Legislator Giurisprudenza & Legislazione
Sentenza — n. 7513/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation annuls appeal sentence for lack of specific reasoning on accessory penalty duration limits.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7513/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the Court of Appeal's sentence regarding the duration of accessory penalties due to a lack of specific reasoning. The appellant argued that these penalties were applied without justification, while the Court held that while their application is lawful, their duration must be concretely determined within statutory limits. Consequently, the decision was overturned and remanded for a new judgment on this specific point.

Regesto Legislator

Generato dall'IA

Art. 12 d.lgs. 74/2000; Art. 133 c.p.: The Court of Appeal may apply accessory penalties ex officio, but their duration within statutory limits must be specifically reasoned based on individual criteria, not merely linked to the main sentence.

Parole chiave

Generato dall'IA
accessory penalties duration lack of specific reasoning remand for new judgment statutory limits concrete determination criteria pena accessoria sanzioni pecuniarie pena complementare

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 12 d.lgs. 74/2000
Art. 20 c.p.
250553 - 01), è legittima l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice d'appello, delle pene accessorie non applicate da quello di primo grado, ancorché la cognizione della specifica questione non sia stata devoluta con l'impugnazione del pubblico ministero, in quanto le pene accessorie, ex art. 20 cod.
Art. 133 c.p.
272510 – 01), hanno stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod.
Art. 37 c.p.
e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod.
Art. 599-bis c.p.p.
articolo 599-bis cod. proc. pen
Con sentenza del 17/04/2024 la Corte di appello di Genova rideterminava, sull’accordo delle parti ai sensi dell’articolo 599-bis cod. proc. pen., la pena inflitta ad Andrea Solaro con sentenza del Tribunale di Genova del 14/04/2021 per i reati di cui agli artt.
artt. 416 cod. pen
pen., la pena inflitta ad Andrea Solaro con sentenza del Tribunale di Genova del 14/04/2021 per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 2 d.
art. 20 cod. pen
250553 - 01), è legittima l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice d'appello, delle pene accessorie non applicate da quello di primo grado, ancorché la cognizione della specifica questione non sia stata devoluta con l'impugnazione del pubblico ministero, in quanto le pene accessorie, ex art. 20 cod.
art. 133 cod. pen
272510 – 01), hanno stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen.
art. 37 cod. pen
e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 6, n. 31358 del 14/06/2011, Navarria
Secondo l’univoca interpretazione di questa Corte (Sez. 6, n. 31358 del 14/06/2011, Navarria, Rv.
Sez. 2, n. 15806 del 03/03/2017, Santese
pen., conseguono obbligatoriamente alla condanna come effetti penali (Sez. 2, n. 15806 del 03/03/2017, Santese, Rv.
Sez. 3, n. 8041 del 23/01/2018
Quanto alla commisurazione delle pene accessorie, tuttavia, le Sezioni Unite di questa Corte, superando una giurisprudenza di opposto tenore (Sez. 3, n. 8041 del 23/01/2018, Rv.
Sez. U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci
Sez. 3, n. 18879 del 17/04/2024, T.
276286 – 01; Sez. 3, n. 18879 del 17/04/2024, T., Rv.
Generato dall'IA

Ti chiedi come si applica questa sentenza alla tua fattispecie?

Analizza questa decisione insieme alla legislazione federale e cantonale, ai commentari e alla giurisprudenza successiva in Legislator AI.

Apri in Legislator →

Testo completo

ciato la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato da Solaro Andrea, nato a Genova il 24/02/1984, avverso la sentenza della Corte di appello di Genova del 17/04/2024 visti gli atti e la sentenza impugnata; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona della D.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 17/04/2024 la Corte di appello di Genova rideterminava, sull’accordo delle parti ai sensi dell’articolo 599-bis cod. proc. pen., la pena inflitta ad Andrea Solaro con sentenza del Tribunale di Genova del 14/04/2021 per i reati di cui agli artt. 416 cod. pen., 2 d. lgs. 74/2000, in anni 3 e mesi 10 di reclusione.

2. Avverso tale sentenza l’imputato propone ricorso per cassazione, in cui si lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in riferimento alle pene accessorie di cui all’articolo 12 d. lgs. 74/2000, applicate in secondo grado senza motivazione e senza che le stesse facessero parte dell’accordo.

3. Il ricorso, inizialmente assegnato alla Settima Sezione per l’udienza del 22 novembre 2024, veniva riassegnato alla Terza Sezione trattandosi di procedimento non definibile de plano, in quanto l’impugnazione aveva ad oggetto un capo di sentenza estraneo al concordato di pena.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato nei limiti che seguono.

2. Secondo l’univoca interpretazione di questa Corte (Sez. 6, n. 31358 del 14/06/2011, Navarria, Rv. 250553 - 01), è legittima l'applicazione d'ufficio, da parte del giudice d'appello, delle pene accessorie non applicate da quello di primo grado, ancorché la cognizione della specifica questione non sia stata devoluta con l'impugnazione del pubblico ministero, in quanto le pene accessorie, ex art. 20 cod. pen., conseguono obbligatoriamente alla condanna come effetti penali (Sez. 2, n. 15806 del 03/03/2017, Santese, Rv. 269864 - 01). La censura dedotta, pertanto, è in parte qua infondata.

Quanto alla commisurazione delle pene accessorie, tuttavia, le Sezioni Unite di questa Corte, superando una giurisprudenza di opposto tenore (Sez. 3, n. 8041 del 23/01/2018, Rv. 272510 – 01), hanno stabilito che la durata delle pene accessorie per le quali la legge stabilisce, in misura non fissa, un limite di durata minimo ed uno massimo, ovvero uno soltanto di essi, deve essere determinata in concreto dal giudice in base ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen. e non rapportata, invece, alla durata della pena principale inflitta ex art. 37 cod. pen. (Sez.

U, n. 28910 del 28/02/2019, Suraci, Rv. 276286 – 01; Sez. 3, n. 18879 del 17/04/2024, T., Rv. 286311 – 01). Nel caso di specie, pertanto, la durata delle pene accessorie (per le quali la legge prevede una forbice edittale) doveva costituire oggetto di specifica motivazione, e non lo è stata.

3. La sentenza va pertanto annullata per difetto di motivazione, con rinvio alla Corte di appello di Genova per nuovo giudizio sul punto.

4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente della Corte di cassazione. P.Q.M Annulla la sentenza impugnata nei confronti di Andrea Solaro limitatamente alla determinazione della durata delle pene accessorie e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di