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Sentenza — n. 8892/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal judgment for omitting reasoning on defendant's request for substitute fine penalty.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8892/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court annulled the Brescia Court of Appeal's judgment regarding the applicability of a substitute fine penalty. The defendant argued that the lower court ignored his timely written request for a monetary fine instead of imprisonment, which was admissible under transitional rules. The Court ruled that the appellate judge failed to provide the required reasoning for denying this specific request, necessitating a remand for a new decision.

Regesto Legislator

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Art. 95 d.lgs. n. 150/2022; Art. 545-bis c.p.p.: The appellate court must explicitly reason on the denial of a request for a substitute fine penalty if such a request was timely presented by the defendant.

Parole chiave

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substitute fine penalty appellate reasoning obligation transitional provisions criminal procedure law remand for new judgment modifica della sentenza commutazione della pena pecuniaria sanzione sostitutiva

Disposizioni normative citate

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Art. 95 d.lgs. n. 150/2022
689/1981, in applicazione dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022.
Art. 545-bis c.p.p.
pen., mancanza della motivazione rispetto all'istanza di sostituzione della pena detentiva ex art. 545-bis cod.
Art. 606, lett. e) c.p.p.
Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, Mauro Franconetti, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, lamentando ai sensi dell'art. 606, lett.
art. 545-bis cod. proc. pen
pen., mancanza della motivazione rispetto all'istanza di sostituzione della pena detentiva ex art. 545-bis cod. proc. pen.
art. 95 d.lgs. n. 150/2022
689/1981, in applicazione dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022.
art. 20-bis cod. pen
E, secondo l'interpretazione prevalente di questa Corte di legittimità, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art.
art. 133 c.p

Giurisprudenza citata

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Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012
133 c.p., la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv.
Sez. 2, n. 7811 del 01/10/1991
Sez. 2, n. 25085 del 18/06/2010
Sez. 2, n. 43112 del 31/10/2024
pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 43112 del 31/10/2024, De Somma;
Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024
Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Rv.
Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024
286017; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Rv.
Sez. 2, n. 45428 del 20/11/2024
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Franconetti Mauro, nato ad Avellino il 01/08/1967, avverso la sentenza del 13/03/2024, della Corte di appello di Brescia; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giovanni Giorgianni; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale dott.ssa Marilia Di Nardo che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 13 marzo 2024 la Corte di appello di Brescia confermava la sentenza emessa dal Tribunale di Brescia il 09/02/2022, con la quale Mauro Franconetti era stato condannato alla pena di un anno di reclusione, in quanto ritenuto responsabile del reato di cui all'art. 10 d.lgs. n. 74 del 2000, per aver, quale amministratore di fatto della Liegi Logistica s.r.I., al fine di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occultato o distrutto le scritture contabili e i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.

2. Avverso la sentenza della Corte di appello di Brescia, Mauro Franconetti, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, lamentando ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., mancanza della motivazione rispetto all'istanza di sostituzione della pena detentiva ex art. 545-bis cod. proc. pen. Deduce il ricorrente che, al momento della presentazione dell'appello, in data 22/04/2022, non era ancora entrata in vigore la disciplina di cui all'art. 545-bis cod. proc. pen., espressamente applicabile anche ai procedimenti pendenti in grado di appello alla data del 30/12/2022, per cui aveva presentato conclusioni scritte ai sensi dell'art. 23-bis d.l. n. 137/2020, con istanza subordinata di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva ex artt. 53 e 56-quater I. n. 689/1981, in applicazione dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022. La Corte di appello aveva ignorato la richiesta difensiva, non esprimendosi sulla istanza di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato, non avendo la Corte territoriale motivato in merito alla richiesta di sostituzione della pena detentiva con la pena pecuniaria sostitutiva. Deve essere premesso che nel caso in esame la sentenza di primo grado ed i motivi di appello venivano depositati nel primo semestre 2022, quindi prima dell'entrata in vigore in data 30 dicembre 2022 del d.lgs. n. 150/2022, c.d. riforma Cartabia, che riformava integralmente la disciplina delle c.d. pene sostitutive inserendo l'art. 20-bis del codice penale ed ampliandone il campo operativo.

Ai sensi dell'art. 95 d.lgs. n. 150/2022 «le norme previste dal Capo III della legge 24 novembre 1981, n. 689, se più favorevoli, si applicano anche ai procedimenti penali pendenti in primo grado o in grado di appello al momento dell'entrata in vigore del presente decreto», con la conseguenza che tutta la disciplina in tema di pene sostitutive è divenuta immediatamente applicabile anche ai giudizi pendenti in fase di appello, con l'obbligo anche per il giudice di appello, ove ritualmente investito, di valutare la sussistenza delle condizioni per l'applicazione delle pene sostitutive (Sez. 2, n. 45428 del 20/11/2024, Peri;

Sez. 4, n. 636 del 29/11/2023, dep. 2024, Rv. 285630; Sez. 6, n. 46013 del 28/09/2023, Rv. 285491). E' stato, infatti, affermato in proposito non esservi obbligo, per il Giudice di secondo grado, di motivare in ordine alla insussistenza dei presupposti per la sostituzione della reclusione con una delle nuove pene elencate nell'art. 20-bis cod. pen., in assenza di una richiesta formulata in tal senso dall'appellante, posto che la sostituzione della pena ex art. 20-bis non rientra tra i casi espressamente previsti dall'art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 3., n. 42825 del 15/10/2024, C., Rv. 287219) Diversamente, nell'ipotesi in cui l'imputato abbia formulato richiesta in tal senso, essendo la giurisprudenza di legittimità ferma nell'orientamento - affermato in riferimento alle sanzioni sostitutive di cui all'art. 53 I. n. 689/1981 - secondo cui, poiché la valutazione della sussistenza dei presupposti per l'adozione di una sanzione sostitutiva è legata agli stessi criteri previsti dalla legge per la determinazione della pena, e quindi il giudizio prognostico positivo cui è subordinata la possibilità della sostituzione non può prescindere dal riferimento agli indici individuati dall'art. 133 c.p., la richiesta di sostituzione della pena detentiva impone al giudice di motivare sulle ragioni del diniego (Sez. 1, n. 25833 del 23/04/2012, Testi, Rv. 253102 - 01;

Sez. 2, n. 7811, 01/10/1991, Sampugna, rv. 191006; Sez. 2, n. 25085, 18/06/2010, Amato, rv. 247853). E, secondo l'interpretazione prevalente di questa Corte di legittimità, in tema di sanzioni sostitutive di pene detentive brevi di cui all'art. 20-bis cod. pen., affinché il giudice di appello sia tenuto a pronunciarsi sulla loro applicabilità come previsto dalla disciplina transitoria contenuta nell'art. 95 d.lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 (cd. riforma Cartabia), è necessaria una richiesta in tal senso dell'imputato, che non dev'essere formulata necessariamente con l'atto di impugnazione o con la presentazione di motivi nuovi ex art. 585, comma 4, cod. proc. pen., ma deve intervenire, al più tardi, nel corso dell'udienza di discussione del gravame (Sez. 2, n. 43112 del 31/10/2024, De Somma;

Sez. 2, n. 12991 del 01/03/2024, Rv. 286017; Sez. 4, n. 4934 del 23/01/2024, Rv. 285751). Per completezza, va precisato che il regime dell'applicazione della sanzione sostitutiva della pena pecuniaria non prevede il preventivo rilascio dall'imputato al difensore di procura speciale ai fini dell'ammissibilità della richiesta: l'art. 545-bis, comma 1, cod. proc. pen. nella originaria versione introdotta dal d.lgs. 150 del 2022 (c.d. riforma Cartabia) stabiliva che «se l'imputato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale, acconsente alla sostituzione della pena detentiva con una pena diversa dalla pecuniaria, ovvero se può avere luogo la sostituzione con detta pena, il giudice, sentito il pubblico ministero, quando non è possibile decidere immediatamente, fissa una apposita udienza....»; nella previsione originaria della riforma Cartabia, quindi, il giudice aveva facoltà di irrogare la pena pecuniaria sostitutiva anche in assenza di richiesta proveniente dall'imputato personalmente o dal procuratore speciale dello stesso (cfr., Sez. 2, n. 45428 del 20/11/2024, cit.).

Ed era questa la disciplina in vigore al momento della pronuncia della sentenza di appello, in data 13 marzo 2024, con la conseguenza che la richiesta di pena pecuniaria sostitutiva, a fronte di una pena detentiva non superiore ad un anno di reclusione, introdotta con le conclusioni scritte tempestivamente depositate era certamente ammissibile. L'applicazione dei sopra esposti principi al caso in esame impone, conformemente alle conclusioni scritte presentate dal Procuratore Generale, l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata, poiché la Corte di appello di Brescia, benchè investita della richiesta avanzata in fase di conclusioni scritte da parte della difesa, ha omesso di motivare su tale specifica richiesta.

2. In conclusione, alla stregua delle considerazioni svolte, la sentenza deve essere annullata, limitatamente alla applicabilità della pena sostitutiva, con rinvio, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Brescia.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla applicabilità delle pene sostitutive, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di