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Sentenza — n. 7259/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 7259/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 7259/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 2 8 maggio 2024 , il Tribunale del r iesame di Lecce rigettava l’appello cautelare reale proposto nell’interesse di Nicola Christian De Matteis avverso l’ordinanza del 3 aprile 2024, con cui il Tribunale di Lecce aveva rigettato l’istanza di revoca, integrale o parziale,del sequestro preventivo della struttura agrituristica sita in Otranto, di proprietà di Giuseppe De Matteis e detenuta in comodato dal figlio Nicola ChristianDe Matteis, indagato dei reati di cuiagli art. 44 lett. c del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d. lgs. n. 42 del 2004 (capo 21 bis), oltre che dei reati di corruzione e falso in atto pubblico (capo 21).

Regesto Legislator

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art. 322 ter cod. pen; Sentenza — n. 7259/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Con memoria del 27 novembre 2024, l’avvocatoStefano De Francesco, difensore del ricorrente, nel replicare alle considerazioni del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso, evidenziando in particolare che, a differenza di quanto indicato nella requisitoria,l’originario titolo cautelare si fonda anche sul delitto di corruzione, oltre che sulle contravvenzioni di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 e al d.lgs. n. 42 del 2004, che tuttavia si sono oramai prescritte.

Parole chiave

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procedimento di dichiarazione di nullità e rinuncia ritiro dell'istanza giudiziaria ricorso per cassazione decreto di non luogo a procedere procedura di annullamento censure procedurali

Disposizioni normative citate

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art. 322 ter cod. pen
nell’individuazione del fatto da perseguire, a ciò aggiungendosiche l’art. 322 ter cod. pen.
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Testo completo

ciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da De Matteis Nicola Christian, nato a Brindisiil 18-07-1995, avverso l’ordinanzadel 28-05-2024 del Tribunale di Lecce ; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Fabio Zunica; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generaledott. Giuseppe Riccardi, che ha concluso per il rigetto del ricorso; lettala nota trasmessa dall’avvocato Stefano De Francesco , difensore di fiducia dell’indagato, cheha comunicato la rinuncia al ricorso.RITENUTO IN FATTOE

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza del 2 8 maggio 2024 , il Tribunale del r iesame di Lecce rigettava l’appello cautelare reale proposto nell’interesse di Nicola Christian De Matteis avverso l’ordinanza del 3 aprile 2024, con cui il Tribunale di Lecce aveva rigettato l’istanza di revoca, integrale o parziale,del sequestro preventivo della struttura agrituristica sita in Otranto, di proprietà di Giuseppe De Matteis e detenuta in comodato dal figlio Nicola ChristianDe Matteis, indagato dei reati di cuiagli art. 44 lett. c del d.P.R. n. 380 del 2001 e 181 del d. lgs. n. 42 del 2004 (capo 21 bis), oltre che dei reati di corruzione e falso in atto pubblico (capo 21).

2. Avverso l’ordinanza del Tribunale salentino, De Matteis ha proposto, tramite il difensore di fiducia, ricorso per cassazione, sollevando quattromotivi. Con il primo, la difesa deduce la violazione degli art. 319 e 321 cod. proc. pen., evidenziando che, come era stato rimarcato nell’atto di appello, tutti i permessi di costruire per la realizzazione della struttura erano stati rilasciati in epoca antecedente all’elezione a Sindaco di Pierpaolo Cariddi, per cui solo le opere ombreggianti di cui alle tre S.C.I.A. del 2018 potevano astrattamente rientrare nel novero delle condotte corruttive contestate al capo 21, il cui presupposto necessario è che il soggetto attivo rivesta la carica di pubblico ufficiale, a nulla rilevando l’improprio riferimento nella motivazione del provvedimento impugnato al fratello del Sindaco, Luciano, cui non si contesta alcuna condotta illecita.

Con il secondo motivo, oggetto di doglianza è la violazione degli art. 319-321 cod. pen., 44 del d.P.R. n. 380 del 2001 e 157 cod. pen., osservandosi che non risulta conferente il richiamo del Tribunale all’unitarietà della costruzione abusiva, atteso che tale nozione, se vale per i reati urbanistici, non può tuttavia estendersi al reato di corruzione, che nel caso di specie è precluso dal fatto che all’epoca delle prime e principali opere edili neppure esisteva il pubblico ufficiale autore del reato. Il terzo motivo è dedicato alla violazione di legge, denunciato rispetto al difetto di motivazione in ordine alle argomentazioni dell’atto di appello, in particolare aquelle con cui era stato sottolineato , tramite tre evidenze oggettive (il dato cronologico dell’elezione a Sindaco di Pierpaolo Cariddi, l’assenza tra gli imputati del capo 21 dell’ing.

Emanuele Maggiulli che rilasciò il permesso di costruire n. 55 del 2017 e il fatto che l’ing. Marco Maggio, che sarebbe stato prestanome del Sindaco, è stato firmatario solo della seconda e della terza S.C.I.A. e non anche della proposta progettuale a base del permesso n. 55 del 2017)come nel capo 21 non siano ricomprese anche le opere autorizzate dal citato permesso di costruire n. 55 del 2017, poiché nel capo 21 si contesta che la corruzione sia stata integrata esclusivamente con le tre S.C.I.A., con la conseguenza che la struttura agrituristica non può costituire il prodotto del patto corruttivo.Con il quarto motivo, è stata eccepita la violazione degli art. 179, comma 1, e 321 cod. proc. pen.,nonché 240, 335 bis e 479 cod. pen., rilevandosi che il sequestro per cui si procedeè stato disposto per i reati edilizi e paesaggistici e per il reato di corruzione,non anche per le condotte di falso indicate nel provvedimento gravato, per cui in tal senso, avendo i giudici del riesame proceduto a un’indebita estensione dell’oggetto dell’accordo corruttivo e del contenuto dei falsi,si deduce la carenza di iniziativa del P.M. nell’individuazione del fatto da perseguire, a ciò aggiungendosiche l’art. 322 ter cod. pen. non menziona il reato di falso tra quelli per cui è consentita la confisca.In ogni caso, sottolinea la difesa, nel fatto descritto dal P.M. le opere realizzate nel periodo oggetto dell’asserita corruzione, ossia quelle successive alla nomina come Sindaco di Pierpaolo Cariddi, sono proprio quelle indicate nelle tre S.C.I.A., in particolare nella terza, volte a legittimare lo stato dei luoghi, essendo non pertinente il richiamo del Tribunale al capo 23, dalla cui lettura si desume piuttosto che i falsi afferiscono sempre e comunque alle opere connesse con le tre S.C.I.A. senza alcun legame con quelle oggetto del permesso di costruire del 2017, per cui eventuali difformità rilevate o sottaciute dai soggetti imputati per tali condotte non potrebbero che riferirsi ai soli ripari ombreggianti. 2.1.

Con memoria del 27 novembre 2024, l’avvocatoStefano De Francesco, difensore del ricorrente, nel replicare alle considerazioni del Procuratore generale, ha insistito nell’accoglimento del ricorso, evidenziando in particolare che, a differenza di quanto indicato nella requisitoria,l’originario titolo cautelare si fonda anche sul delitto di corruzione, oltre che sulle contravvenzioni di cui al d.P.R. n. 380 del 2001 e al d.lgs. n. 42 del 2004, che tuttavia si sono oramai prescritte.

3. Con successiva dichiarazione pervenuta il 2 dicembre 2024, De Matteis ha ritualmente rinunciato al ricorsoper cassazione, evidenziando che nelle more è statorevocato il sequestro del la struttura p rincipale .

4. Orbene, alla luce di talerinuncia, il ricorso proposto nell’interesse di De Matteis vadichiarato inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse. Alcuna statuizionedeve essere e adottata in punto di spese, dovendosi richiamare la condivisa affermazione di questa Corte (cfr. ex multis Sez. 1 , n . 15908 del 22/02/2024, Rv. 286244 e Sez. 4 , n. 45618 del 11/11/2021 , Rv. 282549 ), secondo cui, in tema di ricorso per cassazione, qualora il ricorrente rinunci all’impugnazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa a lui non imputabile, la declaratoria di inammissibilità non comporta la condanna al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un’ipotesi di soccombenza.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso. Così decisoil 04-12-2024 Il consigliere est