Sentenza — n. 10440/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza del 10 settembre 2024, il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Papa Castrese avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo tribunale in data 2 agosto 2024 avente ad oggetto un veicolo meglio descritto nel verbale di sequestro e dei rifiuti ivi contenuti in relazione al reato previsto dall'art. 256, D.Igs. n. 152 del 2006.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 10440/2025 — snpen · Corte di Cassazione: In particolare, a seguito dell'istanza di riesame in data 04/09/2024, il tribunale aveva notificato tramite PEC la fissazione di apposita udienza di trattazione per la data dell'Il settembre 2024, ore 10:00. Il tribunale del riesame avrebbe invece trattato l'istanza di riesame non alla data dell'udienza camerale comunicata, ed indicata nel decreto di fissazione dell'udienza, ossia 1'11/09/2024, bensì in data 10/09/2024, come emerge dalla ordinanza impugnata. Quanto sopra avrebbe determinato la violazione del contraddittorio, con conseguente lesione del diritto di difesa e nullità dell'ordinanza impugnata.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Papa Castrese nato a Castel Volturno il 12/02/1948 avverso l'ordinanza del 10/09/2024 del TRIB. LIBERTA' di Santa Maria Capua Vetere; udita la relazione svolta dal Consigliere Alessio Scarcella; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Gianluigi Pratola, con cui ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 10 settembre 2024, il Tribunale del riesame di Santa Maria Capua Vetere rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di Papa Castrese avverso il decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP del medesimo tribunale in data 2 agosto 2024 avente ad oggetto un veicolo meglio descritto nel verbale di sequestro e dei rifiuti ivi contenuti in relazione al reato previsto dall'art. 256, D.Igs. n. 152 del 2006.
2. Avverso il predetto provvedimento ha proposto ricorso per cassazione l'interessato a mezzo del proprio difensore, munito di procura speciale, articolando un unico motivo, di seguito enunciato ex art. 173, disp. att. cod. proc. pen. nei limiti strettamente necessari per la motivazione. 2.1. Deduce, con tale unico motivo, il vizio di violazione di legge ed il correlato vizio di motivazione in relazione agli artt. 324 e 127, cod. proc. pen. In sintesi, la difesa del ricorrente si duole del fatto di non aver potuto presenziare all'udienza fissata per la trattazione del riesame, avendo il tribunale tendto l'udienza il giorno precedente a quella indicata sul decreto di fissazione.
In particolare, a seguito dell'istanza di riesame in data 04/09/2024, il tribunale aveva notificato tramite PEC la fissazione di apposita udienza di trattazione per la data dell'Il settembre 2024, ore 10:00. Il tribunale del riesame avrebbe invece trattato l'istanza di riesame non alla data dell'udienza camerale comunicata, ed indicata nel decreto di fissazione dell'udienza, ossia 1'11/09/2024, bensì in data 10/09/2024, come emerge dalla ordinanza impugnata. Quanto sopra avrebbe determinato la violazione del contraddittorio, con conseguente lesione del diritto di difesa e nullità dell'ordinanza impugnata.
3. In data 11 gennaio 2025 sono state trasmesse le conclusioni scritte del Procuratore generale presso questa Corte con cui ha chiesto di annullare l'ordinanza impugnata, con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere. Nella specie, osserva il PG, risulta che l'udienza si sia tenuta il giorno precedente a quello fissato con il decreto in data 4 settembre 2024, e comunicato alle parti, con la conseguenza che vi è stata una evidente lesione del diritto del contraddittorio, come rappresentato nel ricorso.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso, trattamento cartolarmente in assenza di richiesta di discussione orale delle parti, è fondato.
2. Dall'esame degli atti processuali, cui questa Corte ha doverosamente fatto accesso stante la natura processuale dell'eccezione, risulta effettivamente che l'udienza camerale per la trattazione dell'istanza di riesame venne fissata per il giorno 11 settembre 2024, ore 10, laddove l'udienza venne tenuta il giorno precedente, ossia il 10 settembre 2024.
3. L'anticipazione dell'udienza al giorno precedente rispetto a quella fissata per la comparizione delle parti integra una nullità assoluta, in quanto, impedendo l'intervento dell'imputato e l'esercizio del diritto di difesa, equivale ad omessa citazione (v., tra le tante, con riferimento all'anticipazione dell'udienza addirittura rispetto all'ora prefissata, Sez. 3, n. 51578 del 02/03/2017, Rv. 271343 - 01).4. L'impugnata ordinanza dev'essere, pertanto, annullata con rinvio al Tribunale di Santa Maria Capua Vetere.
P.Q.M.
Annulla la ordinanza impugnata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Santa Maria Capua V