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Sentenza — n. 10426/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 10426/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 10426/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Ben Razak Anour, Ben Razak Mohamed, Ben Razak Atef, Ben Razak Noureddine, Farhati Fedi, Mhadi Hamdi, Baccouchi Kais, Bondka Hedia, Smadi Belhassen e Lentini Veronica, indagati nel procedimento in oggetto per violazioni degli artt.74, 73 d.P.R.309/1990, ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Padova in data 27/09/2024, con la quale il giudice a quo ha rigettato l'istanza con cui i difensori degli imputati ne avevano eccepito l'incompatibilità, disponendo di procedersi oltre. 2.1.1 ricorrenti, con unico comune motivo di ricorso, lamentano violazione dell'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., e violazione dei principi di imparzialità e terzietà del giudice, evidenziando di aver, in data 09/05/2024, in sede di udienza preliminare, avanzato istanze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al solo capo 2 di imputazione, inerente la violazione dell'art. 73 d.P.R.309/1990, ragione per la quale il pubblico ministero procedente non aveva prestato il proprio consenso.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 73 d.P.R.309/1990, art. 129 cod. proc. pen, art. 586 cod. proc. pen, art. 34 cod. proc. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 10426/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Rappresentano altresì che, a seguito del rinvio a giudizio, in sede di questioni preliminari, in data 12/09/2024, i difensori aveva riproposto le istanze di applicazione della pena innanzi al Tribunale il quale, al fine di valutare le proposte e di verificare l'eventuale insussistenza del reato associativo di cui al capo 1, aveva disposto l'acquisizione dell'intero fascicolo del pubblico ministero. In data 27/09/2024 il Tribunale scioglieva la riserva e, acquisito il parere contrario del PM, disponeva procedersi oltre, non risultando evidente ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'insussistenza del reato di cui all'art. 74 d.P,R.309/1990, e pertanto rigettando la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.

Parole chiave

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ammissione del pubblico ministero concorso materiale di reati legittimo sospetto di parzialità ricusazione del pubblico ministero margine d'apprezzamento del ministero pubblico pericolo di collusione con testimoni

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
pen., e violazione dei principi di imparzialità e terzietà del giudice, evidenziando di aver, in data 09/05/2024, in sede di udienza preliminare, avanzato istanze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 73 d.P.R.309/1990
in relazione al solo capo 2 di imputazione, inerente la violazione dell'art. 73 d.P.R.309/1990, ragione per la quale il pubblico ministero procedente non aveva prestato il proprio consenso.
art. 129 cod. proc. pen
In data 27/09/2024 il Tribunale scioglieva la riserva e, acquisito il parere contrario del PM, disponeva procedersi oltre, non risultando evidente ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen.
art. 586 cod. proc. pen
L'ordinanza in esame avrebbe dovuto, infatti, essere impugnata, a norma dell'art. 586 cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza.
art. 34 cod. proc. pen
I ricorrenti, viceversa, hanno impugnato un'ordinanza endoprocessuale, emessa nel corso del dibattimento, con cui i giudice a quo ha escluso la richiesta di rilevare una causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., onde il ricorso è inammissibile.
art. 616 cod. proc. pen
Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da: BEN RAZAK ANOUR nato il 18/08/1991 BEN RAZAK MOHAMED nato il 01/03/2000 LENTINI VERONICA nato a PADOVA il 01/09/1990 BEN RAZAK ATEF nato il 24/05/1995 FARHATI FEDI nato il 02/08/1994 BEN RAZAK.NOUREDDINE nato il 04/09/1965 MHADI HAMDI nato il 19/11/1990 BACCOUCHI KAIS nato il 18/04/1993 BONDKA HEDIA nato il 04/04/1968 SMADI BELHASSEN nato il 28/03/1989 avverso l'ordinanza del 27/09/2024 del TRIBUNALE di PADOVAudita la relazione svolta dal Consigliere MARIA BEATRICE MAGRO;

RITENUTO IN FATTO

1. Ben Razak Anour, Ben Razak Mohamed, Ben Razak Atef, Ben Razak Noureddine, Farhati Fedi, Mhadi Hamdi, Baccouchi Kais, Bondka Hedia, Smadi Belhassen e Lentini Veronica, indagati nel procedimento in oggetto per violazioni degli artt.74, 73 d.P.R.309/1990, ricorrono per cassazione avverso l'ordinanza emessa dal Tribunale di Padova in data 27/09/2024, con la quale il giudice a quo ha rigettato l'istanza con cui i difensori degli imputati ne avevano eccepito l'incompatibilità, disponendo di procedersi oltre. 2.1.1 ricorrenti, con unico comune motivo di ricorso, lamentano violazione dell'art. 34, comma 1, cod. proc. pen., e violazione dei principi di imparzialità e terzietà del giudice, evidenziando di aver, in data 09/05/2024, in sede di udienza preliminare, avanzato istanze di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen. in relazione al solo capo 2 di imputazione, inerente la violazione dell'art. 73 d.P.R.309/1990, ragione per la quale il pubblico ministero procedente non aveva prestato il proprio consenso.

Rappresentano altresì che, a seguito del rinvio a giudizio, in sede di questioni preliminari, in data 12/09/2024, i difensori aveva riproposto le istanze di applicazione della pena innanzi al Tribunale il quale, al fine di valutare le proposte e di verificare l'eventuale insussistenza del reato associativo di cui al capo 1, aveva disposto l'acquisizione dell'intero fascicolo del pubblico ministero. In data 27/09/2024 il Tribunale scioglieva la riserva e, acquisito il parere contrario del PM, disponeva procedersi oltre, non risultando evidente ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. l'insussistenza del reato di cui all'art. 74 d.P,R.309/1990, e pertanto rigettando la richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.

Tanto premesso, i ricorrenti rilevano una causa di incompatibilità, con conseguente violazione dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen. posto che il giudice, al fine di sciogliere la riserva e decidere sulla richiesta di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen., ha acquisito l'intero fascicolo del PM e, conseguentemente, avuto conoscenza degli atti di indagine ed espresso una valutazione di merito, avendo escluso l'esistenza delle condizioni legittimanti il proscioglimento dal reato associativo ai sensi dell'art. 129 cod. proc. pen. Affermano quindi l'incompatibilità del giudice del dibattimento che, avendo avuto visione degli atti di indagine, abbia vagliato una richiesta di pena concordata ed espresso una valutazione di merito.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.0ccorre innanzitutto evidenziare che il provvedimento non è impugnabile. L'ordinanza in esame avrebbe dovuto, infatti, essere impugnata, a norma dell'art. 586 cod. proc. pen., congiuntamente alla sentenza. I ricorrenti, viceversa, hanno impugnato un'ordinanza endoprocessuale, emessa nel corso del dibattimento, con cui i giudice a quo ha escluso la richiesta di rilevare una causa di incompatibilità ai sensi dell'art. 34 cod. proc. pen., onde il ricorso è inammissibile.

2. I ricorsi devono, dunque, essere dichiarati inammissibili. Alla declaratoria dell'inammissibilità consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro tremila, ravvisandosi profili di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità. PQM Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così deciso all'udienza del 23 gennaio 2025