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Sentenza — n. 7746/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal claiming contradictory reasoning regarding home detention suitability for drug dealer. The court finds the lower court's decision legally sound and well-motivated.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7746/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Italian Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs. The appellant argued that the lower court's reasoning was contradictory by first admitting the defendant's personal drug dealing and then rejecting home detention based on the same facts. The court rejected this claim, affirming that the lower court correctly identified the concealment of drugs at home as sufficient objective evidence to deem home detention inadequate against the risk of recidivism.

Regesto Legislator

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Art. 275 comma 1 cod.proc.pen.; Art. 309 cod.proc.pen.: The Court of Cassation reviews only the legality of the decision, not the appropriateness of the coercive measure, provided the reasoning is logical and based on objective facts such as the concealment of contraband at the suspect's residence.

Parole chiave

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inadmissibility of appeal contradictory reasoning home detention suitability drug trafficking recidivism coercive measures adequacy traffico qualificato di eroina aiuto all'evasione di detenuti detenzione di stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 275 comma 1 cod.proc.pen.
Avverso l'ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge in relazione all'art. 275 comma 1 cod.proc.pen.
Art. 309 cod.proc.pen.
Art. 616 cod.proc.pen.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n.
art. 309 cod.proc.pen
art. 275 comma 1 cod.proc.pen
Avverso l'ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge in relazione all'art. 275 comma 1 cod.proc.pen.
art. 616 cod.proc.pen
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli
Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Crupi
Sez. 3, n. 5121 del 04/12/2013, Aljia
271686 - 01 Sez. 3, n. 5121 del 04/12/2013, Aljia, Rv.
Sentenza Corte Costituzionale n. 186 del 13 giugno 2000
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Hoxha Emirjan, nato in Albania il 03/05/1987 avverso l'ordinanza del 15/10/2024 del Tribunale di Perugia visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Emanuela Gai; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con l'impugnata ordinanza, il Tribunale cautelare di Perugia ha rigettato l'istanza di riesame, ai sensi dell'art. 309 cod.proc.pen., proposta da Hoxha Emirjan, avverso l'ordinanza applicativa della misura della custodia cautelare in carcere, emessa dal Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Perugia, in data 01/01/2024, ed ha confermato l'impugnata ordinanza con la quale era stata disposta, nei confronti del predetto, la misura cautelare della custodia in carcere in relazione ai reati di cessione di cocaina ai sensi degli artt. 73 comma 1 d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, capi f), m), q) e r), in ordine al quale il Collegio ravvisava i gravi indizi di colpevolezza e le esigenze cautelari del pericolo di recidiva.

2. Avverso l'ordinanza l'indagato, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, deducendo con un unico motivo la violazione di legge in relazione all'art. 275 comma 1 cod.proc.pen. e al vizio di motivazione in relazione all'inidoneità della misura degli arresti domiciliari presso la propria abitazione rispetto alla natura e grado delle esigenze cautelari da soddisfare. Il Tribunale avrebbe reso una motivazione contraddittoria là dove avrebbe escluso l'adeguatezza della misura degli arresti domiciliari avendo dapprima sostenuto che il ricorrente era solito cedere sostanza stupefacente per strada in prima persona e senza ausilio di terzi e nell'aver successivamente affermato l'inidoneità degli arresti domiciliari perché non impedirebbero al ricorrente di proseguire nella propria attività di spaccio senza dover ricorrere a collaboratori, avendo tratto, senza alcun riferimento specifico, la circostanza che presso la propria abitazione il ricorrente occultasse lo stupefacente poi ceduto di cui al capo f).

3. Il Procuratore generale ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

4. Il ricorso che contesta unicamente il profilo della ritenuta inadeguatezza della misura cautelare degli arresti presso la propria abitazione rispetto alla natura e grado del pericolo di recidiva, è inammissibile. Premesso che l'apprezzamento della pericolosità del ricorrente, sottoposto alla misura coercitiva della custodia cautelare in carcere ai fini della concessione degli arresti domiciliari e il giudizio di inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari, riservati al giudice di merito, sono incensurabili nel giudizio di legittimità se congruamente e logicamente motivati (Sez. 3, n. 7268 del 24/01/2019, Spinelli, Rv. 275851 — 01), rileva, il Collegio, la congruità della motivazione e l'assenza del denunciato vizio di contraddittorietà della stessa.

Il Tribunale del riesame, dopo avere dato atto che, nonostante la sentenza di applicazione di pena del 06/12/2022, per spaccio di sostanze stupefacenti, il ricorrente aveva continuato a svolgere tale illecita attività, e che, come plasticamente dimostrato dalle modalità della cessione di cui al capo f) — fatto ritenuto più grave di cessione di grammi 100 di cocaina-, era risultato provato che il ricorrente occultasse lo stupefacente presso la propria abitazione, ha ritenuto sufficiente tale dato (l'occultamente dello stupefacente presso l'abitazione) per sancire l'inidoneità della misura degli arresti domiciliari per fronteggiare il rischio di recidivanza.

Il giudizio di inadeguatezza degli arresti domiciliari, fondato su elementi obiettivi del fatto commesso (occultamento dello stupefacente presso la propria abitazione, circostanza di fatto che non è qui sindacabile) risulta congruamente argomentato e non è per nulla viziato, il provvedimento impugnato, dal profilo di contraddittorietà della motivazione, essendo il suddetto giudizio ancorato alla circostanza del fatto, ovvero dell'occultamento dello stupefacente presso l'abitazione, da cui il Tribunale ha tratto la conclusione, per nulla illogica o contraddittoria, del concreto rischio di prosecuzione dell'attività illecita dall'abitazione ove era appunto occultato lo stupefacente, da cui l'inidoneità oggettiva della misura in un contesto nel quale ha, peraltro, dato rilievo anche alle condizioni personali (precedente specifico).

Si tratta di una motivazione che non presenta i vizi denunciati ed è corretta in diritto. Infatti, per quanto attiene ai criteri da seguire per valutare l'inadeguatezza della misura degli arresti domiciliari rispetto alla custodia in carcere, che costituisce extrema ratio, questa Corte ha più volte ribadito come l'adeguatezza della misura in concreto applicata vada valutata all'esito di un giudizio globale sia degli elementi inerenti la gravità e le circostanze del fatto, sia della personalità del prevenuto e, a tal fine, anche con riferimento alla prognosi di spontaneo adempimento da parte dell'indagato degli obblighi e delle prescrizioni che a detta misura cautelare siano eventualmente collegati (Sez. 6, n. 53026 del 06/11/2017, Crupi, Rv. 271686 - 01 Sez. 3, n. 5121 del 04/12/2013, Aljia, Rv. 258832).

5. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod.proc.pen. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui al