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Ordinanza — n. 6788/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal by converting it to an opposition proceeding for confiscation execution.

Numero d'incarto Ordinanza — n. 6788/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation dismissed the appeal by converting it into an opposition proceeding against the execution of a confiscation order. The appellant argued that the appellate court erred in seeking additional assets to exhaust the confiscation value, claiming the initial seizure already covered the amount. The court ruled that such appeals against execution measures must be filed as oppositions before the same judge, not directly to the Cassation court.

Regesto Legislator

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Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.; Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.: Appeals against execution measures in confiscation cases must be qualified as oppositions filed before the same judge who issued the original decision.

Parole chiave

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confiscation execution oposition proceeding competence transfer asset seizure Cassation dismissal beni sequestrati distrazione di valori patrimoniali azione di risarcimento danni da sequestro

Disposizioni normative citate

Generato dall'IA
Art. 676, comma 1, cod. proc. pen.
Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., disposizione che regola la competenza del giudice della esecuzione in tema di provvedimenti su confisca dei beni, il relativo procedimento si svolge secondo le forme previste dall'art.
Art. 667, comma 4, cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen
Come questa Corte ha più volte rilevato, persino nel caso in cui il giudice della esecuzione, investito di una questione in tema di confisca, invece che provvedere senza formalità, abbia, anche in tale prima sede, provveduto nelle forme disciplinate dall'art. 666 cod.

Giurisprudenza citata

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Corte di cassazione, Sezione II penale, 27 febbraio 2023, n. 8645
pen., cionondimeno per le parti è prevista, come d'ordinario, solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento (ex multis: Corte di cassazione, Sezione II penale, 27 febbraio 2023, n. 8645, rv 284403).
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Testo completo

ente: ORDINANZA sul ricorso proposto da: GENTILE Amalia, nato ad Amatrice (Rt) il 28 settembre 1942; , itetkAollti avverso la ordinanza n. 514/2024 della Corte di appello di Roma del 2 maggio 2024; letti gli atti di causa, la ordinanza impugnata e il ricorso introduttivo; sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Andrea GENTILI; letta la requisitoria scritta del PM, in persona del Sostituto Procuratore generale Dott. Raffaele GARGIULO, il quale ha concluso chiedendo la riqualificazione del ricorso e la sua trasmissione, per competenza, alla Corte di appello di Roma. 1 9 VEB. 2025 s IL FU N2: Lttan

RITENUTO IN FATTO

La Corte di appello di Roma, con ordinanza pronunziata in data 3 aprile 2024, sollecitata dalla locale Procura Generale - la quale aveva rappresentato che, con sentenza del 2.0 ottobre 2021, divenuta irrevocabile successivo 13 ottobre 2022, Gentile Amalia era stata condannata alla pena di giustizia in quanto ritenuta colpevole del reato di cui all'art. 5 del dlgs n. 74 del 2000 e che la predetta pronunzia era stata corredata anche della disposizione inerente la COnfiSed di beni nella disponibilità della predella sino alla concorrenza del valore di euri 1.051036,31 - ha autorizzato - essendo il valore dei beni oggetto di sequestro in danno della Gentile e, pertanto, già attinti dal provvedimento di ablazione definitiva disposta con la citata sentenza pari solo ad euri 1.019.266,14 - il ricorrente Procuratore generale a ricercare nel patrimonio disponibile della Gentile ulteriori beni, per un valore pari ad euri 31.770,17, da assoggettare a confisca, sì da esaurire il valore del compendio patrimoniale da sottoporre alla misura di sicurezza disposta a carico della predetta.

Avverso tale provvedimento ha interposto ricorso per cassazione, tramite il proprio difensore fiduciario, la Gentile, lamentando l'avvenuta violazione di legge, per Avere la corte di appello omesso di considerare che, al momento in cui fu disposto ed eseguito il sequestro preventivo sui beni nella disponibilità della attuale ricorrente il valore a suo tempo stimato di quelli, unico termine di riferimento cui ci si deve rifare ai fini della valutazione dei beni da assoggettare a confisca, era tale da esaurire l'importo della somma confiscata. Con un secondo motivo di impugnazione la ricorrente ha lamentato il vizio di motivazione della ordinanza impugnata, per non avere considerato la Corte di appello né i consolidati principi giurisprudenziali di questa Corte o'i cassazione - cui, contraddittoriamente la stessa Corte di' merito ha sostenuto di essersi conformata - secondo i quali la valutazione dei beni da confiscare va eseguita già al momento del sequestro e non può essere differita alla successiva fase esecutiva, e per non avere esaminato il contenuto di una memoria depositata dalla difesa della stessa, tanto che nella ordinanza si legge che la Gentile non avrebbe opposto valide ragioni per confutare la valutazione dei beni già in sequestro operata dalla Guardia di Finanza ed in esito alla quale sarebbe emersa la incapienza dei valore degli stessi rispetto all'importo della somma di danaro confiscata.

CONSIDERATO IN DIRITTORitiene il Collegio che il ricorso presentato dalla difesa della imputata condannata, essendo esso riferito ad un provvedimento emesso in sede di esecuzione in tema di confisca di beni, debba essere convertito in ricorso in opposizione e, pertanto, trasmesso per competenza alla Corte di appello di Roma, affinché sia ivi esperita, anteriormente alla possibile impugnazione di fronte a questa Corte di legittimità, la necessaria fase della opposizione di fronte allo stesso organo che ha adottato il provvedimento censurato. Infatti, secondo quanto previsto dall'art. 676, comma 1, cod. proc. pen., disposizione che regola la competenza del giudice della esecuzione in tema di provvedimenti su confisca dei beni, il relativo procedimento si svolge secondo le forme previste dall'art. 667, comma 4, dello stesso codice; tale norma, a sua volta, prevede che avverso il provvedimento emesso in prima battuta nella materia in questione, le parti "possono proporre opposizione davanti allo stesso giudice" che ha adottato il provvedimento censurato.

Come questa Corte ha più volte rilevato, persino nel caso in cui il giudice della esecuzione, investito di una questione in tema di confisca, invece che provvedere senza formalità, abbia, anche in tale prima sede, provveduto nelle forme disciplinate dall'art. 666 cod. proc. pen., cionondimeno per le parti è prevista, come d'ordinario, solo la facoltà di proporre opposizione, sicché come tale deve essere riqualificato il ricorso per cassazione proposto avverso il suddetto provvedimento (ex multis: Corte di cassazione, Sezione II penale, 27 febbraio 2023, n. 8645, rv 284403).

Essendo siffatto principio pienamente condiviso nella presente occasione, e non essendo risultato che la difesa della Gentile abbia, prima di instaurare il presente giudizio di fronte a questa Corte di cassazione, esperito la fase della opposizione, riqualificato nei termini dianzi indicati il ricorso presentato dalla difesa della Gentile, io stesso deve essere ora restituito alla Corte di appello di Roma per quanto di sua competenza. PQM Qualificata la impugnazione come opposizione, dispone la trasmissione degli atti alla Corte di appello di Roma.

Così deciso in Roma, il 15 otto