Sentenza — n. 8267/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IADE FAZIO Maurizio, nato a Lamezia Terme il 26/08/1964 2) TEDESCO Pasquale, nato a S. Pietro a Maida il 30/05/1959 avverso la sentenza emessa il 06/03/2024 dalla Corte d'Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
Regesto Legislator
Generato dall'IASentenza — n. 8267/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Non è controversa l'individuazione del momento consumativo dei reati contestati alla data del 21/07/2014, né quella del termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, correlato all'imputazione ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, tenuto conto anche di 64 giorni di sospensione: termine decorso il 25/03/2022, e dunque in una data ampiamente anteriore alla pronuncia di secondo grado (emessa in data 06/03/2024). Altrettanto pacifica è l'insussistenza delle condizioni per un immediato proscioglimento nel merito, avuto riguardo alle convergenti risultanze valorizzate dai giudici di primo e di secondo grado.
Parole chiave
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA Sui ricorsi proposti da:
1) DE FAZIO Maurizio, nato a Lamezia Terme il 26/08/1964 2) TEDESCO Pasquale, nato a S. Pietro a Maida il 30/05/1959 avverso la sentenza emessa il 06/03/2024 dalla Corte d'Appello di Catanzaro visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Luigi Cuomo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 06/03/2024, la Corte d'Appello di Catanzaro ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Lamezia Terme, in data 07/05/2021, con la quale DE FAZIO Maurizio e TEDESCO Pasquale erano stati condannati alla pena di giustizia in relazione ai delitti di coltivazione e detenzione di sostanze stupefacenti, loro ascritti in concorso.
2. Ricorrono per cassazione gli imputati a mezzo dei rispettivi difensori, deducendo con atti di contenuto sovrapponibile la violazione di legge conseguente al mancato rilievo, da parte della Corte territoriale, del compimento del termine massimo prescrizionale in data anteriore alla pronuncia di secondo grado.
3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, condividendo i rilievi formulati dai ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I ricorsi sono fondati.
2. Non è controversa l'individuazione del momento consumativo dei reati contestati alla data del 21/07/2014, né quella del termine prescrizionale massimo di sette anni e sei mesi, correlato all'imputazione ex art. 73, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990, tenuto conto anche di 64 giorni di sospensione: termine decorso il 25/03/2022, e dunque in una data ampiamente anteriore alla pronuncia di secondo grado (emessa in data 06/03/2024). Altrettanto pacifica è l'insussistenza delle condizioni per un immediato proscioglimento nel merito, avuto riguardo alle convergenti risultanze valorizzate dai giudici di primo e di secondo grado.
In tale contesto deve trovare applicazione, come fondatamente osservato dai ricorrenti e dallo stesso Procuratore Generale, l'insegnamento delle Sezioni Unite di questa Suprema Corte secondo cui «è ammissibile il ricorso per cassazione con il quale si deduce, anche con un unico motivo, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione maturata prima della sentenza impugnata ed erroneamente non dichiarata dal giudice di merito, integrando tale doglianza un motivo consentito ai sensi dell'art. 606, comma primo, lett.
b) cod. proc. pen.» (Sez. U, n. 12602 del 17/12/2015, dep. 2016, Ricci, Rv. 266819 - 01).
3. Quanto precede impone l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata, per essere i reati ascritti ai ricorrenti ormai estinti per prescrizione.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché i reati sono e