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Sentenza — n. 9392/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 9392/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 9392/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 23/09/2024, il Tribunale del riesame di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero, sostituiva le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di Bagheria e dell’obbligo di presentazione quotidiano presso l’autorità di pubblica sicurezza, applicate dal GIP del tribunale di Palermo il 23 agosto 2024 a Giancarlo Girgenti, con la misura della custodia cautelare in carcere.

Regesto Legislator

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articolo 275-bis cod. proc. pen; Sentenza — n. 9392/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M:, Rv. 279593 – 01; contra: Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, La Rosa, Rv. 283784 - 01). A tale principio non si è attenuto il Tribunale del riesame, incorrendo così in un difetto di motivazione.

Parole chiave

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braccialetto elettronico criminalità persistente capacità di subire la carcerazione precedenti penali rilevanti assistenza riabilitativa misura sostitutiva della detenzione

Disposizioni normative citate

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articolo 275-bis cod. proc. pen
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Testo completo

to la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Girgenti Giancarlo, nato a Palermo il 31/03/1988, avverso l’ordinanza del Tribunale della libertà di Palermo del 23/09/2024. visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni scritte del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Dr. Raffaele Piccirillo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 23/09/2024, il Tribunale del riesame di Palermo, in accoglimento dell’appello proposto dal pubblico ministero, sostituiva le misure cautelari dell’obbligo di dimora nel comune di Bagheria e dell’obbligo di presentazione quotidiano presso l’autorità di pubblica sicurezza, applicate dal GIP del tribunale di Palermo il 23 agosto 2024 a Giancarlo Girgenti, con la misura della custodia cautelare in carcere.

2. Avverso tale ordinanza ricorre, tramite il proprio difensore di fiducia, il Girgenti, lamentando, con un unico motivo, mancanza e vizio di motivazione in relazione al giudizio di inadeguatezza di misure cautelari meno afflittive della custodia cautelare in carcere e in particolare degli arresti domiciliari con braccialetto elettronico. In primo luogo, il Tribunale ha ritenuto il fatto di particolare gravità, pur in assenza di analisi sulla capacità drogante della sostanza; inoltre, il generico riferimento a precedenti penali, non meglio specificati, non costituisce che motivazione apparente, così come il mero possesso di due munizioni, che costituisce reato contravvenzionale. Del resto, anche la inclinazione a non rispettare le prescrizioni risulta smentita dal fatto che in oltre tre mesi il ricorrente non abbia mai violato alcuna prescrizione. Anche l’asserita inidoneità del braccialetto elettronico risulta totalmente astratta.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. Il Tribunale del riesame, nel giudicare inidonea la misura non detentiva a fronteggiare l’esigenza cautelare invocata (posto che proprio in Bagheria l’indagato aveva pacificamente ammesso la propria intenzione di spacciare), ha ritenuto l’inadeguatezza anche della misura degli arresti domiciliari, in ragione sia della gravità del fatto (rifornimento e possesso di quantitativi niente affatto modesti di cocaina e crack, occultati all’interno di una scopa elettrica chiusa in un ripostiglio, di materiale per la suddivisione in dosi e il confezionamento, di una replica di pistola Glock 8mm, di due munizioni cal. 7,65, di circa 350 euro in banconote di vario taglio), sia della personalità dell’imputato, gravato da precedenti penali, i quali delineano (pag. 3-4) «una personalità non incline al rispetto delle prescrizioni connesse alle misure meno afflittive della custodia cautelare in carcere (compresa quella degli arresti domiciliari con applicazione del dispositivo di controllo elettronico a distanza di cui all’articolo 275-bis cod. proc. pen., trattandosi di uno strumento idoneo soltanto a segnalare l’eventuale allontanamento dal luogo di esecuzione della misura ma non ad individuare il sottoposto né ad impedire quei contatti con individui non autorizzati che andrebbero certamente vietati)».

Tale motivazione, che in sé non presenta caratteri di manifesta illogicità o contraddittorietà, non si confronta tuttavia con il provvedimento genetico, che aveva ancorato la sua valutazione in ordine alla proporzionalità e adeguatezza delle misure non detentive in concreto applicate esclusivamente su un dato, ovvero la «condotta collaborativa» dell’indagato, totalmente pretermesso dei secondi giudici, che hanno omesso di valutarlo, fosse anche in termini di subvalenza. In proposito il Collegio ribadisce l’orientamento secondo cui in caso di ribaltamento, da parte del tribunale del riesame, della precedente decisione del primo giudice reiettiva della domanda cautelare (ma il principio può essere applicato ad ogni decisione che riformi in pejus il provvedimento del GIP), non è richiesta una motivazione rafforzata, in ragione del diverso «standard cognitivo» che governa il procedimento incidentale, ma è necessario un confronto critico con il contenuto della pronunzia riformata, non potendosi ignorare le ragioni giustificative del rigetto, che devono essere, per contro, vagliate e superate con argomentazioni autonomamente accettabili, tratte dall'intero compendio processuale (Sez. 3, n. 31022 del 22/03/2023, Necchi, Rv. 284982 – 04;

Sez. 5, n. 28580 del 22/09/2020, M:, Rv. 279593 – 01; contra: Sez. 1, n. 47361 del 09/11/2022, La Rosa, Rv. 283784 - 01). A tale principio non si è attenuto il Tribunale del riesame, incorrendo così in un difetto di motivazione.

3. In conclusione, l’ordinanza impugnata va annullata, con rinvio per nuovo esame al Tribunale del riesame di Palermo. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Palermo compete