Italian Court dismisses appeal on tax fraud conviction due to inadmissible factual re-evaluation arguments.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassazione declared the appeal by Salvatore Barbato inadmissible, ordering him to pay procedural costs and a fine. Barbato argued that the conviction for tax fraud was based on insufficient evidence regarding the existence of sponsorship contracts and sporting events, citing a prior tax court decision. The court rejected this, finding the appeal's core arguments were merely factual re-evaluations rather than legal errors, as the lower courts had thoroughly addressed the non-existence of the sports associations.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. a) c.p.p.: An appeal based solely on the re-evaluation of facts or the assessment of evidence is manifestly unfounded and inadmissible if the lower court's reasoning is exhaustive and non-contradictory.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
a seguente SENTENZA sul ricorso di Barbato Salvatore, nato a Gragnano il 20/08/1955, avverso la sentenza in data 15/11/2023 della Corte di appello di Napoli, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal presidente Vito Di Nicola; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito per l'imputato l'aw. Elio D'Aquino, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 15 novembre 2023 la Corte di appello di Napoli ha confermato la sentenza in data 20 dicembre 2021 del Giudice monocratico del Tribunale di Torre Annunziata che aveva condannato l'imputato alle pene di legge per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000.
2. Il ricorrente eccepisce il vizio di motivazione con specifico riferimento ai parametri probatori idonei per la configurazione del reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000. Sostiene che le operazioni erano soggettivamente e oggettivamente esistenti perché documentate dai bonifici effettuati a favore di associazioni sportive nell'ambito di regolari contratti di sponsorizzazione e che le manifestazioni sportive si erano tenute. Richiama a suo favore la sentenza della Commissione Tributaria provinciale di Napoli del 26 settembre 2016.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato perché il motivo è fattuale e rivalutativo. Il ricorrente è stato condannato per aver utilizzato in dichiarazione fatture per operazioni inesistenti per l'anno 2013 per un imponibile di euro 95.000 con IVA pari a euro 20.100. Nel ricorso ha insistito sul fatto che aveva eseguito i bonifici per le sponsorizzazioni e che le manifestazioni sportive si erano tenute, ma i Giudici di merito hanno accertato che le associazioni sportive emittenti le fatture erano inesistenti o non operative perché non più iscritte alla FIGC.
Il ricorrente non si è confrontato con tale parte della motivazione ma si è limitato a richiamare la sentenza della Commissione tributaria e a dedurre che il presidente della Cedim era Di Maio Aniello e non De Maio Aniello. La sentenza impugnata, viceversa, ha trattato entrambe le questioni sottoposte al suo esame, osservando che la sentenza tributaria aveva riconosciuto le ragioni del contribuente non nel merito, ma per la violazione del contraddittorio, e ha riportato la testimonianza di Aniello De Maio, legale rappresentante dell'associazione sportiva Tennis Club Gaetano Lamberti, che aveva dichiarato di aver presentato all'imputato il cugino Aniello Di Maio, legale rappresentante della Cedim, con il quale non aveva avuto più nessun rapporto dopo che aveva scoperto che la sua associazione sportiva non era più esistente da anni.
La sentenza impugnata presenta una motivazione esaustiva, non manifestamente illogica o contraddittoria e resiste alle cesure sollevate. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che il ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
P.Q. M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 22 ottobre 2024 Il Consig