Italian Supreme Court annuls conviction due to death of defendant, extinguishing criminal liability under Italian Penal Code.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Supreme Court of Cassation annulled the second-instance judgment confirming Luciano Caldora's conviction for illegal waste burning. The defense successfully argued that the defendant died on October 27, 2024, which extinguished the criminal liability. Consequently, the court declared the crimes extinguished by death and annulled the conviction without remanding the case.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 100 c.p.; Art. 101 c.p.: The death of the accused extinguishes criminal liability, resulting in the annulment of any judgment convicting the deceased.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da LUCA RAMACCI - Presidente - Sent. n. sez. 2133/2024 ALDO ACETO - Relatore - UP - 18/12/2024 STEFANO CORBETTA R.G.N. 28437/2024 ALESSIO SCARCELLA Motivazione Semplificata GIUSEPPE NOVIELLO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Caldora Luciano nato a FRISA il 13/01/1954 avverso la sentenza del 22/03/2024 della Corte d'appello di L'Aquila; Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Aldo Aceto; lette le richieste del Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale PIETRO MOLINO, che ha concluso chiedendo l’annullamento senza rinvio per morte dell’imputato; lette le conclusioni del difensore, Avv. Nicola Piscopo, che ha chiesto l’annullamento senza rinvio per morte del proprio assistito.
RITENUTO IN FATTO
E
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.Luciano Caldora, articolando due motivi, ricorre per l’annullamento della sentenza del 22 marzo 2024 della Corte di appello di L’Aquila che ha confermato la condanna alla pena di due anni di reclusione irrogata con sentenza del 15 marzo CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8868/2025 Roma, lì, 03/03/2025 2022 del Tribunale di Lanciano, pronunciata all’esito di giudizio abbreviato e da lui impugnata, per il reato di cui all’art. 256, commi 1 e 2, 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006, a lui ascritto perché, quale gestore di impresa agricola, aveva gestito illecitamente i rifiuti derivanti dall’attività e dava loro fuoco, così dando luogo ad un’illecita combustione alimentata con residui di materiale plastico.
Il fatto è contestato come commesso in Frisa il 7 dicembre 2016. 2.Con motivi aggiunti depositati il 23 ottobre 2024 il difensore del ricorrente, Avv. Nicola Piscopo, ha dedotto l’estinzione anche del reato di cui all’art. 256-bis d.lgs. n. 152 del 2006, per prescrizione maturata il 10 agosto 2024. 3.Con memoria del 5 novembre 2024 l’Avv. Nicola Piscopo ha portato la Corte di cassazione a conoscenza del fatto che il proprio assistito è morto il 27 ottobre 2024 e ha chiesto la declaratoria di estinzione dei reati per morte dell’imputato e la liquidazione delle proprie competenze essendo stato l’imputato a suo tempo ammesso al patrocinio a spese dello Stato. 4.Deve essere dichiarata l’estinzione dei reati per morte dell’imputato.
Non compete alla Corte di cassazione liquidare il compenso chiesto dal difensore dell’imputato ammesso al patrocinio a spese dello Stato trattandosi di attribuzione della Corte di appello di L’Aquila (art. 83, comma 2, d.P.R. n. 115 del 2002). P.Q.M Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il reato è estinto per morte dell’imputato. Così deciso in Roma, il 18/12/2024. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Aceto Luca Ramacci