Sentenza — n. 8079/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon l'impugnata sentenza, il Tribunale di Brescia ha applicato, su accordo delle parti, a Diallo Ibrahim, la pena di mesi sei di reclusione e C 1500,00 di multa sostituita con la libertà controllata di anni uno, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 448 bis cod.proc.pen; Sentenza — n. 8079/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte d'appello di Genova e ne ha chiesto l'annullamento per violazione di cui all'art. 448 bis cod.proc.pen., in relazione all'applicazione di una pena illegale in quanto a seguito delle entrate in vigore del decreto legislativo 150 del 22 e della modificazione dell'art. 53 della legge 689 del 81 a decorrere dal 30 v dicembre 2022, la libertà controllata non rientra più nel novero delle sanzioni sostitutive. Chiede l'annullamento della sentenza.
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la seguente SENTENZA Deposi a in Cancelleria Oggi, sul ricorso proposto dal 27 FEB. 2025 Procuratore Generale presso la Corte d'appello di Genova nel procedimento nei confronti di Diallo Ibrahim, nato in Gambia il 10/12/2000 ARro avverso la sentenza del 23/07/2024 del Tribunale di Genova visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Olga Mignolo, che ha concluso chiedendo l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con l'impugnata sentenza, il Tribunale di Brescia ha applicato, su accordo delle parti, a Diallo Ibrahim, la pena di mesi sei di reclusione e C 1500,00 di multa sostituita con la libertà controllata di anni uno, in relazione al reato di cui all'art. 73 comma 5 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309.
2. Avverso la sentenza ha presentato ricorso per cassazione il Procuratore generale della Corte d'appello di Genova e ne ha chiesto l'annullamento per violazione di cui all'art. 448 bis cod.proc.pen., in relazione all'applicazione di una pena illegale in quanto a seguito delle entrate in vigore del decreto legislativo 150 del 22 e della modificazione dell'art. 53 della legge 689 del 81 a decorrere dal 30 v dicembre 2022, la libertà controllata non rientra più nel novero delle sanzioni sostitutive. Chiede l'annullamento della sentenza.
3. Il Procuratore generale ha depositato requisitoria scritta con cui ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza.
CONSIDERATO IN DIRITTO
4. Il ricorso del Procuratore generale è fondato. Premessa l'ammissibilità del ricorso per cassazione, ai sensi dell'art. 448 comma 2 bis cod.proc.pen., che consente il ricorso per cassazione, avverso la sentenza di patteggiamento, per motivi attinenti all'espressione della volontà dell'imputato, al difetto di correlazione tra accusa e sentenza, all'erronea qualificazione giuridica del fatto e all'illegalità della pena e della misura di sicurezza. Le Sezioni Unite della Corte di cassazione hanno da tempo chiarito (Sez. U, n. 37107 del 26/02/2015, Marcon, Rv. 264857 - 01;
Sez. U, n. 33040 del 26/02/2015, Jazouli, Rv. 264205 - 01) che è pena illegale ab origine quella che non corrisponde per specie ovvero per quantità sia per difetto sia in eccesso a quella astrattamente prevista per la fattispecie incriminatrice. Le successive decisioni delle Sezioni Unite hanno ribadito il principio e sulla base di tali premesse hanno riaffermato che illegale solo la pena che non sia prevista nel genere nella specie o nella quantità dall'ordinamento (Sez. U, n. 47182 del 31/03/2022, Savin, Rv. 283818 - 01; Sez. U, n. 5352 del 28/09/2023, P., Rv. 285851 - 01). 5.- Tale è la pena patteggiata, nel caso in esame, dall'imputato in quanto pena della libertà controllata non più prevista dalla legge.
Con il decreto legislativo n. 150/2022 c.d. "riforma Cartabia" , il legislatore ha provveduto alla revisione delle pene sostitutive, più precisamente ha riscritto il vecchio apparato sanzionatorio costituito dalle "sanzioni sostitutive" della libertà controllata e della semidetenzione con istituti di nuovo conio: le "pene sostitutive" della semilibertà, della detenzione domiciliare e del lavoro di pubblica utilità, che ora trovano spazio nel codice penale (art. 20-bis, cod.pen.), tra cui non è più prevista la libertà controllata. La sentenza va pertanto annullata senza rinvio e gli atti vanno trasmessi al Tribunale Genova per l'ulteriore corso del giudizio.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al Tribunale di Genova p