Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 7739/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed for lack of interest and failure to address specific procedural grounds regarding preventive seizure.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7739/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation declared the appeal inadmissible, ordering the appellant to pay court costs and a fine. The appellant argued for a lack of motivation and failure to assess specific seizure requirements, but the Court found these grounds were not properly addressed or lacked merit. Furthermore, the Court determined the appellant lacked standing to challenge the seizure of the company's assets as he was not the legal representative and had no direct interest in the company's property.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.; Art. 616, c.p.p.; Art. 44, d.lgs. n. 504/1995: An appeal is inadmissible if the appellant lacks a direct interest in the seized assets or if the grounds raised were not properly substantiated or previously raised in the lower court proceedings.

Parole chiave

Generato dall'IA
preventive seizure lack of interest standing to appeal procedural preclusion court costs criminal procedure tax evasion imposta sui carburanti

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p.
2.1 Con il primo motivo, il riccrrente amenta mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett.
Art. 44, d.lgs. n. 504/1995
peri, e omessa p-onunzia in ordine alla sussistenza dei requisiti del sequestro preventivo impeditivo ex art. 44 d.lcs.
Art. 616, c.p.p.
Art. 1, comma 64, L. n. 103 del 2017
art. 44 d.lgs. n. 504/1995
Deduce la difesa che il sequestro preventivo, nel sottoporre a cautela reale ex art. 44 d.lgs. n. 504/1995 tutti i beni funzionali alla commissione del delitto ex art.
art. 40 d.lgs. n. 504/1995
504/1995 tutti i beni funzionali alla commissione del delitto ex art. 40 d.lgs.
art. 325 cod. proc. pen
In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325 cod.
art. 616 c.p

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 3, n. 45234 del 03/07/2014, Tomeucci
La decisione di legittimità richiamata in ricorso (Sez. 3, n. 45234 del 03/07/2014, Tomeucci, Rv.
Sez. 3, n. 16352 dell'11/01/2021, Di Luca
Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019
Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv.
Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017
276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv.
Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016
271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv.
Sez. 5, n. 20118 del 20/04/2015
Generato dall'IA
Sentenza — n. 8270/2025 — snpen
Cassation appeal dismissed for inadmissibility due to new arguments not raised in the appeal against the preliminary ruling. The court ruled that arguments not presented in the appeal are inadmissible. The court dismissed the appeal because the defense raised new arguments in the cassation appeal that were not included in the appeal against the preliminary ruling. The court held that such arguments are inadmissible as they could not have been deduced in the appeal. The court decided the appeal was inadmissible because the defense introduced new arguments in the cassation appeal that were not raised in the appeal against the preliminary ruling. The court ruled that new arguments not raised in the appeal are inadmissible. The court dismissed the appeal because the defense raised new arguments in the cassation appeal that were not included in the appeal against the preliminary ruling. The court held that such arguments are inadmissible as they could not have been deduced in the appeal. The court decided the appeal was inadmissible because the defense introduced new arguments in the cassation appeal that were not raised in the appeal against the preliminary ruling.
Sentenza — n. 35158/2025 — snpen
Cassation court dismisses appeal against preliminary investigation seizure order for fuel trucks and commercial deposit.
Ordinanza — n. 4916/2026 — snpen
Cassation court dismisses appeal against tax fraud conviction for fuel diversion due to lack of specific criticism in grounds.
Sentenza — n. 32108/2023 — snpen
Corte di Cassazione, Sentenza — n. 32108/2023 — snpen
Ordinanza — n. 7275/2024 — snciv
Corte di Cassazione, Ordinanza — n. 7275/2024 — snciv

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Caputo Antonello, nato ad Atripalda (AV) il 18/01/1970, avverso l'ordinanza del 03/06/2024 del Trtunale di Poten2a; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere G ovanni Giorgianni; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona de Sostituto Procuratore generale dott. Gianluigi Pratola che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso. Deposi.',t:ta in Cancelleria +Oggi, 5 VEB. 2025

RITENUTO IN FATTO

7414-Ndai 1. Con ordinanza del 3 giugno 2024, il Tribunale del Riesame di Szflérno ha rigettato l'appello cautelare proposto da Anconello Caputo avverso l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Potenza che ha disposto il sequestro preventivo del deposito cornmercale di prodotti petroliferi intestato alla Campania Lubrificanti s.r.I., nonché di prodotti petroliferi (3.336,61 litri di gasolio per autotrazione, 1.058,59 litri di gasolio agricolo, 325.520,395 litri di oli lubrificanti, 21.000 litri do additivo ADBlue), in relazione ad reato di cui agli artt. 81, 110, 483, 640, comma 2, cocL pen., 40, comma 1, lett. c), e comma 4, d.lgs. n. 504/1995 in relazione all'art. 49 digs. n. 504/1995, per aver, in concorso con soggetti noti e ignoti, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, mediante artifici e raggiri, documentato falsamente l'acquisto, il trasporto e la cessione di prodotto petrolifero agevolato (gasolio agricolo) previa indicazione di dati informativi falsi sulla documentazicne semplificata di accompagnamento (DAS) necessaria per la movimentazione di prodotti soggetti ad accisa; in particolare, dopo aver acquisito la maceriale disponibilità del prodotto petrolifero, assolvendo l'accisa in misura ridotta presso il deposito di Partenza, lo cedevano, anche previa interpos;zione di imprese cartiere, in quantità superiore a kg 2000,. applicando un ricarico medio di circa 5 millesimi/litro sul prezzo d'acquisto, per essere destinato ad usi soggetti a maggiore imposta, cosi procurando a sé e ai destinatari finali, ingenti profitti con pari danno per l'Erario in relazione all'evasione dell'accisa e I.V.A., derivante dall'agevolazicne fiscale indetitamente goduta; nello specifico, Antonello Caputo metteva a disposizione della Pasquale Pepe s.r.l. il gasolio ad accisa ridetta (litri 1.525.000 per un valore di euro 768.600,00, con I.V.A. evasa pari a euro 93.147,00 e con accisa evasa pari a euro 732.000,00) attraverso il deposito della Campania Lubrificanti s.r.l. di cui era il rappresentante legale.

2. Avverso l'indicata ordinanza . Antonello Caputo, a mezzo del difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione, affidandosi a due motivi. 2.1 Con il primo motivo, il riccrrente amenta mancanza di motivazione ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. peri, e omessa p-onunzia in ordine alla sussistenza dei requisiti del sequestro preventivo impeditivo ex art. 44 d.lcs. n. 504/1995, relativamente ai prodotti, alle materie prime e ai mezzi comunque utilizzati per commettere le violazioni di cui agli artt. 40, 41 e 43 d.lgs. n. 504/1995. In sintesi, la difesa deduce che, pur non avendo la difesa prospettato alcuna specifica doglianza sulla esistenza dei requisiti che consentono il sequestro preventivo ex art. 44 d.lgs. n. 504/1995, il Tribunale del riesame avrebbe dovuto pronunciarsi anche sul giudizio formulato dal giudice per le indagini preliminari circa la sequestrabilità di tutti i beni cauteli, ciò richiedendo il controllo della valutazione sulla sussistenza del fumus cornmissi delicti e sul periculum in mora in relazione a tutti i beni vincolati.

Né I fatto che le res fossero oggetto di confisca obbligatoria avrebbe potuto, in qualche misuraiesimere il Siudice del riesame da tale giudizio, atteso che i beni oggetto ci confisca obbligatoria possono essere sequestrati preventivamente solo ove emerga il pericolo che nelle more del processo essi vengano dispersi. 2.2 Con il secondo motivo, il ricorrente lamenta violazione e/o erronea applicazione della legge in ordire aila sussistenza dei requisiti del sequestro preventivo innpeditivo ex art. 44 d.lgs. n. 504/1995, relativamente ai prodotti, alle materie prime e ai mezzi comunque utilizzati per commetzere le violazioni di cui agli artt. 40, 41 e 43 d.lgs. n. 504/1995.

Deduce la difesa che il sequestro preventivo, nel sottoporre a cautela reale ex art. 44 d.lgs. n. 504/1995 tutti i beni funzionali alla commissione del delitto ex art. 40 d.lgs. n. 504/1995, ha riconnpreso erroneamente ed arbitrariamente anche i prodotti petroliferi (gasolio, olii ed additivi) stipati presso il deposito della Campania Lubrificanti s.r.I., dal momento che detti prodotti non avevano ancora avuto alcun uso illecito, né erano stati utilizzati per commettere reati, così distinguendosi dai prodotti petroliferi delle società acquirenti, stipati dopo la destinazione ad usi non consentiti.

In altri termini, sostiene la difesa che l'art. 44 d.lgs. n. 504/1995 si presta ad essere applicato a prodotti petroliferi già destinati ad usi in violazione della disciplina sull'accisa e non a quelli che "potrebbero" diventare oggetto di tale tipo di condotta in frode alla normativa doganale.

3. E' pervenuta memoria dell'avv. Giuseppe Saccone, difensore di fiducia di Antonello Caputo, con la quale si deduce che la requisitoria del Procuratore Generale attesta l'esistenza dei presupposti del fumus e del periculum in mora con assunto del tutto generico, senza specificare quali assunti riotivazionali sarebbero stati utilizzati dal G.I.P. per ritenere la sussistenza dei presupposti impositivi della misura. Aggiunge la difesa che la requisitoria del Procuratore Generale non si confronta con il secondo motivo del ricorso, non contenendo alcuna argomentazione in ordine alla sequestrabilità dei prodotti petroliferi stipati presso il deposito della Campania Lubrificanti s.r.I., da considerare estranei alla fattispecie di reato contestata, richiamando giurisprudenza di legittimità secondo la quale l'oggetto del sequestro deve essere delimitato alle cose servite ad attuare il mutamento di destinazione del prcdotto in tutto o in parte esente dall'accisa, escludendo i beni che non hanno un rapporizo qualificato con il reato.CONSIDERATO IN DIRITTO 1.

In via preliminare deve richiamarsi la costante affermazione di questa Corte secondo cui il ricorso per cassazione contro le ordinanze in materia di appello e di riesame di misure cautelari reali, ai sensi dell'art. 325 cod. proc. pen., è ammesso per sola violazione di legge, in tale nozione dovendosi ricomprendere sia gli "errores in iudicando" o "in procedendo", sia quei vizi della motivazione così radicali da rendere l'aoparato argomentativo posto a sostegno del provvedimento o del tutto mancante o privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza e quindi inidoneo a rendere comprensibile l'itinerario logico seguito dal giudice (vedasi Sez.

U, n. 25932 de 29/5/2008, Ivarov, Rv. 239692; conf. Sez. 5, n. 43068 del 13/10/2009, Bosi, Rv. 245093; Sez. 3, n. 4919 del 14/07/2016, Faiella, Rv. 269296; Sez. 2, n. 1.8951 del 14/33/2017, Rv. 269656). Ed è stato anche precisato che è ammissibile il ricorso per cassazione contro ordinanze emesse in materia di sequestro preventivo, p_ir consentito solo per violazione di legge, quando la motivazione del provvedimento impugnato sia del tutto assente o meramente apparente, perché sprovvista dei requisiti minimi per rendere comprensibile la vicenda contestata e l'" iter" logico seguito dal giudice nel provvedimento impugnato (Sez. 6, r. 6589 del 10/1/2013, Gabriele, Rv. 254893).

Di fronte all'assenza, formale o sostanziale, di una motivazione, atteso l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali, viene dunque a mancare un elemento essenzia,e dell'atto.

2. Tanto premesso, i motivi di ricorso, che possono essere esaminati congiuntamente perché connessi, sono inammissibili, siccome non prospettati con i motivi di riesame e, quindi, preclusi in sede di legittimità. Il principio secondo cui non sono proponibili questioni coinvolgenti valutazioni in fatto mai prima sollevate trova applicazione anche nel caso di ricorso avverso ordinanza del Tribunale del riesame in tenia di misura cautelare reale (Sez. 3, n. 24081 del 29/05/2024, Starita; Sez. 5, n. 11099 del 29/01/2015, Rv. 263271, secondo cui non sono deducibili per a prima volta davanti alla Corte di cassazione le questioni giuridiche che presuppongono un'indagine di merito;

Sez. 3, n. 35889 del 01/07/2008, Rv. 241271). Sussiste, infatti, violazione del divieto di "novum" nel giudizio di legittimità quando siano per la prima volta prospettate in detta sede questioni coinvolgenti valutazioni in fatto, mai prima sollevate ovvero siano dedotti motivi di censura attinenti capi e/o punti della decisone ormai intangibili per non essere investiti da tempestiva doglianza nella fase di merito e, perciò, assistti dalla presunzione di conformità al diritto (Sez. 4, Sentenza n. 7985 del 18/0E../1994 Rv. 199216; v. Sez. 3, Sentenza n. 32699 del 27/02/2015 Rv. 264518).Ed il principio secondo cui non sono proponibili questioni coinvolgenti valutazioni mai prima sollevate trova applicazione, come anticipato, anche nel caso di ricorso avverso ordinanza del Tribunale del riesame in tema di misura cautelare.

Tale regola è ricavabile dal combinato disposto degli artt. 606, comma terzo, e 609, comma secondo, cod. proc. pen. e trova la sua "ratio" nella necessità di evitare che possa sempre essere rilevato un difetto di motivazione del provvedimento di secondo grado con riguardo ad un punto del ricorso, non investito dal controllo del giudice dell impugnazione, perché non segnalato con i motivi di gravame (Sez. 1, n. 26997 del 31/03/2023, Portale; Sez. 2, n. 33732 del 08/06/2017, Surgo; Sez. 4, Sentenza n. 10611 del 04/12/2012 - dep. 07/03/2013 - Rv. 256631).

Né può sosteners venire in rilievo, nel caso in esame, la deroga connessa alle questioni «che non sarebbe stato possibile dedurre in gradc di appello», e che, per questa ragione, sono comunque de.cidibili dalla Corte di cassazione, a norma dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen. Dette evenienze sono state ricollegate dalla giurisprudenza di legittimità alle ipotesi nelle quali siano stati enunciati a sorpresa argomenti nuovi da parte del giudice dell'impugnazione di merito in funzione risolutiva. In tali casi non si è ritenuto ragionevdle pretendere che una parte debba confrontarsi con argomenti non addotti, nemmeno implicitamente, nel provvedimento avverso il quale propone una impugna7ione di merito, per cui è stato affermato che tali argomenti, per l'assoluta imprevedibilità della loro rilevanza, sono da ritenere, nell'effettività della dinamica processuale, questioni «che non sarebbe stato possibile dedurre in grado di appello», e, come tali, decidibili dalla Corte di cassazione, a norma dell'art. 609, comma 2, cod. proc. pen.

Diversamente nella ipotesi di specie in cui la difesa in sede di riesame avverso il decreto di sequestro preventivc emesso dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Potenza aveva dedotto, oltre che la violazione della preclusione cautelare derivante dall'annullamento del primo decreto di sequestro preventivo emesso dal G.I.P. e la violazione del ne bis in idem per una precedente archiviazione disposta nei confronti di Antonello Caputo, la assenza di autonoma valutazione, da parte del G.I.P. ern1tente la misura cautelare e l'assenza di motivazione sul fumus e sul periculum.

Nessuna doglianza era stata invece mossa sulla sequestrabilità dei beni cautelati, in particolare sulla sequestrabilità dei prodotti petroliferi stoccati presso il deposito della Campania Lubrificanti s.r.l. Né ancora può sostenersi che il Tribunale del riesame debba farsi carico di affrontare doglianze non prospettate in sede di gravame. La decisione di legittimità richiamata in ricorso (Sez. 3, n. 45234 del 03/07/2014, Tomeucci, Rv. 260995) riguardava una vicenda nella quale il Tribunale del riesame aveva annullato un'ordinanza del G.U.D. che non aveva deciso in ordine alla richiesta di revoca del sequestro delle quote sociali della società istante.

Era un caso di omessa pronuncia sul petitum, avendo il primo giudice omesso qualsiasi statuizione sul bene della vita rivendicato con la richiesta di restituzione della cosa in sequestro, in cui la Corte di legittimità aveva disposto la trasmissione degli atti al giudice di primo grado affinchè provvedesse su istanza di dissequestro rimasta inevasa. Diversamente dal caso di specie, in cui il Tribunale del riesame ha risposto alle doglianze prospettate nei confronti della decisione cautelare assunta dal Giudice per le indagini preliminari. Va, infine, sottolineato come il ricorrente, avendo agito in proprio e non essendo comunque l'attuale legale rappresentante della Campania Lubrificanti s.r.I., è carente di interesse in ordine ai beni sequestrati nei confronti della Campania Lubrificanti s.r.I., essendo l'interesse tutelato dall'ordinamento, in materia di impugnazioni reali, volto alla re.ntegrazione patrimoniale di chi abbia subito l'imposizione del vincolo: anche in caso di accoglimento delle prospettazioni difensive, infatti, i beni andrebbero restituiti alla società Campania Lubrificanti e non già al ricorrente, con la conseguenza che manca l'interesse al gravame (cfr., sul punto, Sez. 3, n. 16352 dell'11/01/2021, Di Luca, Rv. 231098;

Sez. 3, n. 3602 del 16/01/2019, Rv. 276545; Sez. 3, n. 47313 del 17/05/2017, Rv. 271231; Sez. 3, n. 35072 del 12/04/2016, Rv. 267672; Sez. 5, n. 20118.del 20/04/2015, Rv. 263799).

3. All'inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in assenza di profili idonei ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità, al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che appare equo determinare in euro tremila, esercitando la facoltà introdotta dall'art. 1, comma 64, I. n. 103 del 2017, di aumentare oltre il massimo la sanzione prevista dail'art.616 cod. proc. pen. in caso di inammissibilità dei ricorsi, considerate le ragioni dell'inammissibilità stessa come sopra indicate.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle