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Sentenza — n. 7535/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7535/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7535/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 14 aprile 2024, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione disposto con sentenza di condanna dello stesso Tribunale, irrevocabile il 3 luglio 1994, relativa ad abuso edilizio, nonché della conseguente ingiunzione a demolire emessa dal pubblico ministero.

Regesto Legislator

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art. 616 cod. proc. pen; Sentenza — n. 7535/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

Parole chiave

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permesso di demolizione legittimazione a contestare licenza ritiro dell'autorizzazione licenza edilizia comunale effetto sospensivo della licenza edilizia modifica della licenza edilizia

Disposizioni normative citate

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art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Gargiulo Maria Bruna, nata a Torre del Greco il 21/03/1943; Prima Giuseppe, nato a Torre del Greco il 15/12/1966; avverso l'ordinanza del 15/04/2024 del Tribunale di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Nicola Lettieri, che ha concluso chiedendo che i ricorsi siano dichiarati inammissibili.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 14 aprile 2024, il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato la richiesta di revoca dell'ordine di demolizione disposto con sentenza di condanna dello stesso Tribunale, irrevocabile il 3 luglio 1994, relativa ad abuso edilizio, nonché della conseguente ingiunzione a demolire emessa dal pubblico ministero.

2. Avverso l'ordinanza, gli interessati, tramite il difensore e con unico atto, hanno proposto ricorsi per cassazione, denunciando il vizio motivazionale e la violazione dell'art. 31 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell'art. 39 della legge n. 724 del 1994. Si contesta l'affermazione del giudice dell'esecuzione secondo cui l'ingiustificata inottemperanza all'ordine di demolizione entro 90 giorni dalla notifica dell'ingiunzione a demolire determina l'automatica acquisizione gratuita al patrimonio comunale dell'opera e dell'area pertinente. Si sostiene che, nel caso di specie, vi era una regolare istanza di condono edilizio e che il condono poteva essere concesso, perché le opere risultano congruenti con i grafici e con la documentazione fotografica contenuti nell'istanza, mentre l'istanza stessa era stata presentata prima che il ricorso al Tar Campania fosse dichiarato perento.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi sono inammissibili. La prospettazione difensiva relativa alla pretesa condonabilità delle opere risulta del tutto generica, in quanto ancorata alla mera affermazione della congruenza delle opere stesse con i grafici e la documentazione fotografica, che è semplice condizione per escludere la commissione di reato di falso nell'istanza, ma nulla implica quanto all'accoglimento dell'istanza stessa. Parimenti generiche risultano le affermazioni difensive circa il momento di presentazione dell'istanza e; ciò a prescindere dal fatto che i ricorrenti non contestano adeguatamente la ratio decidendi del provvedimento, che muove dalla constatazione che gli stessi non sono legittimati, in quanto l'immobile è già stato acquisito al patrimonio del Comune, per inottemperanza all'ordine di demolizione.

Deve ricordarsi, sul punto, che l'eventuale pendenza della pratica di condono edilizio non ancora definita non osta alla restituzione del manufatto abusivo al Comune, divenutone ex lege proprietario, a seguito dell'ingiustificata inottemperanza del condannato per reato edilizio all'ordine di demolizione. L'astratta sanabilità dell'opera non può interferire sull'attività repressiva dell'autorità giudiziaria, una volta espletatasi positivamente la procedura di acquisizione dell'immobile al patrimonio comunale per !'inottemperanza all'ingiunzione a demolire nel termine di giorni novanta (ex multis, Sez. 3, n. 45704 del 26/10/2011, Rv. 251320 - 01).

4. Tenuto conto della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che "la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in C 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e della somma di C 3.000,00 in favore della Cassa d