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Sentenza — n. 10794/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on prescription grounds, allowing partial claim for lack of reasoning on non-prosecution.

Numero d'incarto Sentenza — n. 10794/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the appellate court's confirmation of a drug trafficking conviction due to the statute of limitations expiring before the judgment. While the court rejected the main argument regarding prescription, it found a procedural flaw where the lower court omitted reasoning on the defendant's specific request for non-prosecution under Article 131-bis of the Penal Code. Consequently, the conviction was annulled without remittal, as the crime had already extinguished by prescription.

Regesto Legislator

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Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 157, 160, 161 cod. pen.: The Supreme Court may declare a crime extinguished by prescription ex officio if the appeal is admissible, but must address specific requests for non-prosecution omitted in the lower court's reasoning.

Parole chiave

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statute of limitations drug trafficking conviction non-prosecution request omission of reasoning annulment without remittal prescription of crime procedural defect imputazione per reati di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 129, comma 1, cod. proc. pen.
Per procedere all'applicazione dell'art. 129 cod.
Art. 157, 160, 161 cod. pen.
Con il.terzo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 157 cod.pen., lamentando che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato perché il termine prescrizionale massimo era maturato prima della sentenza impugnata.
Art. 131-bis cod. pen.
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che, nonostante specifico motivo di appello, la Corte territoriale aveva omesso di motivare in ordine alla richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen.
Art. 609, comma 2, cod. proc. pen.
pen., comma 1, peraltro, deve considerarsi l'insegnamento della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui può condurre alla dichiarazione di prescrizione, anche d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod.
Art. 521, 522 cod. proc. pen.
Art. 157 cod. pen.
Con il.terzo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 157 cod.pen., lamentando che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato perché il termine prescrizionale massimo era maturato prima della sentenza impugnata.
art. 131-bis cod.pen
Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che, nonostante specifico motivo di appello, la Corte territoriale aveva omesso di motivare in ordine alla richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen.
art. 157 cod.pen
Con il.terzo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 157 cod.pen., lamentando che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato perché il termine prescrizionale massimo era maturato prima della sentenza impugnata.
art. 129 cod. proc. pen
Per procedere all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 1, peraltro, deve considerarsi l'insegnamento della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui può condurre alla dichiarazione di prescrizione, anche d'ufficio ai sensi dell'art.

Giurisprudenza citata

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Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci
pen, solo il ricorso idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione, vale a dire non affetto da inammissibilità (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci;Sez.
Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga
21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci;Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez.
Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale
11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale;
Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci
Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci).
Sez.6,n.48461 del 28/11/2013, Rv.258169
(cfr Sez.6,n.48461 del 28/11/2013, Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), va rilevata e dichiarata ex art.
Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955
(cfr Sez.6,n.48461 del 28/11/2013, Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), va rilevata e dichiarata ex art.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Karoui Omar, nato in Tunisia il 03/09/1995 avverso la sentenza del 12/04/2024 della Corte di appello di Catania f visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonella Di Stasi; letta la requisitoria scritta del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Francesca Costantini, che ha concluso chiedendo la declaratoria di inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/04/2024, la Corte di appello di Catania confermava la sentenza resa in data 19/11/2020 dal Tribunale di Ragusa, con la quale Karoui Omar era stato dichiarato responsabile del reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990 per detenzione a fini di spaccio di sostanza stupefacente del tipo hashish e del tipo marjuana e condannato alla pena di mesi sei di reclusione ed euro 1.050,00 di multa.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione Karoui Omar, a mezzo del difensore di fiducia, articolando tre motivi di seguito enunciati. Con il primo motivo deduce violazione degli artt. 521 e 522 cod.proc.pen., lamentando che con l'atto di appello si era eccepita la nullità della sentenza di primo grado perché, a fronte di una contestazione di una detenzione di circa 6 grammi di sostanza stupefacente, l'imputato era stato ritenuto responsabile di due ipotesi di cessioni mai enunciate nel capo di imputazione. Con il secondo motivo deduce vizio di motivazione, lamentando che, nonostante specifico motivo di appello, la Corte territoriale aveva omesso di motivare in ordine alla richiesta di non punibilità per particolare tenuità del fatto ex art. 131-bis cod.pen. Con il.terzo motivo deduce erronea applicazione dell'art. 157 cod.pen., lamentando che la Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare prescritto il reato perché il termine prescrizionale massimo era maturato prima della sentenza impugnata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Deve anzitutto rilevarsi che, per quanto emerge dagli atti, il reato contestato, consumatosi in data 22.9.2016, si è estinto per prescrizione in data 26.7.2024 ai sensi del combinato disposto degli artt. 157, 160 e 161 cod. pen., considerato il termine di prescrizione massimo pari ad anni sette e mesi sei ed il periodo di sospensione del corso della prescrizione (126 giorni).

2. Per procedere all'applicazione dell'art. 129 cod. proc. pen., comma 1, peraltro, deve considerarsi l'insegnamento della consolidata giurisprudenza di questa Suprema Corte per cui può condurre alla dichiarazione di prescrizione, anche d'ufficio ai sensi dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen, solo il ricorso idoneo a instaurare un valido rapporto di impugnazione, vale a dire non affetto da inammissibilità (Sez. U n. 21 del 11 novembre 1994, dep.11 febbraio 1995, Cresci;Sez. U n. 11493 del 3 novembre 1998, Verga; Sez. U n. 23428 del 22 giugno 2005, Bracale;

Sez U n. 12602 del 17.12.2015, dep. 25.3.2016, Ricci). Per quanto appena osservato in ordine alla maturazione della prescrizione, allora, deve darsi atto che il secondo motivo di ricorso non risulta manifestamente IÀ Nella sentenza impugnata, pur avendo la difesa dell'imputato formulato richiesta di applicazione della causa di non punibilità dell'art. 131 bis cod.pen con specifico motivo di appello, non vengono esplicitate le ragioni del relativo diniego. Il silenzio della decisione sul tema vizia parzialmente l'atto decisorio e tale omissione investe un ambito della decisione rimesso all'esclusivo apprezzamento fattuale del giudice di merito.

Il Tribunale a fronte di una specifica richiesta di verifica sull'applicabilità del predetto istituto, richiesta idonea a focalizzare - per la sua specificità - un "punto" della decisione meritevole di una puntuale seppur sintetica risposta, aveva l'obbligo di pronunciarsi.

3. Essendosi, quindi, validamente instaurato il rapporto di impugnazione e non emergendo dal testo del provvedimento impugnato elementi che possano giustificare l'applicazione dell'art. 129, comma 2, cod. proc. pen. (cfr Sez.6,n.48461 del 28/11/2013, Rv.258169; Sez.6,n.27944 del 12/06/2008, Rv.240955), va rilevata e dichiarata ex art. 129 comma 1, cod. proc. pen l'estinzione del reato contestato per maturata prescrizione, con conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato è es