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Sentenza — n. 6794/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court allows defense appointment via mail, ruling signature authenticity valid without lawyer authentication.

Numero d'incarto Sentenza — n. 6794/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

Generato dall'IA

The Court of Cassation annulled the lower court's order declaring the defense appointment inadmissible. The defense argued the client's signature on the power of attorney was genuine, having been recognized since 2014, and found in the lawyer's mail without needing formal authentication. The court ruled that the law only requires a clear link between the signer and the client, which the signature provided, and that the court cannot scrutinize how the document reached the lawyer before it enters the case file.

Regesto Legislator

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Art. 96 c.p.p.; The appointment of a defense attorney is valid if the client's signature clearly links the act to the client, without requiring authentication by the lawyer or specific delivery methods, provided the document enters the case file.

Parole chiave

Generato dall'IA
defense appointment validity signature authentication requirement mail delivery of mandate client signature link court review of document path procedimento in contumacia legittimità della carcerazione preventiva protezione dei testimoni

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 96 c.p.p.

Giurisprudenza citata

Generato dall'IA
Sez. 5, n. 1623 del 07/06/1995, Anselmi
Sez. 3, n. 234 del 09/11/2006, Ferrari
Sez. 1, n. 43223 del 20/9/2024, Cavuci
Sez. 3, n. 2401 del 30/06/1999, Lobina
Sez. 3, n. 43244 del 5/10/2023, Pizzato
215073)" ( Sez. 3, n. 43244 del 5/10/2023, Pizzato).
Sez. 1, n. 32123 del 16/10/2020, Aspillaga
Sez. 5, n. 21950 del 24/4/2008, Hanndo
Sez. 5, n. 21950 del 24/4/2008, Hanndo, Rv.
Sez. 6, n. 29 del 27/11/2013, Bressi
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: TEl GIANCARLO nato a ROMA il 07/02/1997 avverso l'ordinanza del 25/09/2024 del Tribunale di ROMAudita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA; lette le conclusioni del PG RAFFAELE PICCIRILLO che ha chiesto l'annullamento dell'ordinanza senza rinvio con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza depositata in data 4/10/2024 il Tribunale di Roma dichiarò inammissibile la richiesta di riesame avanzata nell'interesse di Giancarlo Tei avverso l'ordinanza in data 23/8/2024 del GIP del Tribunale di Roma, che aveva disposto nei confronti del predetto la misura della custodia cautelare in carcere, e condannò Tei al pagamento delle spese del procedimento.

2. Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per Cassazione l'avv.to Laura Maggiulli, quale difensore di Tei, che, con unico motivo, denuncia la violazione di ;s. .; legge processuale e sostanziale e il difetto di motivazione. Assume il difensore che era sì vero che la nomina era stata rinvenuta nella cassetta postale del suo studio legale ma che non vi era alcun dubbio che fosse stata rilasciata dall'indagato, avendo riconosciuto la sottoscrizione di Tel, da lei assistito nei procedimenti penali che lo avevano visto coinvolto sin dall'anno 2014.

Aggiunge che: l'autenticità della sottoscrizione trovava conferma nel fatto che anche la madre di Tel le aveva conferito il mandato difensivo risultando indagata nel medesimo procedimento penale; la mancanza di contatti diretti con Tei era spiegabile con l'adozione da parte dell'uomo "delle normali cautele adottate da chi intende sottrarsi alla cattura anche in un momento antecedente alla dichiarazione dello stato di latitanza"; la mancata allegazione all'atto di nomina della fotocopia di un documento di identità confermava la genuinità della procura, risultando tutti i documenti di Tei sequestrati nel corso della perquisizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. L'art. 96 del cod. proc. pen. prevede che l'imputato ha diritto di nominare fino a due difensori di fiducia e che la nomina può essere fatta con dichiarazione resa all'autorità procedente ovvero consegnata alla stessa dal proprio difensore o ancora trasmessa per raccomandata. Non essendo espressamente richiesto dalla norma, non è necessario che la sottoscrizione del dichiarante debba essere autenticata da parte del difensore o di altri perché l'atto sia valido e produttivo di effetti giuridici, neanche se l'atto viene trasmesso con raccomandata (Sez. 5, n. 1623 del 07/06/1995, Anselmi, Rv. 201799;

Sez. 3, n. 234 del 09/11/2006, dep. 2007, Ferrari Rv. 235963; Sez. 1, n. 43223 del 20/9/2024, Cavuci), a condizione che "la suddetta dichiarazione [presenti] il mininnum imprescindibile affinché possa essere ricollegata al mandante, ovverosia l'apposizione della sottoscrizione dell'indagato o dell'imputato, attesa l'importanza e la delicatezza dell'incarico conferito, in data anteriore o comunque contestuale all'atto cui è riferito il mandato difensivo (Sez. 3, n. 2401 del 30/06/1999, Lobina, Rv. 215073)" ( Sez. 3, n. 43244 del 5/10/2023, Pizzato).

Requisiti formali che l'atto di nomina in valutazione indubbiamente presenta.

2. L'autenticità della sottoscrizione e la riconducibilità a Tei non possono, poi, essere messi in discussione sindacando le modalità attraverso cui l'atto di nomina è pervenuto nella disponibilità del difensore. Se da una parte, infatti, l'avv.to Maggiulli ha dichiarato di averlo rinvenuto nella cassetta postale dello studio e di non aver proceduto ad autenticare la sottoscrizione in quanto non aveva raccolto la firma personalmente, dall'altra, la stessa, ha provveduto al deposito dell'atto e affermato, dinanzi al tribunale, "di assistere Tei Giancarlo sin dal 2014" con ciò, evidentemente, attestando il riconoscimento della sottoscrizione e la riconducibilità della medesima all'assistito.

3. In relazione a fattispecie assai simili a quella in esame, è stato precisato che "la legge... non prescrive né che la firma [autenticata dal difensore] venga apposta in presenza del difensore (che può autenticarla perché la conosce e la riconosce o perché è aliunde certo della sua riferibilità), né che l'atto debba pervenire al difensore con determinate modalità, piuttosto che con altre che ne veicolino solo la copia (ad esempio tramite fax). Pertanto, finché l'atto rimane nella sfera del difensore, cioè non sia stato ancora spedito o consegnato all'autorità giudiziaria procedente, quest'ultima non ha alcuna competenza a sindacare il percorso che lo scritto possa avere compiuto (dal cliente al difensore ovvero dall'estero all'Italia e viceversa); mentre allorquando l'atto si trova ormai a far parte del fascicolo, ciò si verifica poiché il difensore si è assunto le suindicate responsabilità" (Sez. 1, n. 32123 del 16/10/2020, Aspillaga, Rv. 279894 - 01 relativa ad atto di nomina inviato per posta elettronica all'interessato che lo aveva poi ritrasmesso con la sottoscrizione, infine autenticata dal difensore; conf.

Sez. 5, n. 21950 del 24/4/2008, Hanndo, Rv. 240486, relativa a una richiesta di riesame presentata da un difensore la cui nomina era pervenuta via fax; Sez. 6, n. 29 del 27/11/2013, dep. 2014,Bressi, Rv. 258459). Tale principio si attaglia al caso in esame, risultando il deposito della nomina nell'incarto processuale e le assicurazioni date dal difensore in ordine alla genuinità della sottoscrizione dinanzi al Tribunale condotte del tutto equipollenti all'autenticazione della firma da parte del difensore valorizzata nelle predette pronunce.

4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, l'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con trasmissione degli atti al Tribunale di Roma per l'ulteriore corso. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

P.Q.M.

annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata e dispone trasmettersi gli atti per l'ulteriore corso al Tribunale di Roma competente ai sensi dell'art. 309, co. 7, e c.p.p.. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all