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Sentenza — n. 7038/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against criminal conviction for workplace safety violations under D.Lgs. 81/2008.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7038/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Corte di Cassazione rejected Wu Xianzhou's appeal against a Florence court conviction for violating workplace safety regulations. The defendant argued for acquittal but failed to pay administrative fines or complete risk assessments required by law. The court ruled the penalties imposed exceeded statutory minimums, implicitly rejecting the plea of innocence.

Regesto Legislator

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Art. 63, 64, 68 d.lgs. n. 81/2008; Art. 29, 55 d.lgs. n. 81/2008; Art. 17, 55 d.lgs. n. 81/2008; Art. 131-bis c.p.; Art. 616 c.p.p.: Violations of occupational safety duties by employers constitute serious offenses where penalties exceeding statutory minimums implicitly negate the plea of innocence.

Parole chiave

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occupational safety violations employer liability risk assessment obligations criminal appeal dismissal statutory minimum penalties omissione di soccorso obbligo di riduzione del danno perizia medica insufficiente

Disposizioni normative citate

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Art. 63, 64, 68 d.lgs. n. 81 del 2008
Art. 29, comma 1, 55, comma 1, lett. a d.lgs. n. 81 del 2008
81 del 2008); non aveva effettuato la valutazione dei rischi né elaborato il relativo documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (art. 29, comma 1, 55, comma 1, lett.
Art. 17 e 55, comma 1, lett. b d.lgs. n. 81 del 2008
81 del 2008); non aveva nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (art. 17 e 55, comma 1, lett.
Art. 131-bis cod. pen.
Il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in merito al diniego della causa di proscioglimento dell'art. 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRMO 3.
Art. 616 cod. proc. pen.
art. 131-bis cod. pen
Il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in merito al diniego della causa di proscioglimento dell'art. 131-bis cod. pen.
art. 616 cod. proc. pen
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso di Wu Xianzhou, nato in Cina il 06/08/1989, avverso la sentenza in data 20/06/2024 del Tribunale di Firenze, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso RITENUTO IN FATI-0 1.Con sentenza in data 20 giugno 2024 il Tribunale di Firenze ha condannato Wu Xianzhou alle pene di legge per violazione delle norme antinfortunistiche, perché, in qualità di datore di lavoro, non aveva accertato che l'estintore fosse mantenuto in efficienza (art. 63, 64, 68 d.lgs. n. 81 del 2008); non aveva effettuato la valutazione dei rischi né elaborato il relativo documento in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente (art. 29, comma 1, 55, comma 1, lett. a, d.lgs. n. 81 del 2008); non aveva nominato il responsabile del servizio di prevenzione e protezione dei rischi (art. 17 e 55, comma 1, lett. b, d.lgs. n. 81 del 2008). (A9 2.

Il ricorrente lamenta la carenza di motivazione in merito al diniego della causa di proscioglimento dell'art. 131-bis cod. pen. CONSIDERATO IN DIRMO 3. Il ricorso è infondato. Il fatto non è di lieve tenuità perché il ricorrente ha commesso plurime violazioni del d.lgs. n. 81 del 2008 e ha provveduto a eliminare la prima contravvenzione, omettendo tuttavia di pagare la sanzione amministrativa, e non ha provveduto all'adempimento delle prescrizioni relative alle altre due violazioni. Il Giudice ha implicitamente escluso l'invocata causa di proscioglimento come si desume dalle pene irrogate che si discostano dai minimi edittali - euro 2.000 per il capo a), euro 3.500 per il capo b) ed euro 3.500 per il capo c) Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali Così deciso, il 22 ottobre 2024 Il Consigliere estensore Il