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Sentenza — n. 7514/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls lower court order for lack of reasoning regarding preventive seizure of corporate storage deposits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7514/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Procurator General appealed a Catania review court order that partially reduced a preventive seizure while annulling the rest without specific reasoning. The defendant argued the lower court failed to justify the seizure of the company's storage deposits despite confirming the grounds for it. The Supreme Court ruled the appeal was founded because the annulment of the corporate asset seizure lacked any explanatory basis.

Regesto Legislator

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Art. 321 cod. proc. pen.; Art. 600 cod. proc. pen.: A decision annulling part of a preventive seizure order without providing specific reasoning for that annulment violates the principle of motivation and must be quashed.

Parole chiave

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preventive seizure lack of motivation corporate assets storage deposits annulment with remand principle of motivation procurator appeal confisca dei proventi di reato

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 321, comma 2, cod. proc. pen.
Art. 321, comma 1, cod. proc. pen.
Art. 600 cod. proc. pen.
Decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione
La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sezioni Unite della Cassazione in data 26/09/2024
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Testo completo

iato la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania nel procedimento a carico di Incardona Salvatore, nato a Palma di Montechiaro il 25/01/1979, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 10/10/2024 visti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona della D.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 10/10/2024, il Tribunale del riesame di Catania, accogliendo parzialmente il ricorso presentato da Salvatore Incardona, riduceva il sequestro preventivo del profitto del reato ed annullava nel resto il decreto impugnato.

2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale distrettuale di Catania, lamentando mancanza di motivazione. Ed infatti, il decreto di sequestro preventivo era stato emesso: - ai sensi dell’articolo 321, comma 2, cod. proc. pen., anche per equivalente, in vista della confisca obbligatoria del profitto del reato, per la totalità del profitto a carico di tutti gli indagati; - ai sensi dell’articolo 321, comma 1, quale sequestro impeditivo, in relazione al deposito di stoccaggio del prodotto energetico riconducibile alla società Incardona s.r.l. (legalmente rappresentata da Incardona Salvatore), sito in Palma di Montechiaro, c.da Zubbia, ex SS. 115, n. 8..

Il Tribunale del riesame, nel procedere alla riduzione del quantum sequestrabile al ricorrente (da € 270.131,24 a € 45.021,87), in applicazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 26/09/2024, secondo cui «esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali», ha annullato nel resto il provvedimento impugnato, dimenticando completamente di motivare in relazione al sequestro preventivo impeditivo del deposito di stoccaggio.

3. In data 23 gennaio 2025, l’Avv. Salvatore Pennica, per l’indagato, depositava memoria in cui chiedeva dichiararsi inammissibile o rigettarsi il ricorso del pubblico ministero. RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è fondato.

2. A pagina 73, del decreto di sequestro preventivo del 9 settembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari disponeva, nei confronti di Incardona Salvatore, in relazione al capo d), il sequestro preventivo a fini di confisca, fino a concorrenza di euro 270.131,24 (da € 151.080,76 di Accisa + € 119.050,48 di I.V.A.). A pagina 76 del decreto, disponeva altresì il sequestro preventivo – tra gli altri – del deposito di stoccaggio di prodotto energetico riconducibile alla società «Incardona S.r.l.», con sede legale, amministrativa ed operativa in Palma di Montechiaro (AG), contrada Zubbia - ex SS 115, 8, esercente l'attività di «Commercio all'ingrosso di prodotti petroliferi» - Partita I.V.A. 02359630841 - Codice operatore accise AGY00236P - legalmente rappresentata da Incardona Salvatore.

Riteneva, il GIP, che, «avuto riguardo alla notevole quantità di prodotto petrolifero oggetto di indebita sottrazione alle imposte, alla serialità delle tecniche di frode, afferenti ad attività imprenditoriali, alla professionalità nei metodi di trasporto e stoccaggio, alla pericolosità del contesto di attuazione delle frodi, è concreto e ragionevolmente prevedibile il pericolo che la libera disponibilità dei depositi e dei beni strumentali ivi contenuti, ove lasciata ai rispettivi gestori e titolari o comunque a soggetti loro vicini e fiduciari, possa consentire la rinnovata commercializzazione di prodotto petrolifero con evasione delle accise e delle imposta sul valore aggiunto e comunque senza una piena tracciabilità dell'origine del prodotto petrolifero e persino della sua natura, e, dunque, protrazione dei reati di cui all'art. 40 L. 504/1995 e 8 d.lgs. 74/2000, nonché delle conseguenze dannose degli stessi reati, con compromissione dei beni di interesse pubblico da tutelare.

L’Incardona proponeva riesame avverso l’intero provvedimento di sequestro, sia in proprio che in qualità di legale rappresentante pro tempore della società «Incardona srl». A pagina 2 della richiesta di riesame si specifica ulteriormente, al punto 3, che il sequestro aveva per oggetto anche «cisterne, carburante e erogatori e comunque beni dell’azienda Incardona srl», di cui chiedeva la restituzione. E’ del tutto evidente, quindi, che l’istanza di riesame fossa stata avanzata sia dall’Incardona Salvatore in proprio, che, quale legale rappresentante della “Incardona s.r.l.”, in riferimento ai beni della società sottoposti a sequestro.

Coglie quindi nel segno il Procuratore della Repubblica di Catania laddove evidenzia la totale assenza di motivazione in relazione al sequestro operato sui beni sociali, avendo il Tribunale del riesame confermato il decreto sia sotto il profilo della gravità indiziaria che del periculum in mora, ma avendo disposto – senza motivazione alcuna - l’annullamento di tutte le statuizioni ad eccezione del sequestro preventivo del profitto, così come ridotto.3. L’ordinanza impugnata va pertanto annullata, con rinvio per nuovo giudizio al Tribunale del riesame di Catania.

4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione. P.Q.M Annulla l'ordinanza impugnata limitatamente al sequestro del deposito di stoccaggio della società incardona srl e rinvia per nuovo gi