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Ordinanza — n. 9242/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian court dismisses cassation appeal against execution order, ruling it must be treated as an opposition.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 9242/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed Marco Maruca's cassation appeal against an appellate court order refusing to clarify the beneficiary of returned seized boats. Maruca argued procedural violations regarding his lack of notice and the continued effect of preventive seizure, while the prosecutor requested annulment. The court held that appeals against execution orders regarding seized goods must be reclassified as oppositions and transmitted to the competent judge, rendering the cassation appeal inadmissible.

Regesto Legislator

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Art. 666, 667, 676, 259, 260, 261, 83 disp. att. cod. proc. pen.: A cassation appeal against an execution order concerning the identification of the beneficiary of returned seized goods must be reclassified as an opposition and transmitted to the competent judge.

Parole chiave

Generato dall'IA
execution order seized goods restitution beneficiary opposition procedure cassation inadmissibility preventive seizure procedural qualification dissequestro di beni

Disposizioni normative citate

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Art. 323, comma 3, cod. proc. pen.
Si osserva, poi, che l'imputato non versa nella condizione di colui che non può più ottenere la restituzione di quanto sottoposto ad un provvedimento di prevenzione, posto che la permanenza degli effetti del sequestro ex art. 323, comma 3, cod.
Art. 666 cod. proc. pen.
Invero, costituisce principio generale quello secondo cui avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e, di conseguenza, gli atti debbono essere trasmessi alla Corte M k d'appello di Roma.3.1.
Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
Ora, in forza di quanto previsto dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., «MI giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine [...] alla restituzione dei beni sequestrati.
Art. 259, cod. proc. pen.
Art. 260, cod. proc. pen.
Art. 261, cod. proc. pen.
Art. 83 disp. att. cod. proc. pen.
e all'art. 83 disp. att. cod. proc. pen. e violazione del principio dell'interesse alla restituzione dei beni dissequestrati.
art. 83 disp. att. cod. proc. pen
e all'art. 83 disp. att. cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen
Invero, costituisce principio generale quello secondo cui avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13408 del 27/02/2024, Ba Ibr Gueye
Sez. 4, n. 13408 del 27/02/2024, Ba Ibr Gueye, Rv.
Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Auto s.r.l.
Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, Cedric Schirrer
Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark
284403 - 01, e Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv.
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Testo completo

guente ORDINANZA sul ricorso proposto da Maruca Marco, nato a Roma il 18/11/1989 avverso l'ordinanza del 22/07/2024 della Corte d'appello di Roma visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Antonio Corbo; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Silvia Salvadori, che ha concluso per l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza emessa in data 22 luglio 2024, depositata il 23 luglio 2024, la Corte d'appello di Roma, quale Giudice dell'esecuzione, ha dichiarato non luogo a provvedere sulla richiesta di chiarimenti formulata dalla Compagnia dei Carabinieri di Frascati al fine di individuare l'avente diritto alla restituzione di due imbarcazioni sottoposte a sequestro preventivo nei confronti di Marco Maruca. L'ordinanza rappresenta che:

a) il sequestro delle due imbarcazioni era stato disposto con riguardo al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990;

b) la restituzione è stata disposta dalla Corte di cassazione, la quale, confermando la dichiarazione di responsabilità di Marco Maruca per il reato di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, ha annullato la confisca disposta dai giudici di merito in ordine alle due imbarcazioni;

c) nelle more, una imbarcazione è stata venduta e, in relazione ad essa, un terzo, Massimo Barcaccia, ha presentato istanza di restituzione;

d) per l'altra imbarcazione è stata richiesta la restituzione da Marco Maruca. Osserva, poi, che la sentenza della Corte di cassazione è pienamente esecutiva e che, però, nelle more, i beni di cui si chiede la restituzione sono stati sottoposti a sequestro di prevenzione con provvedimento del Tribunale di Roma emesso sempre nei confronti di Marco Maruca. Conclude, quindi, che il provvedimento di prevenzione appena indicato rende irrilevante la disposizione di restituire i beni ed esime la Corte d'appello dal fornire risposta alla richiesta di chiarimenti formulata dalla Compagnia dei Carabinieri di Frascati.

2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso l'ordinanza della Corte d'appello di Roma Marco Maruca, con atto sottoscritto dall'Avv. Angela Porcelli, articolando un unico motivo di ricorso, con il quale si denuncia violazione di legge in riferimento agli artt. 323, 666, 676, 259, 260 cod. proc. pen. e all'art. 83 disp. att. cod. proc. pen. e violazione del principio dell'interesse alla restituzione dei beni dissequestrati. Si deduce, anzitutto, che l'interessato, in violazione delle norme processuali di riferimento, non ha avuto alcuna notizia della vendita di una delle due imbarcazioni in sequestro, effettuata dall'amministratore giudiziario.

Si osserva, poi, che l'imputato non versa nella condizione di colui che non può più ottenere la restituzione di quanto sottoposto ad un provvedimento di prevenzione, posto che la permanenza degli effetti del sequestro ex art. 323, comma 3, cod. proc. pen. è prevista esclusivamente in caso di confisca disposta con sentenza di condanna. Si rileva, quindi, con riferimento all'imbarcazione "Ranieri", ossia quella alienata dall'amministratore giudiziario, che l'imputato ha comunque interesse ad impugnare il provvedimento di non luogo a provvedere, anche se la cosa sequestrata non risulta di sua proprietà ed egli non avrebbe titolo ad ottenerne la restituzione, in ragione dell'illegittimità in sé della mancata restituzione.

3. Il ricorso deve essere qualificato come opposizione ex art. 667, comma 4, cod. proc. pen., e, di conseguenza, gli atti debbono essere trasmessi alla Corte M k d'appello di Roma.3.1. L'atto sottoposto alla cognizione del Collegio contesta un provvedimento emesso dalla Corte d'appello di Roma quale giudice dell'esecuzione su un'istanza presentata al fine di individuare l'avente diritto alla restituzione di due beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento definito con sentenza irrevocabile. Ora, in forza di quanto previsto dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., «MI giudice dell'esecuzione è competente a decidere in ordine [...] alla restituzione dei beni sequestrati.

In questi casi, procede a norma dell'art. 667, comma 4[, cod. proc. pen.]». E secondo l'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., «MI giudice dell'esecuzione provvede in ogni caso senza formalità con ordinanza comunicata al pubblico ministero e notificata all'interessato. Contro l'ordinanza possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice il pubblico ministero, l'interessato e il difensore; in tal caso si procede a norma dell'art 666 [cod. proc. pen.]». 3.2. Sulla base di queste disposizioni, la giurisprudenza di legittimità ha concluso che avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione in materia di restituzione delle cose sequestrate è proponibile innanzitutto opposizione davanti allo stesso e solo contro questa seconda decisione ricorso per cassazione.

Si è infatti precisato, per un verso, che, in tema di esecuzione, rientrano tra le questioni che il giudice definisce senza formalità, ai sensi dell'art. 667, comma 4, cod. proc. pen., con provvedimento nei confronti del quale è esperibile opposizione, anche quelle relative alle concrete modalità di attuazione del diritto alla restituzione e all'individuazione del destinatario di essa, in quanto comunque afferenti alla restituzione dei beni in sequestro (cfr. Sez. 4, n. 13408 del 27/02/2024, Ba Ibr Gueye, Rv. 286157 - 01). E, sotto altro profilo, che il ricorso per cassazione proposto avverso l'ordinanza de plano emessa dal giudice dell'esecuzione in materia di restituzione di cose sequestrate non è inammissibile, ma deve essere qualificato come opposizione e, conseguentemente, trasmesso al giudice dell'esecuzione, in applicazione del principio generale di conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis (così Sez. 3, n. 39515 del 27/06/2017, Tre Emme Auto s.r.I., Rv. 271460 - 01). 3.3.

Né queste conclusioni debbono mutare quando l'ordinanza del giudice dell'esecuzione sia stata emessa all'esito di udienza camerale. Se infatti l'udienza camerale deve ritenersi irritualmente disposta, in quanto l'art. 667, comma 4, cod. proc. pen. prevede l'adozione di un provvedimento «senza formalità», non per questo mutano le forme di tutela. Invero, costituisce principio generale quello secondo cui avverso il provvedimento del giudice dell'esecuzione che abbia provveduto irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.

è prevista solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento, nel rispetto del principio generale della conservazione degli atti giuridici e del favor impugnationis, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente (vds., tra le tantissime, Sez. 2, n. 8645 del 09/11/2022, dep. 2023, Cedric Schirrer, Rv. 284403 - 01, e Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538 - 01).

4. Una volta ritenuto applicabile, anche nel caso di istanza proposta al giudice della esecuzione proposta al fine di individuare l'avente diritto alla restituzione di beni sottoposti a sequestro nell'ambito di un procedimento definito con sentenza irrevocabile, il procedimento di cui al combinato disposto degli artt. 676, comma 1, e 667, comma 4, cod. proc. pen., pertanto, deve procedersi alla qualificazione del ricorso esaminato in questa sede come opposizione, con conseguente trasmissione degli atti al giudice competente.

P.Q.M.

Qualificata l'impugnazione come opposizione, dispone la tr