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Sentenza — n. 8278/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal against detention order, upholding sufficient evidence of criminal association and cooperation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 8278/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Procuratore della Repubblica appealed a lower court order releasing the defendant on bail, arguing insufficient evidence of guilt and flawed reasoning regarding his participation in a criminal association. The court rejected these claims, noting that the defendant's sporadic contacts and specific actions to facilitate drug trafficking demonstrated clear awareness of the group's structure and active cooperation. Consequently, the appeal was dismissed because the appellate court cannot re-evaluate factual evidence or substitute its own reasoning for that of the trial judges.

Regesto Legislator

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Art. 600 c.p.p.; Art. 601 c.p.p.: The Court of Cassation holds that an appeal against a bail order is inadmissible if the lower court's reasoning, based on concrete evidence of criminal association and cooperation, is not arbitrary and the appellant merely expresses dissatisfaction with the evaluation of facts without providing new legal grounds.

Parole chiave

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custodia cautelare in carcere reato associativo gravi indizi di colpevolezza sindacato di legittimità difetto di motivazione partecipazione attiva cooperazione criminale atto sessuale con un detenuto

Disposizioni normative citate

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Art. 600 c.p.p.
Art. 601 c.p.p.
comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990

Giurisprudenza citata

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Sez. 2, n. 23790 del 31/3/2022, Morra
Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, Grancini
23790 del 31/3/2022, Morra; Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, Grancini; Sez.
Sez. 2, n. 27929 del 12/6/2019, Borriello
8188 del 4/12/2017, Grancini; Sez. 2, n. 27929 del 12/6/2019, Borriello; Sez.
Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758
27929 del 12/6/2019, Borriello; Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758).2.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTAnel procedimento a carico di: SCHEMBRI CRISTOFER nato a GELA il 01/12/2003 avverso l'ordinanza del 23/09/2024 del TRIBUNALE DEL RIESAME di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA; sentite le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO che ha chiesto l'accoglimento del ricorso in relazione al reato al capo 1 dichiarando nel resto inammissibile J1, l'impugnazione e dell'avv.to FLAVIO GIACOMO SALVO SINATRA, difensore di Schembri, che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata il 10/10/2024, il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha annullato nei confronti di Cristofer Schembri l'ordinanza del GIP del Tribunale di Caltanissetta in data 5/8/2024, che aveva applicato a Schembri Cristofer la custodia cautelare in carcere, in relazione ai capi 1), 49) e 50) della preliminare rubrica sostituendola con la misura dell'obbligo di presentazione alla polizia giudiziaria in relazione ai restanti reati per i quali era stata disposta la cautela, ipotizzati ai capi 33), 34) e 36), riqualificati ai sensi del comma 5 dell'art. 73 d.P.R. n. 309 del 1990.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta che, con il primo motivo, denuncia il deficit di motivazione con riguardo alla insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione al reato contestato al capo 49). Il ricorrente, in primo luogo, precisa che la cessione sarebbe intervenuta il 1/1/2023 e non il 3/1/2023 per, poi, contestare il valore probatorio attribuito dal Tribunale del riesame alle immagini versate in atti che provavano che alle ore 13,18 del giorno di consumazione del reato Schembri e Licata Girolamo si incontrarono con Liardo Michael Nicolas e questi cedette a Licata un qualcosa.

Tale cessione, assume il ricorrente, deve essere ricondotta all'attività di spaccio cui i tre indagati erano all'epoca dediti. 2.1 Con il secondo motivo, si denuncia il deficit motivazionale in relazione alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza in relazione alla partecipazione di Schembri al reato associativo. In particolare, si lamenta che il Tribunale aveva proceduto a una incompleta, parcellizzata e contraddittoria disamina del materiale probatorio. In relazione ai contatti fra Schembri, Liardo e Licata dei primi giorni del 2023, si contesta l'affermazione del Tribunale secondo la quale erano "asignificativi", potendo rivelare solo una "cointeressenza nel settore" fra i predetti e una serie di cessioni di droga di quantitativi ridotti compatibile anche con l'uso personale, sottolineando che Liardo e Licata erano componenti dell'associazione e che il concorso di Schembri nell'ipotesi di spaccio contestata al n.

33) della preliminare rubrica in concorso con i predetti dimostrava il coinvolgimento del primo nelle attività degli intranei e, in definitiva, la partecipazione nell'associazione. Dal dialogo fra Di Gennaro e Romano del 12/5/2023, dal Tribunale ritenuto avente carattere neutro, il ricorrente trae le seguenti informazioni: bL Di Gennaro controllava Peritone Giuseppe, Peritone Arnaldo e Schembri, di cui aveva commentato l'arresto, rammaricandosi del fatto che non avesse previsto che i tre potessero pubblicare sui social network immagini che avevano attirato l'attenzione delle forze dell'ordine; i tre arrestati facevano capo a Liardo, tant'è che Romano chiede a Di Gennaro se anche Liardo fosse stato arrestato.

La conversazione del 7/2/2023, fra Di Gennaro e Liardo, ritenuta dal Tribunale generica, nel corso della quale il primo rassicura il secondo sul fatto che Licata, al quale Liardo aveva lasciato la droga necessaria a soddisfare le richieste dei compratori durante un suo periodo di lontananza, in caso di necessità, avrebbe potuto contare sull'aiuto di Schembri, rappresenta per il ricorrente la prova dell'esistenza di un'organizzazione unitaria dove Di Gennaro interveniva per coordinare i pusher di Liardo durante l'assenza di questi e della consapevolezza dei pusher della struttura associativa nella quale operavano Di Gennaro e Liardo.

Il ricorrente contesta, poi, l'irrilevanza assegnata dal Tribunale ai rapporti fra Schembri e Peritone Arnaldo, motivata dal fatto che anche Peritone era stato ritenuto estraneo all'associazione, rappresentando che aveva proposto ricorso avverso tale decisione. 2.2 Con il terzo motivo, si denuncia il vizio motivazionale in relazione alla qualificazione in termini di fatto lieve dei reati contestati ai capi 33), 34) e 36) della rubrica rilevando che, per le considerazioni esposte ai motivi precedenti, la lievità del fatto non potesse essere configurata.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo del ricorso è inammissibile risultando finalizzato a un riesame nel merito del materiale probatorio fondante la decisione contestata. Il ricorso denuncia la mancanza o illogicità della motivazione ma il motivo sostanzialmente è incentrato sul travisamento di una prova lamentando il ricorrente che il Tribunale aveva omesso di considerare che le immagini riportate nell'ordinanza provavano che, alle ore 13,18 del giorno 1/1/2023, Liardo si era avvicinato a Licata, che si trovava alla guida della Fiat Panda tg. GK344HD con al fianco Schembri, e gli aveva consegnato qualcosa.

Sennonché, l'informazione non valutata, essendo rimasto ignoto l'oggetto consegnato a Licata, risulta inidonea a disarticolare il ragionamento su cui si fonda la decisione impugnata rendendo la motivazione contestata confliggente con il modo di ragionare comune per la essenziale forza dimostrativa dell'elemento frainteso o ignorato (Sez. 2, n. 23790 del 31/3/2022, Morra; Sez. 5, n. 8188 del 4/12/2017, Grancini; Sez. 2, n. 27929 del 12/6/2019, Borriello; Sez. 5, n. 48050 del 2/7/2019, S., Rv. 277758).2. Considerazioni molto simili debbono essere svolte in relazione al secondo motivo d'impugnazione.

E' opportuno soffermarsi sugli accadimenti che, secondo il GIP, avevano una forza dimostrativa tale da giustificare, sia pure ai fini della sussistenza dei gravi indizi, la conclusione secondo cui Schembri avrebbe assicurato, sotto il profilo oggettivo, una stabile cooperazione all'attività del gruppo criminale, sorretta dalla consapevolezza e volontà di partecipare attivamente alla realizzazione del programma delittuoso dell'associazione in modo duraturo. Il 13/12/2022 Liardo telefonò a Schembri chiedendogli di mandargli "due canne" (pag. 312 ordinanza).

Il 6/1/2023 Liardo telefonò a Schembri il quale comprese immediatamente il motivo della chiamata e comunicò che avrebbe "buttato dal balcone" quello che l'interlocutore cercava ( pagg. 321 e 322 dell'ordinanza). Il 15/1/2023 Schembri si coordinò con Peritore Arnaldo per sapere dove si trovasse l'acquirente da questi indicatogli. Il 7/2/2023 Schembri venne indicato da Di Gennaro a Liardo come colui che avrebbe potuto coadiuvare Licata in caso di bisogno durante il periodo in cui Liardo sarebbe stato lontano. Vi sono, poi, le conversazioni del 12/5/2023 nel corso delle quali Di Gennaro addebitò l'arresto di Schembri, di Peritore Giuseppe e di Peritore Arnaldo alle foto compromettenti dagli arrestati pubblicati sui social network, rammaricandosi che i giovani non avessero seguito le indicazioni da lui impartite, e Romano chiese se fosse stato arrestato anche Liardo, così dimostrando di avere contezza dei rapporti che esistevano fra i quattro spacciatori (pag. 326 dell'ordinanza). 2.1 II ricorrente si duole del limitato o inesistente valore probatorio che il Tribunale del riesame aveva dato a queste condotte ed emergenze proponendo un ragionamento probatorio alternativo che valorizza le predette circostanze e che si assume avere una maggior persuasività rispetto a quello contestato. 2.2 Non spiega, però, il ricorrente perché rapporti di collaborazione, peraltro sporadica, instaurati da Schennbri con Liardo e Licata nell'attività di spaccio o contatti ancor più occasionali con Di Gennaro sarebbero accompagnati dalla consapevolezza, in capo al primo, dell'esistenza della struttura associativa cui gli altri facevano parte e dalla volontà di agevolare l'attività del sodalizio, elementi questi sì in grado di scardinare la logicità del ragionamento probatorio del Tribunale. 2.3 Si è, quindi, in presenza di mere doglianze di fatto finalizzate a ottenere una rivalutazione alternativa delle fonti probatorie estranee al sindacato di legittimità, restando preclusa a questa Corte l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, preferiti a quelli dei giudici di merito.

Il ricor