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Sentenza — n. 7729/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation appeal dismissed as inadmissible due to the defendant's voluntary withdrawal before the hearing.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7729/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal inadmissible because the defendant voluntarily withdrew the lawsuit before the hearing date. Although the lower court had imposed a six-month prohibition on managing legal entities, the defense counsel submitted a formal withdrawal document on October 18, 2024. Consequently, the court ruled that the appeal lacked legal standing and ordered the defendant to pay fines and court costs.

Regesto Legislator

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.; The appeal is inadmissible when the defendant voluntarily withdraws the lawsuit before the hearing, constituting a fault attributable to the party.

Parole chiave

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voluntary withdrawal of appeal inadmissibility of cassation procedural waiver defense counsel authority court costs and fines occupazione provvisoria misura disciplinare considerazioni di protezione ambientale

Disposizioni normative citate

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Art. 591, comma 1, lett. d) c.p.p.
Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett.
art. 290 cod. proc. pen
pen., ha sostituito la misura dell'obbligo di dimora con la misura interdittiva dell'art. 290 cod. proc. pen., inibendole l'esercizio di uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di sei mesi.

Giurisprudenza citata

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Corte costituzionale n. 186 del 2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso di Guarascio Ortenzia, nata a Parenti il 11/08/1965, avverso l'ordinanza in data 03/04/2024 del Tribunale di Catanzaro, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Perla Lori, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; letta per la ricorrente la memoria dell'avv. Vittorio Manes, che ha presentato la rinuncia al ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con ordinanza in data 3 aprile 2024 il Tribunale del riesame di Catanzaro, in parziale accoglimento dell'istanza presentata da Ortenzia Guarascio, indagata per il reato degli art. 110, 112, 452-bis cod. pen., ha sostituito la misura dell'obbligo di dimora con la misura interdittiva dell'art. 290 cod. proc. pen., inibendole l'esercizio di uffici direttivi delle persone giuridiche per la durata di sei mesi.

2. Ricorre per cassazione l'indagata sulla base di due motivi entrambi per violazione di legge e vizio di motivazione: il primo in relazione ai gravi indizi di LAH colpevolezza, il secondo in relazione all'attualità e alla concretezza del pericolo di reiterazione del reati. In data 18 ottobre 2024 il difensore ha presentato rituale atto di rinuncia all'impugnazione giustificata dal sopravvenuto disinteresse ad agire per scadenza della misura interdittiva.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è inammissibile, ai sensi dell'art. 591, comma 1, lett. d), cod. proc. pen., attesa l'intervenuta rinuncia al ricorso da parte della ricorrente, con atto proveniente dal difensore munito di procura speciale, prima dell'udienza di discussione. Alla declaratoria d'inammissibilità segue per legge, tenuto conto anche della sentenza della Corte costituzionale n. 186 del 2000, trattandosi di causa di inammissibilità riconducibile alla volontà, e quindi a colpa, della ricorrente, la condanna della stessa al versamento, a favore della Cassa delle ammende, di una somma che si ritiene equo e congruo determinare in Euro 500.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 500 in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 23 ottobre 2024