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Sentenza — n. 7534/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court allows appeal against inadmissibility ruling, granting acquittal for theft due to pre-trial restitution and compensation.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7534/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation revoked its previous inadmissibility ruling and annulled the appellate court's sentence regarding Rossano Chioso's theft conviction. The Court found that the lower courts failed to consider the defendant's immediate restitution of stolen newspapers and payment of €200 compensation before the trial began. Consequently, the Court applied Article 162-ter of the Criminal Procedure Code to declare the crime extinguished due to intervening repair, resulting in an acquittal without remittal.

Regesto Legislator

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Art. 162-ter c.p.p.; Art. 625-bis c.p.p.: The Supreme Court may grant a remedy for factual error when a lower court omits to consider pre-trial restitution and compensation, thereby allowing the application of Article 162-ter to extinguish the crime through intervening repair.

Parole chiave

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intervening repair criminal procedure code factual error remedy acquittal without remittal pre-trial compensation theft of newspapers extinguishment of crime restituzione e risarcimento

Disposizioni normative citate

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Art. 162-ter c.p.p.
Presentato il ricorso per cassazione per invocare l'applicazione dell'art. 162-ter cod.
Art. 625-bis c.p.p.
L'imputato presenta ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod.
Art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022
che giustifica il proscioglimento per intervenuta riparazione essendo divenuto procedibile a querela il reato ascrittogli in seguito all'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022.
Art. 624 c.p.
1.Con sentenza in data 28 settembre 2022 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza in data 15 dicembre 2021 del Tribunale di Bergamo, aveva ridotto la pena irrogata a Rossano Chioso per il reato di cui agli art. 624 e 625, primo comma, n.
Art. 625 c.p.
L'imputato presenta ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod.
art. 162-ter cod. proc. pen
Presentato il ricorso per cassazione per invocare l'applicazione dell'art. 162-ter cod.
art. 625-bis cod. proc. pen
L'imputato presenta ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.
art. 162-ter cod. pen
In questa sede si dispone la revoca dell'ordinanza, perché la Corte di cassazione ha omesso di considerare che l'imputato, il quale aveva già restituito le riviste, ha anche spontaneamente adempiuto al ristoro del danno prima dell'inizio del processo, per cui ricorrono le condizioni dell'art. 162-ter cod. pen.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Chioso Rossano, nato a Milano il 23/06/1971, avverso l'ordinanza in data 17/04/2024 della Corte di cassazione, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Aldo Esposito, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 28 settembre 2022 la Corte di appello di Brescia, in parziale riforma della sentenza in data 15 dicembre 2021 del Tribunale di Bergamo, aveva ridotto la pena irrogata a Rossano Chioso per il reato di cui agli art. 624 e 625, primo comma, n. 7, cod. pen., consistente nel furto di giornali al supermercato del valore di euro 180,47. Presentato il ricorso per cassazione per invocare l'applicazione dell'art. 162-ter cod. proc. pen., dal momento che l'imputato aveva restituito immediatamente i giornali e aveva corrisposto la somma di euro 200 a titolo di risarcimento del danno prima dell'inizio del processo, la Corte di cassazione, Sezione Settima, aveva dichiarato l'inammissibilità.2. L'imputato presenta ricorso straordinario per errore di fatto ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen. eccependo che la Corte di cassazione aveva omesso di valutare il pagamento della somma di euro 200 a titolo di risarcimento del danno. Chiede dunque la sospensione degli effetti dell'ordinanza e l'accoglimento del ricorso.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è fondato. La sospensione degli effetti dell'ordinanza della Settima Sezione penale è stata già disposta con ordinanza a verbale all'udienza del 10 settembre 2024. In questa sede si dispone la revoca dell'ordinanza, perché la Corte di cassazione ha omesso di considerare che l'imputato, il quale aveva già restituito le riviste, ha anche spontaneamente adempiuto al ristoro del danno prima dell'inizio del processo, per cui ricorrono le condizioni dell'art. 162-ter cod. pen. che giustifica il proscioglimento per intervenuta riparazione essendo divenuto procedibile a querela il reato ascrittogli in seguito all'art. 85 d.lgs. n. 150 del 2022. Si tratta di un tipico atto percettivo emendabile con il rimedio esperito del ricorso straordinario ai sensi dell'art. 625-bis cod. proc. pen.

P.Q.M.

Revoca l'ordinanza della Settima Sezione Penale della Corte di cassazione n. 19442 del 17/4/2024 nei confronti di Chioso Rossano. Annulla senza rinvio la sentenza della Corte d appello di Brescia n. 2162 del 19/9/2022 per essere il reato estinto per intervenuta riparazione. Così deciso, il 24 ottobre 2024