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Sentenza — n. 8271/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 8271/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 8271/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza di cui in epigrafe la Corte di Cassazione, sezione quarta, rigettava il ricorso proposto da Sturari Mirco avverso la sentenza del 8 luglio 2022 della Corte di appello di Perugia che, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Suprema Corte, in parziale riforma della decisione, appellata dal ricorrente, con cui il Gup del tribunale di Ancona aveva riconosciuto il medesimo responsabile del reato di omicidio colposo con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, condannandolo alla pena finale di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa, oltre alla sanzione amministrativa accessoria, rideterminava la pena medesima, riducendola ad otto mesi di reclusione, confermando la sentenza nel resto.

Regesto Legislator

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art. 625 bis cod. pen, art. 589 comma 2 cod. pen, art. 157 comma 6 cod. pen, art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 8271/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la predetta sentenza Sturari Mirco, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. pen., sollevando un unico motivo di impugnazione.

Parole chiave

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riduzione della pena adeguamento della pena ritardo ingiustificato dell'azione penale termine calcolato a ore proroga del termine revisione della sentenza penale

Disposizioni normative citate

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art. 625 bis cod. pen
Avverso la predetta sentenza Sturari Mirco, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. pen., sollevando un unico motivo di impugnazione.
art. 589 comma 2 cod. pen
Va precisato che la confermata condanna del ricorrente è stata stabilita a fronte della riconosciuta applicazione del regime di cui all'art. 589 comma 2 cod. pen., anteriore alla intervenuta soppressione del predetto comma ai sensi della L.
art. 157 comma 6 cod. pen
pen., qui di interesse, risultano raddoppiati ex art. 157 comma 6 cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Sturari Mirco nato ad Ancona il 08/02/1976; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la sentenza del 28/03/2024 della Corte di Cassazione; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Aldo Esposito che ha chiesto l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore dell'imputato che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza di cui in epigrafe la Corte di Cassazione, sezione quarta, rigettava il ricorso proposto da Sturari Mirco avverso la sentenza del 8 luglio 2022 della Corte di appello di Perugia che, decidendo in sede di rinvio disposto da questa Suprema Corte, in parziale riforma della decisione, appellata dal ricorrente, con cui il Gup del tribunale di Ancona aveva riconosciuto il medesimo responsabile del reato di omicidio colposo con violazione della disciplina sulla circolazione stradale, condannandolo alla pena finale di un anno di reclusione, condizionalmente sospesa, oltre alla sanzione amministrativa accessoria, rideterminava la pena medesima, riducendola ad otto mesi di reclusione, confermando la sentenza nel resto.

2. Avverso la predetta sentenza Sturari Mirco, tramite il difensore di fiducia, ha proposto ricorso straordinario ex art. 625 bis cod. pen., sollevando un unico motivo di impugnazione.

2. Deduce la sussistenza di un errore percettivo incidente sull'accertamento della prescrizione maturata al momento della decisione suindicata della Suprema Corte e rilevabile in ragione della valida instaurazione del rapporto processuale, conseguente all'avvenuto rigetto del ricorso piuttosto che alla dichiarazione di inammissibilità del medesimo.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile. Va precisato che la confermata condanna del ricorrente è stata stabilita a fronte della riconosciuta applicazione del regime di cui all'art. 589 comma 2 cod. pen., anteriore alla intervenuta soppressione del predetto comma ai sensi della L. del 23.3.2016 n. 41, introduttiva del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonchè di disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. Ebbene, i termini di prescrizione per il reato di cui all'art.589 comma 2 cod. pen., qui di interesse, risultano raddoppiati ex art. 157 comma 6 cod. pen. ancor prima della novella del predetto articolo intervenuta con D.L. 23.5.2008 n. 92 convertito in legge 24 luglio 2008 n. 125, cui ha fatto seguito l'ulteriore novella, che non ha escluso il già disposto raddoppio di termini per la fattispecie qui in esame, di cui alla legge 23 maggio 2016 n. 41, con decorrenza dal 25 marzo 2016.

Il predetto regime di raddoppio dei termini di prescrizione opera dunque nel caso in esame, atteso che i fatti risalgono al 12.5.2015 ovvero a data per la quale già vigeva, e da tempo, il maggior corso della prescrizione prima citato, così da raddoppiarsi il termine ordinario di anni sette.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. 2 t,

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso, il 24 gennaio 2025 Il C