Italian Supreme Court dismisses appeal due to client's formal renunciation of the legal proceeding.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Italian Supreme Court declared the appeal inadmissible because the client formally renounced the proceedings. Although the client initially challenged the lower court's dismissal based on a lack of special procurator, the defense later communicated the return of seized goods and explicitly withdrew the appeal. The court ruled that the appeal was invalid solely due to this subsequent renunciation, resulting in no costs.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 374 c.p.p.; Art. 375 c.p.p.: When a party formally renounces an appeal due to a lack of interest, the court must declare the appeal inadmissible without examining the merits of the substantive arguments.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da LUCA RAMACCI - Presidente - Sent. n. sez. 74/2025 ALDO ACETO - Relatore - CC - 16/01/2025 ALESSIO SCARCELLA R.G.N. 32738/2024 GIUSEPPE NOVIELLO Motivazione Semplificata ENRICO MENGONI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: DELLA MONICA FORTUNATO, nato a SALERNO il 06/05/1970 avverso l'ordinanza del 12/09/2024 del TRIB. LIBERTA' di SALERNO Udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto; lette le richieste del Sostituto Procuratore generale GIUSEPPE RICCARDI che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso. Trattazione cartolare.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Fortunato Della Monica ricorre per l’annullamento dell’ordinanza del 12 settembre 2024 del Tribunale di Salerno che ha dichiarato inammissibile, per carenza di legittimazione, l’istanza di riesame del decreto del 7 agosto 2024 del Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale che, sul rilievo della sussistenza indiziaria del reato di cui agli artt. 54, 1161 cod. nav., aveva disposto il sequestro preventivo dell’attrezzatura balneare presente nel “Lido Cetara”. CORTE SUPREMA DI CASSAZIONETERZA SEZIONE PENALEDepositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 9559/2025 Roma, lì, 10/03/2025 1.1.Con unico motivo deduce l’erronea applicazione degli artt. 100, 122, 322, 324 cod. proc. pen. in ordine alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per mancanza di procura speciale in realtà ritualmente conferita e allegata all’istanza. 2.Con nota trasmessa il 27 dicembre 2024, il difensore e procuratore speciale del ricorrente, Avv.
Gaspare Dalia, ha comunicato alla Corte di cassazione l’avvenuta restituzione dei beni e ha dichiarato di rinunciare al ricorso. 3.Il ricorso è inammissibile per rinunzia. Poiché la rinuncia è dovuta a sopravvenuta carenza di interesse, nulla è dovuto per le spese. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso Così deciso in Roma, il 16/01/2025. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Luca Ramacci