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Sentenza — n. 9809/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9809/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9809/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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la seguente Deposi Lia in Cancelleria SENTENZA Oggi, 1 1 MAR. 2025 3.1 sul ricorso proposto da MARANO MARCO, nato a Pollena Trocchia il 29.6.1993 IL FUNZIONA ZIARIO avverso la ordinanza in data 27.4.2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 9809/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, Marcassoli, Rv. 247182; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, Murari, Rv. 267281; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020, Pedretti, Rv. 281341, secondo cui la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale).

Parole chiave

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durata del diritto alla prestazione d'assicurazione termine calcolato a ore diritti della difesa termine suppletorio di grazia tempestività dell'inoltro termine di revisione
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Testo completo

la seguente Deposi Lia in Cancelleria SENTENZA Oggi, 1 1 MAR. 2025 3.1 sul ricorso proposto da MARANO MARCO, nato a Pollena Trocchia il 29.6.1993 IL FUNZIONA ZIARIO avverso la ordinanza in data 27.4.2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Donatella Galterio; lette le richieste del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.ssa Francesca Romana Pirrelli, che ha concluso per l'annullamento del provvedimento impugnato

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 27.4.2024 il Gip del Tribunale di Napoli ha convalidato, accogliendo la richiesta del PM, il decreto emesso dal Questore della stessa città in data 23.4.2024, ritualmente notificato all'interessato il 25.4.2024 alle ore 9.25, con cui è stato imposto a Marco Marano il divieto per la durata di un quinquennio di accedere a tutti gli impianti sportivi ubicati sul territorio nazionale ed estero in cui si svolgono manifestazioni sportive calcistiche anche amichevoli ed il contemporaneo obbligo per la medesima durata di presentarsi presso gli uffici del Commissariato del luogo di residenza durante le partite in cui è impegnata la squadra della "Viribus Unitis 100", secondo le tempistiche specificamente indicate.

Avverso tale decisione, il sottoposto ha presentato ricorso per Cassazione, tramite il difensore, articolando un unico motivo con il quale lamenta la violazione del diritto di difesa essendo stato il provvedimento di convalida, redatto alle ore 9.20 del 27.4.2024 depositato nella medesima data con conseguente violazione del termine di 48 ore, univocamente fissato dalla giurisprudenza per consentire all'interessato il contraddittorio cartolare, decorrente dalla notifica del decreto del Questore che nella specie era stata eseguita il 25.4.2024 alle ore 9.25.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso deve ritenersi meritevole di accoglimento. E ciò per l'assorbente ragione che manca nel provvedimento di convalida l'indicazione dell'orario del deposito, risultando dall'attestazione della Cancelleria solo la data del 27.4.2024. Quantunque figuri in calce all'ordinanza de qua la data del 27.4.2024 seguita dall'orario delle 9.20, trattasi tuttavia di annotazione interna all'atto che in quanto tale è priva del requisito della certezza. Come già questa Corte ha avuto occasione di precisare proprio in una fattispecie relativa al termine a difesa di 48 ore per la convalida di un Daspo, il momento dell'emissione di un provvedimento da parte del giudice è quello nel quale avviene il deposito presso la cancelleria, e non quello della data inserita in sede di materiale stesura del provvedimento, atteso che tale deposito è requisito formale della esternazione del provvedimento e con esso si raggiunge la rilevanza intersoggettiva dell'atto processuale (Sez. 3, n. 5621 del 08/07/2016, dep. 2017, Sangrelli, Rv. 269306 - 01; nello stesso senso, anche se in fattispecie diversa, Sez. 2, n. 1317 del 23/11/2004, Sufaj, Rv. 230969).

Deve ritenersi principio generale del nostro ordinamento giuridico che i provvedimenti del magistrato - come ben puntualizzato da un risalente ma illuminante arresto di questa stessa Sezione - devono essere depositati (in cancelleria ovvero in segreteria) e che la data, cioè, da cui decorrono determinati effetti giuridici ovvero scaturiscono, comunque, conseguenze giuridiche - non è quella in cui il cui il magistrato, datandolo, compila materialmente il documento bensì è quella dell'avvenuto deposito, allorquando cioè, "si libera" del provvedimento medesimo affidandolo all'ausiliario (cancelliere o segretario) il quale, con adempimento ordinario e doveroso del proprio ufficio, lo completa, ai fini della rilevanza giuridica esterna, anche cronologica, con l'attestazione dell'avvenuto deposito, il quale assolve alla funzione di attribuire pubblica fede dell'avvenuto compimento del provvedimento formale, idonea ad incidere sulle posizioni giuridiche facenti capo alle parti del processo (Sez. 3, Sentenza n. 42520 del 24/10/2002, Curíglíano, Rv. 222962).Ciò premesso, deve ribadirsi l'indirizzo ormai consolidato secondo cui il termine entro cui il destinatario del provvedimento del Questore ha diritto di esaminare gli atti e di presentare memorie e deduzioni al giudice della convalida, è di 48 ore decorrenti dalla sua notifica all'interessato, analogicamente a quello entro cui il P.M. può richiedere al G.i.p. la relativa convalida (Sez. 3, n. 86 del 19/11/2009, De Santis, Rv. 246004;

Sez. 3, n. 20776 del 15/04/2010, Marcassoli, Rv. 247182; Sez. 3, n. 50456 del 11/11/2015, Murari, Rv. 267281; Sez. 3, n. 6440 del 27/01/2016, Michelotto, Rv. 266223; Sez. 3, Sentenza n. 20366 del 02/12/2020, Pedretti, Rv. 281341, secondo cui la convalida del provvedimento del Questore impositivo dell'obbligo di presentazione all'autorità di polizia, non può intervenire prima che sia decorso il termine di quarantotto ore dalla sua notifica all'interessato poiché l'inosservanza di tale termine, non consentendo l'effettivo esercizio del diritto di difesa, è causa di nullità generale).

Pertanto, essendo stato nella specie il provvedimento del Questore di Napoli notificato al sottoposto in data 25.4.2024 alle ore 9.25, la convalida Gip partenopeo in quanto depositata ad orario imprecisato il successivo 27.4.2024 non consente di ritenere che la sua emissione, avuto riguardo al momento della rilevanza giuridica esterna del provvedimento, sia successiva al termine di 48 ore e che perciò sia stato rispettato il termine posto a presidio del contraddittorio cartolare. L'inosservanza di detto termine, essendo causa di nullità generale per violazione del diritto di difesa, impone l'annullamento senza rinvio dell'ordinanza impugnata, da cui consegue la cessazione di efficacia del provvedimento emesso dal Questore in data 23.4.2024 limitatamente all'obbligo di presentazione imposto al ricorrente, cui è circoscritta, in quanto attinente alla libertà personale del sottoposto, la convalida dell'autorità giudiziaria, laddove la previsione di cui al comma 1 dell'art. 6 della legge n. 401 del 1989 configura un'atipica misura interdittiva, di competenza esclusiva dell'Autorità di Pubblica Sicurezza (cfr.

Sez. 3, n. 5621 dell'8 luglio 2016)

P.Q.M.

Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dichiara cessata l'efficacia del provvedimento del Questore di Napoli in data 23.4.2024 limitatamente all'obbligo di presentazione. Manda alla Cancelleria di comunic