Sentenza — n. 8277/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon ordinanza depositata il 10/10/2024, il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha annullato nei confronti di Di Nicola Salvatore l'ordinanza del GIP del Tribunale di Caltanissetta in data 5/8/2024 che aveva applicato al predetto la misura dell'obbligo di presentazione alla PG in relazione al reato continuato di cui agli artt. 61 n. 2, 81, 110 cod. pen. e 73 commi 1 e 4 d.P.R. 309/90 descritto al capo 71 della preliminare rubrica.
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 8277/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Di Nicola confidò a Di Gennaro che cancellava i messaggi relativi alla compravendita della sostanza stupefacente. Tali elementi, ad avviso del ricorrente, imponevano l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuova valutazione.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI CALTANISSETTAnel procedimento a carico di: DI NICOLA SALVATORE nato a GELA il 25/03/1981 avverso l'ordinanza del 24/09/2024 del TRIBUNALE di CALTANISSETTAudita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA; sentite le conclusioni del PG CINZIA PARASPORO che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso e dell'avv.to FLAVIO GIACOMO SALVO SINATRA, sostituto dell'avv.to SALVATORE MACRI', difensore di Di Nicola, che ha chiesto dichiararsi inammissibile o comunque infondato il ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza depositata il 10/10/2024, il Tribunale del riesame di Caltanissetta ha annullato nei confronti di Di Nicola Salvatore l'ordinanza del GIP del Tribunale di Caltanissetta in data 5/8/2024 che aveva applicato al predetto la misura dell'obbligo di presentazione alla PG in relazione al reato continuato di cui agli artt. 61 n. 2, 81, 110 cod. pen. e 73 commi 1 e 4 d.P.R. 309/90 descritto al capo 71 della preliminare rubrica.
2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione la Procura distrettuale della Repubblica presso il Tribunale di Caltanissetta che, con unico motivo, denuncia il deficit di motivazione in relazione alla ritenuta insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza lamentando che: il Tribunale del riesame aveva valutato solo l'intercettazione contraddistinta dal progressivo A2.27473, ritenendo che la stessa non provava la destinazione allo spaccio della droga, ma aveva immotivatamente omesso di considerare una precedente conversazione, intercorsa fra Di Gennaro e Di Nicola il 10/2/2023 (progressivo A2.26882), che, ad avviso del ricorrente, dimostrava la "cointeressenza" fra i due indagati in relazione alla cessione del 16/10/2023; la conversazione del 16/10/2023, comunque, non era stata adeguatamente valutata dal Tribunale in quanto non era stato considerato che:
Di Gennaro aveva messo Di Nicola al corrente delle interlocuzioni avute con i fornitori; l'insistenza con cui Di Nicola "domandava soddisfazione" per la cattiva qualità dello stupefacente era indicativa del fatto che "egli stesso aveva preso impegni con soggetti ai quali avrebbe dovuto cedere la sostanza"; Di Gennaro si rivolgeva a Di Nicola "utilizzando il plurale"; Di Nicola mostra una particolare competenza nella valutazione della droga tipica di uno spacciatore; Di Nicola rivelava di aver effettuato delle cessioni di sostanza stupefacente e lamentava che a causa della cattiva qualità della droga aveva fatto una "cattiva figura" con "Orazio", suo cliente abituale;
Di Nicola confidò a Di Gennaro che cancellava i messaggi relativi alla compravendita della sostanza stupefacente. Tali elementi, ad avviso del ricorrente, imponevano l'annullamento dell'ordinanza con rinvio al Tribunale di Caltanissetta per nuova valutazione.
CONSIDERATO IN DIRITTO
+ 1. Il ricorso è inammissibile in quanto, non facendo cenno al tema delle esigenze cautelari, non è configurabile un interesse attuale e concreto che sorregga l'impugnazione. Questa Corte è ferma nel ritenere che il Pubblico ministero che impugni l'ordinanza che, in sede di riesame, abbia escluso il presupposto della gravità indiziaria deve indicare, a pena di inammissibilità per carenza di interesse, le ragioni a sostegno dell'attualità e concretezza delle esigenze cautelari, salvo che le predette possano ritenersi implicitamente sussistenti nel caso, qui non ricorrente, in cui la misura sia stata richiesta con riguardo ai reati per i quali opera la presunzione legale di cui all'art. 275, comma 3, cod. proc. pen. (Sez. 1, n. 1067 dell'11/10/2024, Rallo; Sez. 6, n. 46129 del 25/11/2021, Marcus, Rv. 282355 - 01).
2. Alla mancata allegazione di elementi concernenti la sussistenza delle esigenze cautelari in relazione al delitto di spaccio di sostanze stupefacenti contestato a Di Nicola consegue, pertanto, l'inammissibilità del ricorso.
P.Q.M.
Dichiara