Cassation court dismisses appeal claiming appellate court violated leniency principles by imposing lower sentence than prior execution judgment.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ruling that the appellate court's sentence was legally sound despite being lower than a prior execution judgment. The appellant argued the appellate court violated the principle of leniency by failing to base the combined sentence on the previously unified penalty. The court held that the execution judge's discretion is limited only by the original trial court's assessment, not by subsequent execution orders, and the final sentence remained more favorable to the defendant than the original convictions.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 81 cod. pen.; Art. 671 cod. proc. pen.; Art. 73 comma 5 d.P.R. 309/90: The execution judge's discretion in determining combined sentences is limited solely by the valuation made in the original trial, not by prior execution judgments, ensuring the final outcome remains favorable to the accused.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: FILIZZOLA FRANCO nato a PALERMO il 06/07/1998 avverso la sentenza del 11/04/2024 della CORTE APPELLO di PALERMOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA; uditi il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore RAFFAELE PICCIRILLO, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e l'avv.to LUCIANO MARIA SARPI, difensore di Filizzola, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 11/4/2024 la Corte d'appello di Palermo confermò la sentenza del Tribunale di Palermo in data 23/2/2022 che aveva ritenuto Filizzola Franco responsabile del reato di cui al comma 5 dell'art. 73 d.P.R. 309/90 e, ritenuta la continuazione con i fatti giudicati dalle sentenze di condanna del GUP del Tribunale di Palermo in data 15/10/2019, divenuta irrevocabile 7/7/2020, e del Tribunale di Palermo in data 9/5/2019, divenuta irrevocabile il 16/12/2019, rideterminò la pena complessiva per il reato continuato ritenuto in anni cinque, mesi otto di reclusione ed C 24.000,00 di multa.
2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione Filizzola, a mezzo del difensore di fiducia, che con unico motivo ha denunciato la violazione di legge in relazione agli artt. 81 cod. pen., 671 cod. proc. pen. e 73 comma 5 d.P.R. 309/90. Si deduce che i reati accertati con le sentenza del GUP del Tribunale di Palermo in data 15/10/2019 e del Tribunale di Palermo del 9/5/2029 erano stati già unificati dal giudice dell'esecuzione con provvedimento depositato il 13/11/2020, che aveva applicato per il reato continuato ritenuto la pena di anni "sette, mesi tre di reclusione ed C 31.500,00 di multa", ridotta per la diminuente del rito abbreviato ad anni quattro, mesi dieci di reclusione ed C 21.000,00 di multa, per cui la Corte d'appello, nel determinare la pena per il reato continuato derivante dall'unificazione del reato in valutazione con quelli già giudicati con sentenze passate in giudicato, "avrebbero dovuto prendere in considerazione come pena base la pena già unificata dal giudice dell'esecuzione... e su tale pena avrebbero dovuto apportare" l'aumento di mesi sei ed C 2500,00 di multa, inflitta per i fatti oggetto del presente procedimento, così da pervenire, applicata la riduzione per il rito abbreviato, alla pena finale di anni cinque e mesi due di reclusione ed C 22.667.00 di multa.
La Corte d'appello, invece, prosegue la censura difensiva, aveva sanzionato i reati satelliti con una pena superiore a quella irrogata dal giudice dell'esecuzione così violando "il principio del favor rei e i criteri direttivi di cui agli artt. 81 cpv. c.p. e 671 c.p.p.".
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è manifestamente infondato. Entrambi i giudici di merito hanno sottolineato che gli aumenti di pena disposti in questo procedimento per i reati satellite accertati con le sentenze passate in giudicato innanzi indicate sono inferiori a quelli disposti dai giudici della cognizione. Questa Corte ha, inoltre, ripetutamente precisato che il giudice chiamato ad applicare l'istituto della continuazione in sede esecutiva ha la possibilità di rideterminalle gli aumenti previsti per i reati satellite con l'unico limite della valutazione effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale si è formato il giudicato in favore del condannato» (Sez.1, n. 28135 del 28/05/2021, Naddeo, Rv. 281678-01;
Sez. 1, n. 35503 del 5/7/2024, Scicchitano;Sez. 1, n. 35501 del 5/7/2024, Martino). Non è, invece, vincolato dagli aumenti di pena per i reati-satellite fissati in altro provvedimento precedentemente adottato in sede esecutiva, "atteso che la discrezionalità del giudice dell'esecuzione incontra un limite solo con riferimento alla valutazione effettuata in sede di cognizione, rispetto alla quale si è formato il giudicato in favore del condannato (Sez. 1, n. 28135 del 28/05/2021, Naddeo, Rv. 281678 — 01)" (Sez. 1, n. 35292 del 28/5/2024, Raia).
2. Orbene, nel caso di specie, il cumulo materiale delle pene irrogate dal GUP del Tribunale di Palermo il 15/10/2019 (anni quattro e mesi otto di reclusione ed C 20.000,00 di multa) e dal Tribunale di Palermo il 9/5/2019 (anni due di reclusione ed C 3000,00 di multa) è pari ad anni sei e mesi otto di reclusione ed C 23000,00 di multa, già applicata la riduzione prevista per il rito. La sentenza impugnata sanziona i reati giudicati dalle sentenze appena richiamate con una pena complessiva pari ad anni cinque e mesi quattro di reclusione ed C 22.333,00 di multa, sensibilmente inferiore, quindi, alla somma algebrica delle pene irrogate dai giudici della cognizione. Anche se tale pena è superiore a quella irrogata dal giudice dell'esecuzione con il provvedimento in data 13/11/2020 (pari ad anni quattro, mesi dieci ed C 21.000,00), per la ragioni innanzi esposte non è configurabile la doglianza prospettata, avendo comunque, per effetto della decisione contestata, l'imputato usufruito di un trattamento complessivamente più favorevole di quello irrogato dai giudici della cognizione.
3. Segue alla inammissibilità del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento di una somma di denaro in favore della Cassa delle ammende che, considerate le ragioni della ritenuta inammissibilità, stimasi equo determinare in euro tremila.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremi