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Sentenza — n. 10921/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal on excessive continuation penalty for Vinci; others dismissed for inadmissibility.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10921/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation partially annulled the appellate judgment regarding Vincenzo Enzo Fabio, annulling the penalty increase for continuation due to a total lack of specific reasoning. While the other appellants' claims were declared inadmissible, the court found the specific reasoning requirement for the continuation penalty was violated in Vinci's case. Consequently, Vinci's appeal was allowed in part with remittal for a new trial on the penalty calculation.

Regesto Legislator

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Art. 599-bis c.p.p.; Art. 132 c.p.: In cases of continued offense, the trial court must provide distinct reasoning for each satellite crime's penalty increase, but the level of detail required is proportional to the increase's magnitude; a total absence of reasoning for a significant increase violates the law.

Parole chiave

Generato dall'IA
continuation of offenses penalty increase reasoning proportionality of motivation appellate judgment annulment lack of specific reasoning remittal for new trial inadmissibility of appeal maggiorazione dissuasiva

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 599-bis c.p.p.
In particolare, per quanto qui rileva, la Corte d'Appello ha rideterminato la pena, nei confronti degli imputati BOTTARO, CACCIATORE, CAIA, CASSIA Nicolas, DI MARI, PIRRONE, SERINO e URBINO nei termini da costoro concordati, ai sensi dell'art. 599-bis cod.
Art. 132 c.p.
Art. 81 c.p.
art. 629 cod. pen
pen., e (i soli PIRRONE, GRECO e CASSIA Daniele) all'art. 629 cod. pen.
art. 599-bis cod. proc. pen
In tale prospettiva, saranno perciò quindi oggetto di trattazione congiunta, in primo luogo, i ricorsi degli imputati che hanno concordato, in appello, la pena da applicare ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rinunciando ai motivi di ricorso diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio.
art. 129 cod. proc. pen
art. 81 cod. pen
art. 132 cod. pen

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone
Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato
pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv.
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Testo completo

a seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:

1) BOTTARO Gianfranco, nato a Siracusa il 03/09/1995 2) CACCIATORE Luigi, nato a Siracusa il 14/09/1994 3) CAIA Tullio, nato a Siracusa il 14/02/1984 4) CASSIA Daniele, nato a Siracusa il 10/01/1987 5) CASSIA Nicolas, nato a Siracusa il 25/11/1991 6) DI MARI Pietro, nato a Siracusa il 10/08/1984 7) GRECO Corrado, nato a Siracusa il 27/10/1983 8) PIRRONE Adriano, nato a Siracusa il 09/05/1999 9) SERINO Giuseppe, nato a Siracusa il 27/04/1995 10) URBINO Danny, nato a Siracusa il 11/05/1995 11) VINCI Enzo Fabio, nato a Siracusa il 23/06/1994 avverso la sentenza emessa il 19/02/2024 dalla Corte d'Appello di Catania visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Marilia Di Nardo, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità dei ricorsi

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 19/02/2024, la Corte d'Appello di Catania ha parzialmente riformato la sentenza di condanna alla pena di giustizia pronunciata con rito abbreviato, in data 14/03/2022, dal G.u.p. del Tribunale di Catania nei confronti (tra gli altri) di BOTTARO Gianfranco, CACCIATORE Luigi, CAIA Tullio, CASSIA Daniele, CASSIA Nicolas, DI MARI Pietro, GRECO Corrado, PIRRONE Adriano, SERINO Giuseppe, URBINO Danny e VINCI Enzo Fabio, in relazione - come rispettivamente specificato nei capi di accusa da 1) a 18) - ai reati di cui agli artt. 74 e 73 d.P.R. n. 309 del 1990, nonché (i soli GRECO e CASSIA Daniele) all'art.697 cod. pen., e (i soli PIRRONE, GRECO e CASSIA Daniele) all'art. 629 cod. pen.

In particolare, per quanto qui rileva, la Corte d'Appello ha rideterminato la pena, nei confronti degli imputati BOTTARO, CACCIATORE, CAIA, CASSIA Nicolas, DI MARI, PIRRONE, SERINO e URBINO nei termini da costoro concordati, ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., previa rinuncia ai motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio. In relazione agli altri imputati CASSIA Daniele, GRECO e VINCI - che con spontanee dichiarazioni avevano ammesso gli addebiti, rinunciando anch'essi ai motivi di appello diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio - la Corte d'Appello ha invece riformato la sentenza nei confronti del solo VINCI, riducendo la pena previa esclusione della recidiva ed applicazione delle attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante; quanto a CASSIA Daniele e al GRECO, ha confermato la sentenza di primo grado.

2. Ricorrono per cassazione imputati BOTTARO, CACCIATORE, CASSIA Nicolas, DI MARI, PIRRONE e URBINO, deducendo - con impugnazioni di analogo contenuto redatte dal medesimo difensore - violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento all'aumento di pena applicato sull'accordo delle parti a titolo di continuazione, deducendone l'eccessività.

3. Ricorre per cassazione il CAIA, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla pena applicata. Si lamenta l'omissione, da parte della Corte d'Appello, di ogni approfondimento in ordine all'esistenza di vizi di forma o di elementi idonei per una diversa ricostruzione, e di una motivazione adeguata circa le ragioni per cui l'imputato non poteva essere prosciolto.

4. Ricorre per cassazione CASSIA Daniele, a mezzo del proprio difensore, deducendo:4.1. Vizio di motivazione con riferimento alla recidiva. Si deduce il carattere non conferente del percorso argomentativo, ritenuto non in linea con i principi giurisprudenziali in materia anche per il tempo trascorso tra le precedenti condanne ed il nuovo reato. 4.2. Vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Si censura la motivazione della Corte territoriale, generica e priva di riferimenti individualizzanti, con cui erano stati ignorati gli elementi evidenziati in sede di discussione.

5. Ricorre per cassazione il GRECO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 5.1. Vizio di motivazione con riferimento all'applicazione della recidiva. Si censura l'omessa valutazione dei motivi di appello sul punto, non potendo la recidiva applicarsi con riferimento ad una astratta pericolosità o a uno status personale, e dovendosi tener conto del tempo trascorso dalle precedenti condanne. 5.2. Vizio di motivazione con riferimento al diniego delle attenuanti generiche. Si censura il carattere generico della motivazione, priva di riferimenti individualizzanti e di valutazione delle circostanze valorizzate in sede di discussione.

6. Ricorre per cassazione il SERINO, a mezzo del proprio difensore, deducendo vizio di motivazione con riferimento alla misura degli aumenti per la continuazione, anche quanto alla mancata precisazione del relativo calcolo.

7. Ricorre per cassazione il VINCI, a mezzo del proprio difensore, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento alla misura dell'aumento per la continuazione e alla mancata applicazione con giudizio di prevalenza delle attenuanti generiche.

8. Con requisitoria tempestivamente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità di tutti i ricorsi, osservando: quanto alle impugnazioni del CASSIA Daniele e del GRECO, che le doglianze relative alla recidiva e alle attenuanti generiche presentavano connotazioni reiterative e prive di specificità; quanto agli altri ricorrenti che avevano definito la propria posizione con il concordato, si evidenzia l'estraneità delle censure prospettate rispetto al novero di quelle proponibili avverso le sentenze emesse ex art. 599-bis, con riferimento sia agli aumenti di pena, sia prospettati errori di calcolo, sia all'esistenza di cause di proscioglimento; quanto al ricorso del VINCI, se ne evidenzia la manifesta infondatezza.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

La sentenza oggetto degli odierni ricorsi ha confermato - nei termini già in precedenza richiamati - l'affermazione di responsabilità degli imputati ricorrenti in relazione, anzitutto, a due diverse associazioni dedite al narcotraffico nella città di Siracusa: da un lato, quella di cui al capo 1 (ascritta, per quanto qui rileva, ai ricorrenti BOTTARO, CACCIATORE, CAIA, CASSIA Daniele, GRECO, LIOTTA, PIRRONE e VINCI); dall'altro, quella di cui al capo 8 (ascritta agli altri ricorrenti CASSIA Daniele, DI MARI e URBINO). In secondo luogo, la sentenza della Corte catanese ha confermato la condanna dei predetti imputati anche in relazione ai reati satellite, come rispettivamente specificato negli altri capi di imputazione.

Il tenore delle impugnazioni proposte fa peraltro ritenere preferibile esaminare i ricorsi con riferimento alle scelte processuali operate da ciascun imputato. In tale prospettiva, saranno perciò quindi oggetto di trattazione congiunta, in primo luogo, i ricorsi degli imputati che hanno concordato, in appello, la pena da applicare ai sensi dell'art. 599-bis cod. proc. pen., rinunciando ai motivi di ricorso diversi da quelli relativi al trattamento sanzionatorio.

2. I ricorsi degli imputati BOTTARO, CACCIATORE, DI MARI, CAIA, CASSIA Nicolas, PIRRONE, SERINO e URBINO sono inammissibili. Si tratta appunto dei ricorrenti che, in appello, hanno definito la propria posizione ai sensi dell'art. 599-bis, e che in questa sede hanno lamentato l'eccessività degli aumenti applicati a titolo di continuazione (BOTTARO, CACCIATORE, CASSIA Nicolas, DI MARI, PERRONE e URBINO), anche quanto alla mancata indicazione dei relativi calcoli (SERINO); ovvero hanno censurato la misura della pena, deducendo anche vizio di motivazione sull'eventuale esistenza di elementi idonei a fondare una diversa ricostruzione o comunque a prosciogliere l'imputato (CAIA).

Deve invero pienamente condividersi, in ordine a tali posizioni, quanto osservato dal Procuratore Generale in ordine all'applicabilità del consolidato orientamento di questa Suprema Corte, secondo cui «in tema di concordato in appello, è ammissibile il ricorso in cassazione avverso la sentenza emessa ex art. 599-bis cod. proc. pen. che deduca motivi relativi alla formazione della volontà della parte di accedere al concordato, al consenso del pubblico ministero sulla richiesta ed al contenuto difforme della pronuncia del giudice, mentre sono inammissibili le doglianze relative a motivi rinunciati, alla mancata valutazione delle condizioni di proscioglimento ex art. 129 cod. proc. pen. ed, altresì, a vizi attinenti alla determinazione della pena che non si siano trasfusi nella illegalità della sanzione inflitta, in quanto non rientrante nei limiti edittali ovvero diversa dalla quella prevista dalla legge» (cfr. per tutte Sez. 2, n. 22002 del 10/04/2019, Mariniello, Rv. 276102 - 01).

V. anche, con riferimento alla possibilità di errori nei calcoli intermedi, Sez. 5, n. 668 del 29/09/2021, dep. 2022, Aiosa, Rv. 282530 - 01, secondo cui «in tema di 'patteggiamento in appello', è irrilevante l'eventuale difformità tra l'itinerario commisurativo della pena riportato in sentenza e quello concordato dalle parti, allorchè, comunque, la pena finale corrisponda a quella su cui è intervenuto l'accordo».

3. Ad analoghe conclusioni di inammissibilità deve pervenirsi quanto ai ricorsi proposti dal CASSIA Daniele e dal GRECO, che hanno entrambi censurato la sentenza sotto il profilo dell'applicazione della recidiva e della mancata concessione delle attenuanti generiche. 4.1. In particolare, quanto al CASSIA Daniele, la conferma dell'applicazione della recidiva è stata motivata in termini del tutto immuni da censure qui deducibili: avendo la Corte territoriale valorizzato il fatto che l'imputato era già stato irrevocabilmente condannato per violazione dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 (con sentenza divenuta irrevocabile nel 2017) con riferimento al medesimo gruppo associativo.

Si è al riguardo osservato, in particolare, che "il reinserimento nel medesimo gruppo, dopo aver espiato la pena per il primo reato, con l'assunzione di un ruolo direttivo, rivela plasticamente come la reiterazione dei reati sia sicuro indice di riprovevolezza della condotta e della pericolosità sociale dell'appellante" (cfr. pag. 36 seg. della sentenza impugnata). In ordine poi al diniego delle attenuanti generiche, la Corte d'Appello ha diffusamente motivato tale decisione in termini tutt'altro che generici (come invece sostenuto nel ricorso), avendo valorizzato il possesso di armi, il ruolo svolto nelle estorsioni, il prosieguo della partecipazione al sodalizio anche dopo l'arresto per l'esecuzione della pena irrogata con la precedente condanna (cfr. pag. 37).

Si tratta di elementi di rilevante concretezza e spessore, non illogicamente ritenuti recessivi, dalla Corte territoriale, rispetto all'ammissione degli addebiti. 4.2. Considerazioni del tutto analoghe devono essere svolte quanto all'altro ricorrente GRECO. Da un lato, infatti, le considerazioni svolte a sostegno della conferma della recidiva qualificata appaiono sovrapponibili a quelle esposte con riferimento a CASSIA Daniele, ed anche in questo caso risultano ampiamente idonee ai fin che qui rilevano, in quanto anche il GRECO era già stato condannato per l'appartenenza alla medesima associazione, nella quale si era reinserito con l'assunzione di un ruolo direttivo (cfr. pag. 44 della sentenza impugnata).

D'altro lato, il diniego delle attenuanti generiche è stato motivato non solo richiamando il fatto che era proprio il GRECO a detenere le armi dell'associazione, ma anche disattendendo la prospettazione difensiva secondo cui doveva essere valorizzato il breve arco di partecipazione al sodalizio. Al riguardo, la Corte d'Appello ha richiamato le risultanze acquisite comprovanti la partecipazione del GRECO dal 2016 all'arresto del 2019, con ruolo di responsabilità della gestione della piazza di spaccio di via Italia (cfr. pag. 44, cit.). Anche quanto a tale ricorrente, pertanto, deve ritenersi immune da censure la valutazione conclusiva circa l'impossibilità di riduzioni del complessivo trattamento sanzionatorio.5.

L'altro ricorrente VINCI ha censurato la sentenza sia con riguardo al giudizio di sola equivalenza delle attenuanti generiche, sia in relazione alla misura degli aumenti applicati a titolo di continuazione. 5.1. Il primo motivo è infondato. La Corte territoriale ha motivato la concessione delle attenuanti generiche equivalenti facendo leva sulla breve durata (cinque mesi) della partecipazione al sodalizio con funzioni di addetto alla vendita, e alla necessità di adeguare l'entità della pena al fatto. Si ritiene applicabile, in relazione a tale percorso argomentativo, l'insegnamento di questa Suprema Corte secondo cui «in tema di bilanciamento di circostanze eterogenee, per il carattere globale del giudizio, il giudice di merito non è tenuto a specificare le ragioni che hanno indotto a dichiarare la equivalenza piuttosto che la prevalenza, a meno che non vi sia stata una specifica richiesta della parte, con indicazione di circostanze di fatto tali da legittimare la richiesta stessa» (Sez. 7, Ord. n. 11210 del 20/10/2017, dep. 2018, Z., Rv. 272460 - 01). 5.2.

A diverse conclusioni deve invece pervenirsi, ad avviso del Collegio, quanto alla residua censura. Il Procuratore Generale ha ritenuto applicabile, nella fattispecie in esame, il principio affermato dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte in tema di motivazione degli aumenti applicati a titolo di continuazione: essendo stato infatti chiarito dal Supremo Consesso che, se è vero che «il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satellite», è anche vero che «il grado di impegno motivazionale richiesto in ordine ai singoli aumenti di pena è correlato all'entità degli stessi e tale da consentire di verificare che sia stato rispettato il rapporto di proporzione tra le pene, anche in relazione agli altri illeciti accertati, che risultino rispettati i limiti previsti dall'art. 81 cod. pen. e che non si sia operato surrettiziamente un cumulo materiale di pene» (Sez.

U, n. 47127 del 24/06/2021, Pizzone, Rv. 282269 - 01). In tale prospettiva, il P.G. ha richiamato anche l'ulteriore elaborazione giurisprudenziale, secondo cui «in tema di reato continuato, il giudice di merito, nel calcolare l'incremento sanzionatorio in modo distinto per ciascuno dei reati satellite, non è tenuto a rendere una motivazione specifica e dettagliata qualora individui aumenti di esigua entità, essendo in tal caso escluso in radice ogni abuso del potere discrezionale conferito dall'art. 132 cod. pen.» (Sez. 6, n. 44428 del 05/10/2022, Spampinato, Rv. 284005 - 01).

Ritiene peraltro il Collegio che i principi appena richiamati, volti ad a rendere l'onere motivazionale proporzionato all'entità degli aumenti, e ad escludere - qualora questi siano esigui - la necessità di una motivazione "specifica e dettagliata", non possano trovare applicazione nella fattispecie in esame, in cui una motivazione manca del tutto. Né sembra possibile attribuire connotazioni minimali alla pena applicata a titolo di continuazione, nel complesso ammontante a mesi nove di reclusione (cfr. pag. 49 della sentenza impugnata).

6. Le considerazioni fin qui svolte impongono, quanto alla posizione di VINCI Enzo Fabio, l'annullamento della sentenza impugnata limitatamente al punto relativo all'aumento per la continuazione, con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania per nuovo giudizio sul punto, ed il rigetto del ricorso nel resto. In relazione invece alla posizione degli altri ricorrenti, deve adottarsi una declaratoria di inammissibilità delle impugnazioni proposte, con conseguente condanna di ciascuno al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata nei confronti di VINCI Enzo Fabio limitatamente al punto concernente l'aumento per la continuazione, con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di Appello di Catania. Rigetta nel resto il ricorso di VINCI Enzo Fabio. Dichiara inammissibili i ricorsi di BOTTARO Gianfranco, CACCIATORE Luigi, CAIA Tullio, CASSIA Daniele, CASSIA Nicolas, DI MARI Pietro, GRECO Corrado, PIRRONE Adriano, SERINO Giuseppe e URBINO Da