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Sentenza — n. 7733/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7733/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7733/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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FEB. 2025 SENTENZA IL FUNZIO:', AP ZIARID sul ricorso di Musaj Azdren, nato in Albania il 08/08/1983, Luait9 avverso la sentenza in data 16/07/2024 del Tribunale di Alessandria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

Regesto Legislator

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art. 240 cod. pen, art. 240-bis cod. pen; Sentenza — n. 7733/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Il ricorso è fondato. In relazione al reato di illecita detenzione di stupefacenti non è consentita la confisca del denaro, né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (tra le più recenti, Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 e Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, El Khomri, Rv. 285899 - 01).

Parole chiave

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confisca dei proventi di reato bene sequestrato flussi finanziari illeciti confisca dei beni distrazione di valori patrimoniali riciclaggio internazionale di denaro

Disposizioni normative citate

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art. 240 cod. pen
In relazione al reato di illecita detenzione di stupefacenti non è consentita la confisca del denaro, né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art.
art. 240-bis cod. pen
La cosiddetta confisca allargata, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., applicabile per effetto del rinvio dell'art.
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Testo completo

FEB. 2025 SENTENZA IL FUNZIO:', AP ZIARID sul ricorso di Musaj Azdren, nato in Albania il 08/08/1983, Luait9 avverso la sentenza in data 16/07/2024 del Tribunale di Alessandria, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 16 luglio 2024 il G.i.p. del Tribunale di Alessandria ha applicato all'imputato la pena concordata dalle parti per i reati dell'art. 73, commi 1 e 4, d.P.R. n. 309 del 1990, ha disposto la confisca dello stupefacente, di cui ha ordinato la distruzione, nonché del denaro destinato all'Erario, e ha ordinato l'espulsione.

2. L'imputato lamenta con il primo motivo di ricorso la violazione di legge e il vizio di motivazione per la confisca del denaro non correlata alla mera detenzione dello stupefacente, evidenziando che era titolare di carta di soggiorno, aveva lavorato in Inghilterra, era stato in Albania prima dell'arresto ed era rientrato in Italia con i suoi risparmi arricchiti dai proventi della vendita di un'autovettura; con il secondo motivo la violazione di legge e il vizio di motivazione in ordine all'espulsione in assenza di valutazione di pericolosità; con il terzo la violazione di legge e il vizio di motivazione in merito alla confisca e alla distruzione del cellulare in sequestro.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. In relazione al reato di illecita detenzione di stupefacenti non è consentita la confisca del denaro, né ai sensi dell'art. 240 cod. pen., né ai sensi dell'art. 73, comma 7-bis, d.P.R. n. 309 del 1990, applicabili invece all'ipotesi di cessione di sostanza stupefacente, non sussistendo il necessario nesso tra il denaro oggetto di ablazione e il reato di mera detenzione per cui è affermata la responsabilità (tra le più recenti, Sez. 4, n. 20130 del 19/4/2022, Donato, Rv. 283248 e Sez. 6, n. 2762 del 19/12/2023, dep. 2024, El Khomri, Rv. 285899 - 01).

La cosiddetta confisca allargata, ai sensi dell'art. 240-bis cod. pen., applicabile per effetto del rinvio dell'art. 85-bis d.P.R. n. 309 del 1990 presuppone invece che il condannato non sia stato in grado di giustificare la provenienza del denaro o la sua proporzionalità rispetto a fonti lecite di guadagno. Nel caso in esame, il Tribunale ha motivato la confisca, senza verificare la correlazione rispetto al reato, in modo apodittico sul presupposto dello stato di disoccupazione del ricorrente, quando questi ha dichiarato di aver lavorato all'estero, di avere dei risparmi e di aver venduto un'autovettura, circostanze tutte meritevoli di approfondimento.

Analogamente, trattandosi di detenzione di stupefacente risulta immotivata la confisca del cellulare. Infine, insufficiente anche la motivazione dell'espulsione che non ha valutato le condizioni familiari del prevenuto e il suo radicamento sul territorio dello Stato (Sez. 3, n. 10749 del 07/02/2023, Jahaj, Rv. 284317 - 01). S'impone pertanto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Alessandria in diversa persona fisica. P.Q. M. Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale di Alessandria, in diversa persona fisica.

Così deciso, il 24