Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 8857/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to valid withdrawal and subsequent loss of interest in the case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8857/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the cassation appeal inadmissible because the appellant's lawyer validly withdrew the petition while it was pending. The appellant had argued that the lower court failed to properly assess the requirements for a third-party seizure of shares, but the withdrawal rendered the legal arguments moot. Consequently, the court ruled that no costs or fines should be imposed since the loss of interest was not attributable to the appellant's failure.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 377 c.p.p.; Art. 616 c.p.p.: A cassation appeal declared inadmissible due to a valid withdrawal by the appellant does not result in a condemnation for costs or fines, as the subsequent loss of interest is not considered a failure of the appellant.

Parole chiave

Generato dall'IA
cassation appeal valid withdrawal loss of interest procedural inadmissibility costs and fines sequestro cautelare sequestrabilità azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 377 c.p.p.
Art. 616 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015
Il ricorso è inammissibile per rinuncia, avendo il ricorrente validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep.
Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021
Questo Collegio ritiene di aderire all’indirizzo espresso, da ultimo, da Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv.
Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011
Sez. U, n. 20 del 09/10/1996
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

PDFBox: 1 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Luca Ramacci - Presidente - Sent. n. 115/2025 Emanuela Gai - Relatore - CC – 23/01/2025 Antonio Corbo R.G.N. 33695/2024 Giuseppe Noviello Motivazione semplificata M. Beatrice Magro ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sammarco Rosina, nata a San Donato di Ninea il 30/04/1963 avverso l’ordinanza del 16/08/2024 del Tribunale di Reggio Calabria visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Valentina Manuali, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l’impugnata ordinanza il Tribunale di Reggio Calabria, in funzione di giudice cautelare, ha respinto l’istanza di riesame proposta da Sammarco Rosina avverso il provvedimento di sequestro preventivo, ai sensi dell’art. 321 comma 1, cod.proc.pen., del 9,4% delle quote sociali della Calabria Maceri e Servizi spa, nella CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Depositata in Cancelleria oggi Numero di raccolta generale 8857/2025 Roma, lì, 03/03/2025 sua disponibilità, in relazione al reato di cui all’art. 452 quaterdecies cod.pen. contestato al legale rappresentante della società.

2. Avverso l’ordinanza ha proposto ricorso per cassazione l'avv. Luigi Caravita, difensore di fiducia e procuratore speciale, e ne ha chiesto l’annullamento deducendo con un unico motivo la violazione di legge in relazione agli artt. 125, 321, 322, 324 cod.proc.pen. e 452 quaterdecies cod.pen. Argomenta la ricorrente, terza estranea al reato, che l’ordinanza impugnata avrebbe respinto la richiesta di riesame in ragione dell’asserita impossibilità del terzo estraneo al reato a contestare i presupposti per l’applicazione della misura e non avrebbe reso alcuna motivazione, tenuto conto del più recente della giurisprudenza di legittimità, in relazione al fumus commissi delicti, del periculum in mora, dell’attualità e proporzionalità del vincolo cautelare delle quote sociali, essendo stata sequestrata l’intera azienda gestita dall’amministratore unico Pellegrino Attilio.

3. In data 22 gennaio 2024, è pervenuta dichiarazione di rinuncia al ricorso sottoscritta dal difensore Luigi Caravita, difensore e procuratore speciale di Sammarco Rosina, munito di procura speciale. Il difensore motiva la rinuncia evidenziando che nelle more della pendenza del ricorso, i beni oggetto del presente procedimento sono stati già dissequestrati.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso è inammissibile per rinuncia, avendo il ricorrente validamente formalizzato la rinuncia con atto sottoscritto dal difensore, procuratore speciale (Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015 - dep. 25/03/2016, Celso, Rv. 266244).

5. Alla declaratoria di inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse non consegue né la condanna al pagamento delle spese processuali né della sanzione pecuniaria in favore della cassa delle ammende. Questo Collegio ritiene di aderire all’indirizzo espresso, da ultimo, da Sez. 3, n. 29593 del 26/05/2021, Lombardi, Rv. 281785 – 01, secondo cui in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente, come la successiva revoca del provvedimento impugnato, comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza.

Ritiene, il Collegio, di aderire all’orientamento, autorevolmente riconducibile al decisum delle Sezioni Unite di questa Corte, secondo cui in materia di impugnazioni, la nozione della "carenza d'interesse sopraggiunta" va individuata nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un interesse all'impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità perseguita dall'impugnante, o perché la stessa abbia già trovato concreta attuazione, ovvero in quanto abbia perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso (Sez.

U, n. 6624 del 27/10/2011 - dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251694). Per tale ragione, si legge nella motivazione della sentenza Marinaj (§ 9) “Alla declaratoria d'inammissibilità non segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e della sanzione pecuniaria, considerato che il venir meno dell'interesse alla decisione del ricorso è sopraggiunto alla sua proposizione, è ricollegabile unicamente a fattori connessi all'evoluzione dinamica della procedura di estradizione e non configura, per così dire, un'ipotesi di soccombenza del ricorrente (Sez.

U, n. 20 del 09/10/1996, Vitale)”; ne discende, pertanto, in ossequio al principio affermato dalle Sezioni Unite, che in consimili ipotesi, in cui rientra quella esaminata da questo Collegio nella presente fattispecie, l’inammissibilità dei ricorsi per sopravvenuta carenza di interesse, non comporta alcuna conseguenza sfavorevole al ricorrente ex art. 616, cod. proc. pen. P.Q.M Dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Roma, il 23/01/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente Emanuela Gai Luca Ramacci