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Sentenza — n. 8858/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against conviction for violating seals on an abandoned building where construction resumed before the seizure was lifted.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8858/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation rejected the appeal against a Locri court conviction for violating official seals placed on an abandoned building. The defendant argued that the criminal liability should cease because a prior judgment declared the building abuse-free and ordered the removal of the seizure, which was executed in October 2022. The court ruled that the illegal construction had resumed between the initial sealing in 2017 and the seizure removal, meaning the criminal act occurred while the legal constraint on the property was still fully effective.

Regesto Legislator

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Art. 349 cod. pen.; Art. 131 bis cod. pen.: The removal of a judicial seizure does not retroactively erase the criminal liability for acts committed while the seizure was legally in force, provided the prohibited activity resumed before the seizure was lifted.

Parole chiave

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violation of official seals abandoned building construction judicial seizure removal criminal liability persistence non-punishment circumstances procedural timeline seizure effectiveness violazione di sigilli

Disposizioni normative citate

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Art. 349 cod. pen.
Il primo motivo, mediante il quale il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 349 cod.
Art. 131 bis cod. pen.
Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione in relazione all’esclusione dell’applicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
art. 131 bis cod.pen
Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione in relazione all’esclusione dell’applicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen.
art. 349 cod. pen
Il primo motivo, mediante il quale il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 349 cod.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 5430 del 22/09/2016, Tortora
Sez. 3, n. 44288 del 12/06/2019, Bonaccorso
269756 – 01; contra Sez. 3, n. 44288 del 12/06/2019, Bonaccorso, Rv.
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Sentenza — n. 27401/2025 — snpen
Cassation court dismisses appeal as res judicata applies to prior partial annulment regarding conditional suspension. The appeal is inadmissible because the specific legal issue was already definitively ruled upon by the Supreme Court in a previous decision that partially annulled the lower court's judgment. Since the question of whether the conditional suspension of the penalty could be granted without the demolition order was already settled by the rescinding judgment, the appellate court's new ruling on this point cannot be re-examined. The court therefore declares the appeal inadmissible based on the principle of res judicata, which prevents the re-litigation of issues already decided by the Supreme Court in a prior partial annulment. The appellant is condemned to pay the procedural costs and a fine. The court emphasizes that the principle of res judicata applies to all points of the decision that are susceptible of autonomous consideration and have become final. The appeal is inadmissible because the specific legal issue was already definitively ruled upon by the Supreme Court in a previous decision that partially annulled the lower court's judgment. Since the question of whether the conditional suspension of the penalty could be granted without the demolition order was already settled by the rescinding judgment, the appellate court's new ruling on this point cannot be re-examined. The court therefore declares the appeal inadmissible based on the principle of res judicata, which prevents the re-litigation of issues already decided by the Supreme Court in a prior partial annulment. The appellant is condemned to pay the procedural costs and a fine. The court emphasizes that the principle of res judicata applies to all points of the decision that are susceptible of autonomous consideration and have become final.
Sentenza — n. 20922/2025 — snpen
Cassation court dismisses appeal for inadmissibility due to generic grounds and insufficient specific motivation regarding sentencing increases.
Ordinanza — n. 43118/2023 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility as facts and evidence evaluation fall within the trial court's exclusive jurisdiction.
Ordinanza — n. 9512/2025 — snpen
Cassation court dismisses appeal for lack of new argument regarding absence of criminal intent.
Sentenza — n. 38427/2025 — snpen
Italian Supreme Court dismisses appeal regarding violation of seals on construction site despite prescription of other charges.

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Testo completo

PDFBox: REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da LUCA RAMACCI - Presidente - Sent. n. sez. 129/2025 EMANUELA GAI - Relatore - UP - 23/01/2025 ANTONIO CORBO R.G.N. 32572/2024 GIUSEPPE NOVIELLO MARIA BEATRICE MAGRO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: Strangio Sebastiano nato a LOCRI il 06/01/1972 avverso la sentenza del 08/05/2024 del TRIBUNALE di Locri Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore VALENTINA MANUALI che ha concluso chiedendo l’annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza in data 8 maggio 2024, il Tribunale di Locri ha condannato, tra gli altri, Strangio Sebastiano in relazione agli artt. 81 comma 2, 110 e 349 cod.pen., in concorso con Pelle Giovanna (non ricorrente), per avere, quali custodi, violato i sigilli apposti all'immobile ubicato in corso Corrado Alvaro del Comune di San Luca con sequestro operato dai Carabinieri della Stazione di San Luca, in data 13 settembre 2017, proseguendo nell'esecuzione di opere edilizie in assenza di permesso a costruire, in epoca successiva al 21 settembre 2018, alla pena di anni due di reclusione sostituita con il lavoro di pubblica utilità per la durata di anni due.

2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia dell’imputato, affidato a due motivi. 2.1. Con il primo motivo ha denunciato violazione di legge penale in relazione alla affermazione della responsabilità penale sulla base del rilievo che al momento CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8858/2025 Roma, lì, 03/03/2025 dell’accertamento, in data 13/10/2022, era cessato il vincolo apposto sull'immobile abusivo, in quanto con sentenza del 22 settembre 2022, il Tribunale di Locri aveva emesso sentenza di non doversi procedere in relazione agli abusi edilizi ed aveva disposto il dissequestro delle opere, da eseguire al passaggio in giudicato della sentenza, avvenuto il 12 ottobre 2022 ed eseguito dai CC in data 13/10/2022 e ciò in applicazione dei principi della giurisprudenza di legittimità secondo cui il dissequestro, determinando la cessazione del vincolo cautelare, priva i sigilli di rilevanza giuridica ed impedisce la configurabilità stessa del reato ove il privato li rimuova senza attendere l'intervento degli organi esecutivi all'uopo delegati. 2.2.

Con il secondo motivo ha denunciato vizio di motivazione in relazione all’esclusione dell’applicazione della speciale causa di non punibilità ex art. 131 bis cod.pen. tenuto conto che all’imputato sono state riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Il procuratore generale ha chiesto l’annullamento senza rinvio della sentenza. Il difensore ha depositato conclusioni scritte e si associa alla richiesta di annullamento della sentenza.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è infondato.

2. Il primo motivo, mediante il quale il ricorrente ha denunciato violazione dell'art. 349 cod. pen., incentrato sul rilievo che al momento in cui sarebbe stato commesso il reato di violazione di sigilli contestato, era stato disposto, con sentenza del Tribunale di Locri, il dissequestro delle opere abusive e la restituzione agli aventi diritto, restituzione avvenuta il 13 ottobre 2022, è infondato. Il ricorrente argomenta l’insussistenza del fatto richiamando i principi enunciati dalla giurisprudenza della Corte di cassazione, anche richiamata nella requisitoria del Procuratore generale (Sez. 3 n. 44288 del 12/06/2019 Rv. 277181 – 01) che, come si avrà modo di dire, non è pertinente alla fattispecie in esame.

3. Esclusa la possibilità di una nuova valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella effettuata dal giudice di merito, la sentenza impugnata ha rilevato che: in data 13/09/2017, a seguito di accertamento di una costruzione abusiva costituente un ampiamento dell’immobile dei coniugi Strangio-Pelle, veniva disposto il sequestro delle opere abusive, con affidamento in custodia ad entrambi; in data 21/09/2018, si accertava la prosecuzione delle opere (rimozione della copertura del fabbricato con violazione di sigilli; in data 12/10/2022 il Tribunale di Locri emetteva sentenza di non doversi procedere per prescrizione e disponeva il dissequestro delle opere che veniva eseguito in data 13/10/2022, data nella quale i militari accertavano il completamento dell’immobile ivi comprese le finiture esterne e interne in violazione dei sigilli.

Così ricostruiti gli eventi risulta chiaro che il vincolo di indisponibilità, per effetto del sequestro operato in data 13/09/2017, permaneva ancora alla data del 13/10/2022, nella quale i militari si erano recati sul posto per dare esecuzione al dissequestro disposto con la sentenza in data 12/10/2022. Perimenti è accertato che nella medesima data del 13/10/2022, gli stessi militari accertavano la prosecuzione dei lavori abusivi su bene sottoposto a sequestro in quanto accertavano il completamento dell’immobile, prosecuzione dei lavori intervenuta, all’evidenza, tra il primo accertamento della prosecuzione dei lavori in data 21/08/2018 e il 13/10/2022, secondo gli accertamenti in punto di fatto (cfr. vedi supra § 3).

Alla data dell'accesso dei militari dei CC, per eseguire il dissequestro, perduravano gli effetti materiali del già disposto sequestro (sin dal 2017) e l'efficacia dei sigilli, con la conseguente responsabilità del ricorrente per il delitto di violazione di sigilli, di cui all'art.349 cod. pen., che si configura con la ripresa dell'attività edilizia come correttamente ritenuto dal Tribunale di Locri, ripresa attività edilizia, costituita dal completamento dell’opera abusiva avvenuta tra l’apposizione dei sigilli e l’accesso dei militari per il dissequestro avvenuto il giorno dopo la pronuncia di prescrizione del reato.

Nel caso in esame, la prosecuzione dell’attività edilizia, in violazione dei sigilli, è avvenuta in epoca antecedente al momento dell’accertamento della stessa avvenuto, in data 13/10/2022, in occasione del dissequestro. Non viene in rilievo, nel caso in esame, il contrasto segnalato dal Procuratore generale che riguardo il diverso caso (ma si ribadisce differente da quello in esame) della prosecuzione dell’attività edilizia successivamente alla pronuncia di dissequestro del bene, da parte dell'autorità giudiziaria, ma prima della rimozione dei sigilli da parte degli organi dell'esecuzione (Sez. 3, n. 5430 del 22/09/2016, Tortora, Rv. 269756 – 01; contra Sez. 3, n. 44288 del 12/06/2019, Bonaccorso, Rv. 277181 – 01), essendo stata accertata la prosecuzione dei lavori in epoca antecedente alla pronuncia di prescrizione e, dunque, nel periodo nel quale sussisteva il vincolo di indisponibilità del bene sottoposto a sequestro del tutto efficace.

4. Il secondo motivo, mediante il quale il ricorrente lamenta la mancata concessione della causa di non punibilità ai sensi dell’art. 131 bis cod.pen. è parimenti infondato. A pag. 3, la sentenza impugnata, con motivazione congrua e non qui censurabile, ha argomentato la non particolare tenuità del fatto in ragione dell’entità dell’opera realizzata mediante la violazione di sigilli.

5. Si impone il rigetto del ricorso e la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così è deciso, 23/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente EMANUELA GAI LUCA RAMACCI