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Sentenza — n. 8899/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal on notification nullity but annuls conviction for improper use of pre-trial statements.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8899/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appellant's claim that the service of the investigation notice was null due to a discrepancy between the recipient's address and the official residence certificate. However, the court found the lower court erred by relying exclusively on pre-trial statements without sufficient cross-examination, violating procedural safeguards. Consequently, the conviction was annulled and the case remitted for a new trial to ensure proper evidentiary evaluation.

Regesto Legislator

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Art. 415 bis cod. proc. pen.; Art. 500 comma 2 cod. proc. pen.: The service of a notice to a cohabitant prevails over conflicting residence certificates unless the cohabitation relationship is rigorously disproven; however, reliance on pre-trial statements for conviction without adequate cross-examination violates the defendant's rights and requires annulment.

Parole chiave

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service of process nullity cohabitation relationship proof pre-trial statements admissibility cross-examination requirements annulment and remittal criminal procedure safeguards evidentiary evaluation standards perseguimento penale per diffamazione

Disposizioni normative citate

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Art. 415 bis cod. proc. pen.
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia che, con il primo motivo, ha denunciato la violazione di legge processuale in relazione alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod.
Art. 180 cod. proc. pen.
Art. 619 cod. proc. pen.
Art. 500 comma 2 cod. proc. pen.
2.2 L'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali del teste al di là della limitata funzione a essi attribuita dall'art. 500 comma 2 cod. proc. pen. impone l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio.
Art. 131 bis cod. pen.
Con ultimo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. Si espone che la Corte territoriale aveva escluso l'applicazione della norma rimarcando la pluralità delle cessioni senza prendere in considerazione la modesta quantità di sostanza ceduta e la natura della medesima.
artt. 81 cod. pen
Con sentenza in data 20/5/2024, la Corte d'appello di Torino confermò la sentenza del Tribunale di Cuneo in data 22/4/2021 che aveva ritenuto Sadraoui Hicham responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod. pen.
art. 415 bis cod. proc. pen
Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia che, con il primo motivo, ha denunciato la violazione di legge processuale in relazione alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen.
art. 131 bis cod. pen
Con ultimo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 131 bis cod. pen.
art. 180 cod. proc. pen
art. 500 comma 2 cod. proc. pen
2.2 L'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali del teste al di là della limitata funzione a essi attribuita dall'art. 500 comma 2 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017
Sez. 2, n. 25411 del 30/5/2024
Sez. 2, n. 25411 del 30/5/2024, Agostino).
Sez. U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi
Sez. 1, n. 47550 del 29/10/2024, El Guartoufi
211072 - 01; Sez. 1, n. 47550 del 29/10/2024, El Guartoufi; Sez.
Sez. 1, n. 19765 del 1/12/2023, Bandi
47550 del 29/10/2024, El Guartoufi; Sez. 1, n. 19765 del 1/12/2023, Bandi).
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da sul ricorso proposto da: SADRAOUI HICHAM nato in Marocco il 3/11/1994 avverso la sentenza del 20/05/2024 della CORTE APPELLO di TORINOvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA; lette le conclusione del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore CINZIA PARASPORO, che ha concluso chiedendo dichiararsi il ricorso inammissibile e dell'avv.to FABRIZIO FILIPPONI, difensore di Sadraoui, che si è riportato ai motivi del ricorso chiedendone l'accoglimento.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 20/5/2024, la Corte d'appello di Torino confermò la sentenza del Tribunale di Cuneo in data 22/4/2021 che aveva ritenuto Sadraoui Hicham responsabile del reato di cui agli artt. 81 cod. pen. e 73 comma 5 d.P.R. 309/90 e l'aveva condannato alla pena di mesi cinque di reclusione ed C 1800,00 di multa.

2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione l'imputato, a mezzo del difensore di fiducia che, con il primo motivo, ha denunciato la violazione di legge processuale in relazione alla notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis cod. proc. pen. Si assume che l'avviso era stato notificato in data 8/6/2020 a un indirizzo diverso da quello in cui l'imputato risiedeva e che si era in presenza di una nullità assoluta rilevabile in ogni stato e grado del procedimento.

3. Con il secondo motivo, si denuncia la manifesta illogicità della motivazione. Si assume che a Corte territoriale aveva dato valore alle sole dichiarazioni predibattinnentali di Tilli senza confrontarsi con i tentativi del teste di chiarire la discrepanza fra le differenti versioni rese nel corso del procedimento e senza considerare la deposizione di Bernardi Michele, che aveva dato atto del cambiamento di vita dell'imputato a seguito della nascita della figlia, e di Sadraoui Yassin, che aveva escluso che l'imputato avesse ceduto droga a Tilli.

4. Con ultimo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 131 bis cod. pen. Si espone che la Corte territoriale aveva escluso l'applicazione della norma rimarcando la pluralità delle cessioni senza prendere in considerazione la modesta quantità di sostanza ceduta e la natura della medesima.

CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è fondato nei limiti di cui oltre.

1. In tema di notificazioni all'imputato, l'attestazione, compiuta dall'ufficiale giudiziario, che la notifica è avvenuta a mani di persona convivente con il destinatario prevale sulle risultanze, eventualmente discordanti, delle certificazioni anagrafiche, e l'eccezione di nullità fondata sull'inesistenza del rapporto di convivenza deve essere rigorosamente provata dall'imputato che la invoca, non essendo sufficiente, a tal fine, l'allegazione di un certificato anagrafico di residenza in un luogo diverso da quello in cui è avvenuta la notifica, tanto più se vi sia uno N 2 stretto vincolo familiare tra questi ed il prenditore dell'atto (Sez. 3, n. 229 del 28/06/2017 (dep. 2018 ), Z., Rv. 272092 - 01;

Sez. 2, n. 25411 del 30/5/2024, Agostino). 1.1 Nel caso di specie l'avviso di conclusione indagini venne consegnato, in data 8/6/2020, a Sadraoui Brahim, che si qualificò come familiare convivente. Il certificato di residenza attestante il trasferimento dell'imputato nel Comune di Saluzzo il 29/5/2020 si rivela, pertanto, inidoneo a provare la nullità della notifica. 1.2 Il motivo proposto in appello, qui reiterato, era, pertanto, privo di fondamento e l'erronea risposta delle Corte territoriale, che ha valorizzato il luogo di residenza anagrafica dell'imputato alla data di emissione dell'avviso e non al momento della notifica e ritenuto che l'eccezione dovesse essere fatta valere nel corso dell'udienza preliminare e non sino all'adozione della sentenza di primo grado, come previsto dall'art. 180 cod. proc. pen., irrilevante, prevedendo l'art.619 cod. proc. pen. che la Cassazione, rimanendo nell'ambito della sua funzione istituzionale e nel rispetto del fatto come ritenuto dal giudice di merito, possa "ovviare a errori di diritto, insufficienze motivazionali o cadute di attenzione da parte del giudice "a quo", lasciando inalterato l'essenziale del contesto decisorio assunto con la sentenza esaminata" (Sez.

U, n. 9973 del 24/06/1998, Kremi, Rv. 211072 - 01; Sez. 1, n. 47550 del 29/10/2024, El Guartoufi; Sez. 1, n. 19765 del 1/12/2023, Bandi).

2. Venendo al secondo motivo d'impugnazione, la difesa, senza eccepire esplicitamente l'inutilizzabilità, si è comunque doluta del rilievo dato nel ragionamento probatorio alle dichiarazioni predibattimentali rese dal teste Tilli, acquirente della sostanza, lamentando che erano state privilegiate rispetto alle dichiarazioni dibattimentali. 2.1 Il Tribunale dà atto in sentenza che il verbale riportante le dichiarazioni predibattimentali è stato utilizzato solo per le contestazioni nel corso dell'escussione dibattimentale, ragione per la quale, a norma dell'art. 500 comma 2 cod. proc. pen., tali dichiarazioni avrebbero dovuto essere valutate solo al fine di saggiare la credibilità del teste.

E, invece, i giudici di merito hanno fondato il giudizio di responsabilità unicamente sulle dichiarazioni predibattimentali di Tilli, risultando le altre prove a carico menzionate nelle sentenze dei giudici di merito utilizzate solo quale elemento di riscontro rispetto alla versione esposta nel predetto verbale di sommarie informazioni testimoniali: il teste Ruffo, infatti, aveva ricostruito le indagini che dal sequestro di un modesto quantitativo di droga a Mondino Giorgia avevano permesso di individuare Sadraoui quale cedente della sostanza e poi, a seguito dell'acquisizione dei tabulati telefonici, di "numerose persone" che si era ipotizzato potessero aver acquistato "hashish o marijuana" dal predetto, fra i quali vi era Tilli; il verbale di riconoscimento fotografico era stato acquisito nella sola parte in cui si dava atto che Tilli aveva riconosciuto tra le fotografie mostrategli l'effige di Sadraoui. 2.2 L'utilizzazione delle dichiarazioni predibattimentali del teste al di là della limitata funzione a essi attribuita dall'art. 500 comma 2 cod. proc. pen. impone l'annullamento della sentenza con rinvio alla Corte territoriale per nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad a