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Sentenza — n. 8905/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls confiscation of drug money due to lack of proven link to illegal sales.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8905/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the lower court's decision regarding the confiscation of funds while dismissing the appeal on other grounds. The appellant argued that the money was merely held and not derived from drug sales, whereas the trial court relied on the funds' illicit origin and the defendant's unemployment status. The Court ruled that confiscation requires a direct link to illegal sales, which was absent here, but noted the new law allows confiscation for disproportionality, remanding the case for a new assessment.

Regesto Legislator

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990; Art. 240-bis cod. pen.: Confiscation of funds found on a suspect for illegal drug possession requires proof of a nexus to illegal sales; absent such proof, funds are not confiscable as profit, though the new law permits confiscation based on disproportionality.

Parole chiave

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confiscation of proceeds illegal drug possession nexus to sales disproportionality confiscation sentencing appeal money laundering remand for retrial commisurazione della pena per traffico di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990
il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla confisca di somme di denaro per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, trattandosi di un'ipotesi di mera detenzione dello stupefacente e non di vendita, sicché la somma sequestrata non può costituire profitto del reato.
Art. 240 cod. pen.
ha applicato a Ilya Sabatino la pena di un anno e sei mesi di reclusione e di 4.000 euro di multa, disponendo altresì, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., la confisca del denaro in sequestro.
Art. 240-bis cod. pen.
309 del 1990 è stata inclusa fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen.; si tratta di una norma certamente applicabile al caso in esame, posto che il fatto è stato commesso il 23 giugno 2024, quindi in epoca successiva all'entrata in vigore della modifica appena indicata.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod.
Art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990
Nondimeno, si osserva che, per effetto della modifica apportata all'art. 85-bis d.P.R.
d.l. 15 settembre 2023, n. 123
4, comma 3-bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123, introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n.
legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159
123, introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159, la fattispecie di cui all'art.
art. 444 cod. proc. pen
309 dd 1990, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen.
art. 240 cod. pen
ha applicato a Ilya Sabatino la pena di un anno e sei mesi di reclusione e di 4.000 euro di multa, disponendo altresì, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., la confisca del denaro in sequestro.
art. 240-bis cod. pen
309 del 1990 è stata inclusa fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen.; si tratta di una norma certamente applicabile al caso in esame, posto che il fatto è stato commesso il 23 giugno 2024, quindi in epoca successiva all'entrata in vigore della modifica appena indicata.

Giurisprudenza citata

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Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022
Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018
309 del 1990, sul corretto presupposto che la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv.
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019
Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep.
Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017
Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sabatino Ilya, nato in Bielorussia il 17/10/1998 avverso la sentenza del 24/09/2024 del G.i.p. del Tribunale di Salerno visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta; letta la requisitoria redatta dal Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla confisca del denaro, l'inammissibilità del ricorso nel resto; letta la memoria del difensore, avv. Stefania Pierro, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata sentenza, il G.i.p. del Tribunale di Salerno, previa riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 dd 1990, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. ha applicato a Ilya Sabatino la pena di un anno e sei mesi di reclusione e di 4.000 euro di multa, disponendo altresì, ai sensi dell'art. 240 cod. pen., la confisca del denaro in sequestro.

2. Avverso l'indicata sentenza, l'imputo, per il ministero del difensore di fiducia, ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi, che deducono: 2.1. il vizio di motivazione in relazione alla qualificazione giuridica del fatto e alla corretta quantificazione della pena, che si discosta dal minimo edittale, così come privo di motivazione è l'aumento per la continuazione; 2.2. il vizio di motivazione e la violazione di legge in relazione alla confisca di somme di denaro per il reato di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, trattandosi di un'ipotesi di mera detenzione dello stupefacente e non di vendita, sicché la somma sequestrata non può costituire profitto del reato.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato in relazione al secondo motivo.

2. Il primo motivo di ricorso è inammissibile, perché generico e perché propone doglianze non consentite dalla legge. 2.1. Ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., la sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti è ricorribile per cassazione soltanto per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra richiesta e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica e all'illegalità della pena. Tuttavia, la possibilità di ricorrere per cassazione deducendo, ai sensi dell'art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen., l'erronea qualificazione giuridica del fatto contenuto in sentenza è limitata ai soli casi di errore manifesto, configurabile quando tale qualificazione risulti, con indiscussa immediatezza e senza margini di opinabilità, palesemente eccentrica rispetto al contenuto del capo di imputazione, sicché è inammissibile l'impugnazione che denunci, in modo aspecifico e non autosufficiente, una violazione di legge non immediatamente evincibile dal tenore dei capi di imputazione e dalla motivazione della sentenza (Sez. 4, n. 13749 del 23/03/2022, Rv. 283023).2.2.

Nel caso in esame, la doglianza relativa alla qualificazione del fatto è del tutto assertiva - e dunque generica -, limitandosi a una contestazione priva di qualsivoglia argomentazione, anche considerando che, in accoglimento della proposta avanzata dalle parti, il Tribunale ha riqualificato il fatto, originariamente contestato come violazione del comma 1 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990, ai sensi della meno grave ipotesi di cui al comma 5. 2.3. Le residue doglianza, relative alla misura della pena, sono parimenti inammissibili. A prescindere dalle censure sulla motivazione degli aumenti per la continuazione, che sono stati espressamente esclusi dalla sentenza impugnata (p.

3) stante l'avvenuta riqualificazione del fatto ai sensi dell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990, sul corretto presupposto che la detenzione nel medesimo contesto di sostanze stupefacenti tabellarmente eterogenee integra un unico reato e non una pluralità di reati in concorso tra loro (Sez. U, n. 51063 del 27/09/2018, Murolo, Rv. 274076-02), la pena è stata applicata secondo l'accordo intervenuto tra le parti, e non ricorre, né è stata dedotta, alcuna ipotesi di illegalità.

3. Il secondo motivo di ricorso è fondato per i motivi e nei limiti di seguito indicati.

4. Preliminarmente, va rilevato che è ammissibile il ricorso per cassazione avverso la sentenza di patteggiamento in relazione al caso relativo alla confisca, trattandosi di misura di sicurezza che non rientra nell'accordo tra le parti e che, quindi, si sottrae ai limiti di deducibilità ex art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. (cfr. Sez. U, n. 21368 del 26/09/2019, dep. 2020, Savin, Rv. 279348-03).

5. Quanto al merito, si osserva che, per costante e uniforme giurisprudenza di questa Corte di legittimità, in relazione al reato di illecita detenzione di sostanze stupefacenti previsto dall'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, può procedersi alla confisca del denaro trovato in possesso dell'imputato soltanto quando sussiste un nesso di pertinenzialità fra questo e l'attività illecita di cessione contestata; ne consegue che non sono confiscabili le somme che, in ipotesi, costituiscono il ricavato di precedenti diverse cessioni di droga e sono destinate ad ulteriori acquisti della medesima sostanza, non potendo le stesse qualificarsi né come "strumento", né quale "prodotto", "profitto" o "prezzo" del reato (cfr.

Sez. 6, n. 55852 del 17/10/2017, Lanzi, Rv. 272204). Nel caso di specie, il Tribunale non ha fatto buon governo del principio appena evocato, avendo motivato la confisca valorizzando l'illecita provenienza della somma - sequestrata addosso all'imputato unitamente a numerosi dosi di sostanza stupefacente di diverso tipo e considerando lo stato di disoccupazione del Sabatino, nonché la mancanza di spiegazione in ordine a una lecita provenienza del denaro - e, quindi, ritenendo il denaro il profitto di pregresse - e qui non contestate - cessioni di sostanza stupefacente.

6. Nondimeno, si osserva che, per effetto della modifica apportata all'art. 85-bis d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 dall'art. 4, comma 3-bis d.l. 15 settembre 2023, n. 123, introdotto dalla legge di conversione 13 novembre 2023, n. 159, la fattispecie di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 è stata inclusa fra i delitti presupposto della confisca per sproporzione ex art. 240-bis cod. pen.; si tratta di una norma certamente applicabile al caso in esame, posto che il fatto è stato commesso il 23 giugno 2024, quindi in epoca successiva all'entrata in vigore della modifica appena indicata.

6. Ne deriva che la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente al punto concernente la confisca, affinché il G.i.p. del Tribunale di Salerno, in diversa persona fisica, valuti l'eventuale sussistenza dei presupposti della confisca ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente al punto concernente la confisca del denaro con rinvio per nuovo giudizio al G.i.p. del Tribunale di Salerno in diversa perso