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Sentenza — n. 8904/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8904/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8904/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 27/09/2024, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello cautelare presentato nell'interesse di Scoppetta Sergio avverso l'ordinanza emessa in data 13 novembre 2023 dal Gip del Tribunale di Napoli Nord, con la quale è stata respinta la richiesta di revoca o dì sostituzione della mìsura degli arresti domiciliari in atto nei confronti del predetto Scoppetta, per i reati di cui agli artt. 110 e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. I fatti contestati all'imputato hanno ad oggetto la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di una fornitura di nove chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 8904/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Si deduce, altresì, che la misura sia stata disposta in dispregio ai canoni della proporzione e adeguatezza, non risultando la stessa commisurata dell'entità della pena che si ritiene possa essere irrogata. 3.Con atto inviato a mezzo "PEC" in data 03/12/2024, l'avv. Berenice Candela, munita di procura speciale, ha rinunciato al ricorso essendo intervenuta, in data 25/11/2024, la detenzione del ricorrente con ordinanza emessa dal Tribunale Napoli Nord nell'ambito del procedimento penale Rgnr n. 16087/2021. L'intervenuta rinuncia al ricorso impone di dichiarare, ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per motivi sopravvenuti, determinando l'immediata estinzione del rapporto processuale.

Parole chiave

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reato grave di stupefacenti pericolo di traffico di stupefacenti traffico aggravato di cocaina tossicodipendenza passatore abuso di sostanze
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Testo completo

la seguente SENTENZA Oggi, — 4 blflR, 2025 sul ricorso proposto da IL FUNZIM-T.A. Scoppetta Sergio nato a Napoli il 27/06/1975 avverso l'ordinanza del 27/09/2024 del Tribunale di Napoli visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Maria Cristina Amoroso; lette le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Aldo Esposìto che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 27/09/2024, il Tribunale di Napoli ha rigettato l'appello cautelare presentato nell'interesse di Scoppetta Sergio avverso l'ordinanza emessa in data 13 novembre 2023 dal Gip del Tribunale di Napoli Nord, con la quale è stata respinta la richiesta di revoca o dì sostituzione della mìsura degli arresti domiciliari in atto nei confronti del predetto Scoppetta, per i reati di cui agli artt. 110 e 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990. I fatti contestati all'imputato hanno ad oggetto la detenzione, il trasporto e la commercializzazione di una fornitura di nove chilogrammi di sostanza stupefacente del tipo hashish.

2. Avverso tale ordinanza l'indagato propone ricorso per cassazione articolato in un unico motivo. Lamenta che il Tribunale abbia rigettato l'appello desumendo la recidivanza da "legami delinquenziali verosimilmente sottesi alla condotta contestata", disattendendo totalmente i rilievi difensivi offerti in sede d'appello nei quali si evidenziava che Scoppetta Sergio era, invece, avulso dal contesto delinquenziale attenzionato. Il Tribunale avrebbe altresì errato nel ritenere che il tempo trascorso dai fatti non fosse supportato da altri elementi idonei a determinare l'attenuazione della pericolosità, avendo, anche in tal caso, omesso di considerare quanto rappresentato in sede d'appello ovvero che la condotta contestata risale all'anno 2020 e che da quell'anno non sono emersi comportamenti o segnali significativi di una proclività a delinquere.

Si deduce, altresì, che la misura sia stata disposta in dispregio ai canoni della proporzione e adeguatezza, non risultando la stessa commisurata dell'entità della pena che si ritiene possa essere irrogata. 3.Con atto inviato a mezzo "PEC" in data 03/12/2024, l'avv. Berenice Candela, munita di procura speciale, ha rinunciato al ricorso essendo intervenuta, in data 25/11/2024, la detenzione del ricorrente con ordinanza emessa dal Tribunale Napoli Nord nell'ambito del procedimento penale Rgnr n. 16087/2021. L'intervenuta rinuncia al ricorso impone di dichiarare, ex art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., l'inammissibilità del ricorso per motivi sopravvenuti, determinando l'immediata estinzione del rapporto processuale.

4. Per questi motivi il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della cassa delle ammende. PQM Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro cinquecento in favore della