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Sentenza — n. 7032/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Court dismisses appeal against animal cruelty conviction for keeping a dog in severe suffering conditions.

Numero d'incarto Sentenza — n. 7032/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassazione declared the appeal inadmissible, upholding the lower court's conviction for animal cruelty. The defendant argued for acquittal based on isolated incidents and negligent intent, but the court found the judge's assessment of severe suffering and the dog's poor condition legally sound. Consequently, the appeal was rejected, and the defendant was ordered to pay procedural costs and a fine to the penalty fund.

Regesto Legislator

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Art. 727, comma 2, cod. pen.; Art. 131-bis cod. pen.; Art. 616 cod. proc. pen.: The court rejects an appeal where the lower court's finding of severe animal suffering contradicts the defense's claim of isolated negligence, rendering the appeal inadmissible.

Parole chiave

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animal cruelty conviction severe suffering conditions inadmissible appeal negligent intent defense procedural costs order atto sessuale con un detenuto reclusione pena privativa della libertà

Disposizioni normative citate

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Art. 727, comma 2, cod. pen.
1.Con sentenza in data 19 marzo 2024 il Tribunale di Genova ha condannato l'imputata alle pene di legge per il reato dell'art. 727, secondo comma, cod.
Art. 131-bis cod. pen.
L'imputata articola tre motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, il primo relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; il secondo relativo al diniego delle generiche; il terzo relativo alla determinazione della pena.
Art. 616 cod. proc. pen.
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.
art. 131-bis cod. pen
L'imputata articola tre motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, il primo relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; il secondo relativo al diniego delle generiche; il terzo relativo alla determinazione della pena.
art. 616 cod. proc. pen
Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento.

Giurisprudenza citata

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Corte Costituzionale, n. 186/2000
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso di Castro Enderica Anabel Estefania, nata in Ecuador il 17/11/1990, avverso la sentenza in data 19/03/2024 del Tribunale di Genova, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Raffaele Piccirillo, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 19 marzo 2024 il Tribunale di Genova ha condannato l'imputata alle pene di legge per il reato dell'art. 727, secondo comma, cod. pen., perché deteneva il cane meticcio in condizioni incompatibili con la sua salute e produttive di gravi sofferenze, infatti era privo d'acqua, legato a un guinzaglio corto che ne inibiva il movimento, bloccato in uno spazio angusto coperto di urina e feci, per numerose ore e senza assistenza.

2. L'imputata articola tre motivi di ricorso per cassazione per violazione di legge e vizio di motivazione, il primo relativo al mancato proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen.; il secondo relativo al diniego delle generiche; il terzo relativo alla determinazione della pena. I

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso è manifestamente infondato. La ricorrente ha affermato che dalla motivazione della sentenza erano emersi i presupposti del proscioglimento ai sensi dell'art. 131-bis cod. pen., che le era stato illegittimamente negato: l'episodio era stato isolato e il cane era accudito normalmente, era stata ravvisata una responsabilità colposa e non dolosa, le era stato riaffidato il cane. La prospettazione difensiva coglie solo alcuni profili e ne tralascia altri ben più pregnanti. Il Giudice ha accertato sulla base della testimonianza dell'ispettore Andrea Santoro e del volontario della croce gialla Fabio Menti che il cane si trovava legato con un guinzaglio talmente corto che non poteva girare su stesso, una volta liberato aveva zoppicato a causa della posizione scorretta tenuta per lungo tempo, era assetato, affamato, viveva in una condizione di grave sporcizia e c'era del cibo avariato in casa e nella ciotola per cani.

Ha irrogato la pena di euro 5.000 di ammenda, tenuto conto della condizione di particolare sofferenza e del fatto che si era trattato "verosimilmente" di un episodio isolato e che "per quanto noto" il cane era accudito normalmente. Tale motivazione non è manifestamente illogica o contraddittoria per cui sia la terza doglianza sull'entità della pena sia la prima sul diniego del proscioglimento sono inconsistenti. L'accertata grave sofferenza dell'animale è intrinsecamente incompatibile con il fatto di particolare tenuità. Del pari inconsistente è la seconda censura sul diniego delle generiche perché la ricorrente ha dedotto in suo favore circostanze in parte irrilevanti, l'incensuratezza e il contegno processuale, in parte disancorate dalle emergenze processuali, l'occasionalità del fatto e le ottime condizioni di vita del cane, quando il Giudice ha accertato che la donna lo aveva affidato a un amico nella perfetta consapevolezza del pregiudizio che avrebbe subito.

Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per la ricorrente, ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen., di sostenere le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale in data 13 giugno 2000, n. 186, e considerato che non vi è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza "versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità", si dispone che la ricorrente versi la somma, determinata, in ragione della consistenza della causa di inammissibilità del ricorso, in via equitativa, di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle Ammende Così deciso, il 22 ottobre 2024 Il Co