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Sentenza — n. 6776/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6776/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6776/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con sentenza del 12/01/2024, la Corte d'Appello di Firenze ha parzialmente riformato (dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato concernente la dichiarazione ai fini IVA del 28/02/2013, rideterminando il trattamento sanzionatorio per il residuo reato previa concessione di attenuanti generiche, applicando la sospensione condizionale della pena, e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, in data 13/02/2023, con la quale DI SARIO Lelio Dario era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente alle dichiarazioni ai fini IVA del 28/02/2013 e del 28/02/2014, a lui ascritto nella qualità di legale rappresentante della CIPROS s.r.l. (il Tribunale aveva invece assolto il DI SARTO dalle residue imputazioni di dichiarazione fraudolenta contestate, con riferimento ai medesimi anni di imposta, quanto alle dichiarazioni ai fini IRES).

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 6776/2025 — snpen · Corte di Cassazione: In tale prospettiva, si censura come inconferente il richiamo all'abbattimento dell'imponibile da parte della CIPROS, e si sottolinea che - alla luce del volume di affari dichiarato da tale società per l'anno 2013, ben superiore a Euro 1.200.000,00 - il dolo specifico non poteva essere desunto dall'importo (sostanzialmente irrilevante) dell'IVA recuperata dall'Agenzia delle Entrate (Euro 75.180,00). 2.5. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta consapevolezza, in capo al ricorrente, del mancato versamento dell'IVA da parte di INFOGEST.

Parole chiave

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contraffazione di merci fatture fittizie false indicazioni su attività commerciali lotta contro la frode difesa contro le pratiche commerciali illecite frode all'imposta sul valore aggiunto
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Testo completo

a seguente FE . 2025 SENTENZA 11, LLtai•la Sul ricorso proposto da: DI SARIO Lelio Dario, nato a Castronuovo di Sant'Andrea il 16/01/1956 avverso la sentenza emessa il 12/01/2024 dalla Corte d'Appello di Firenze visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Vittorio Pazienza; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Gianluigi Pratola, che ha concluso chiedendo dichiararsi l'inammissibilità del ricorso; lette le conclusioni del difensore del ricorrente, avv. Massimo Rossi, che ha concluso insistendo per l'accoglimento dei motivi di ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 12/01/2024, la Corte d'Appello di Firenze ha parzialmente riformato (dichiarando estinto per intervenuta prescrizione il reato concernente la dichiarazione ai fini IVA del 28/02/2013, rideterminando il trattamento sanzionatorio per il residuo reato previa concessione di attenuanti generiche, applicando la sospensione condizionale della pena, e confermando nel resto) la sentenza emessa dal Tribunale di Firenze, in data 13/02/2023, con la quale DI SARIO Lelio Dario era stato condannato alla pena di giustizia in relazione al reato di cui all'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000, limitatamente alle dichiarazioni ai fini IVA del 28/02/2013 e del 28/02/2014, a lui ascritto nella qualità di legale rappresentante della CIPROS s.r.l. (il Tribunale aveva invece assolto il DI SARTO dalle residue imputazioni di dichiarazione fraudolenta contestate, con riferimento ai medesimi anni di imposta, quanto alle dichiarazioni ai fini IRES).

2. Ricorre per cassazione il DI SARTO, a mezzo del proprio difensore, deducendo: 2.1. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta inesistenza della duplice operazione di cessione delle autorizzazioni al commercio di specialità medicinali (d'ora in avanti: AIC), oggetto delle fatture, senza tener conto dei contratti di vendita stipulati dalla BENEDETTI&CO s.p.a. alla INFOGEST s.r.I., e poi da quest'ultima alla CIPROS s.r.l. In particolare, si censura la sentenza per avere la Corte disatteso il motivo imperniato sulla non necessità dell'iscrizione all'AIFA, qualora il cessionario delle autorizzazioni non intenda dedicarsi in proprio alla messa in commercio o provvedere alla commercializzazione diretta dei medicinali, ma solo alla compravendita dei titoli abilitativi (come avvenuto nella specie con la INFOGEST).

Si lamenta inoltre la mancata considerazione dell'ipotesi alternativa a quella accusatoria, secondo la quale la INFOGEST - lungi dal risultare un mero schermo interpostosi tra le altre due società - aveva effettivamente acquistato le AIC dalla BENEDETTI (che non aveva più interesse a tenerle nel portafoglio), e le aveva poi rivendute alla CIPROS - realizzando un profitto - ad un prezzo maggiore ma corrispondente al valore di mercato, mentre la CIPROS aveva acquistato licenze funzionali alla propria attività di commercializzazione dei relativi farmaci.

Sul punto, si deduce che i giudici di merito erano incorsi nel medesimo travisamento, non avendo considerato il contratto ad effetti reali intercorso tra BENEDETTI e INFOGEST: non potendosi quindi ritenere l'operazione complessiva soggettivamente inesistente, in quanto la INFOGEST aveva realmente acquistato dalla BENEDETTI quanto poi rivenduto alla CIPROS. 2.2. Violazione di legge con riferimento agli artt. 1372 e 1376 cod. civ., applicabili alle operazioni negoziali intercorse tra i soggetti indicati. 2.3. Vizio di motivazione con riferimento all'affermazione di penale responsabilità per la dichiarazione del 28/02/2014.

Si ribadiscono le censure al percorso argomentativo adottato per ritenere le operazioni soggettivamente inesistenti (INFOGEST priva di dipendenti e di sedi secondarie; mancanza di utenze presso la sede principale; bilanci e dichiarazioni fiscali mai depositate; legale rappresentante mai presentatosi alle convocazioni in sede di verifica fiscale, ecc.), e si lamenta il carattere meramente congetturale della motivazione adottata per spiegare la necessità di evitare operazioni dirette tra società dello stesso gruppo, per essere certi della detraibilità dell'IVA.

Si censura altresì la mancata considerazione della spiegazione alternativa data dal DI SARTO (stando al quale la INFOGEST aveva dimostrato particolare interesse all'acquisito delle AIC, ma le sue successive intenzioni di rivenderle a società concorrenti - le quali avrebbero rivenduto i medicinali con prezzo ribassato, con conseguenti danni economici e di immagine a società del gruppo - aveva indotto la CIPROS al riacquisto corrispondendo un plusvalore a INFOGEST). A tale ultimo proposito, la difesa evidenzia che spiegazione del DI SARTO era stata accolta - quanto meno come ipotesi alternativa non superata dalle prove acquisite dall'accusa - in altro processo definito dal Tribunale di Pistoia, che aveva ad oggetto la vendita dalla BENEDETTI alla INFOGEST.

Sotto altro profilo, si censura la sentenza per aver ritenuto fittizia l'interposizione della INFOGEST (dato che senza di essa la CIPROS avrebbe pagato alla BENEDETTI un prezzo inferiore), essendo tale assunto in contrasto con la ritenuta congruità del prezzo pagato dalla CIPROS: valutazione che aveva determinato l'assoluzione quanto alla dichiarazione presentata ai fini IRES). 2.4. Violazione di legge con riferimento alla ritenuta sussistenza del dolo specifico. Si censura il richiamo ad un precedente giurisprudenziale in realtà inconferente, perché la BENEDETTI aveva regolarmente fatturato la vendita a INFOGEST e versato la relativa IVA, mentre nel caso di specie era la INFOGEST l'unico soggetto cui poter ascrivere la condotta evasiva, dato che, secondo l'impostazione accusatoria, non aveva in realtà effettuato la prestazione: si evidenzia peraltro che, su di essa, il DI SARTO non aveva alcun potere di controllo.

In tale prospettiva, si censura come inconferente il richiamo all'abbattimento dell'imponibile da parte della CIPROS, e si sottolinea che - alla luce del volume di affari dichiarato da tale società per l'anno 2013, ben superiore a Euro 1.200.000,00 - il dolo specifico non poteva essere desunto dall'importo (sostanzialmente irrilevante) dell'IVA recuperata dall'Agenzia delle Entrate (Euro 75.180,00). 2.5. Vizio di motivazione con riferimento alla ritenuta consapevolezza, in capo al ricorrente, del mancato versamento dell'IVA da parte di INFOGEST.

Si censura il travisamento in cui i giudici di merito erano incorsi, avendo CIPROS fatto riferimento alla visura della camera di commercio e ai rapporti già in essere con il padre del legale rappresentante della INFOGEST, e avendo il ricorrente fornito una propria ricostruzione all'Agenzia delle Entrate nel senso già precisato: documenti non considerati dal giudice di appello.3. Con requisitoria ritualmente trasmessa, il Procuratore Generale sollecita una declaratoria di inammissibilità del ricorso, per il carattere reiterativo delle doglianze formulate in presenza di una "doppia conforme" congruamente motivata, ed in assenza di travisamenti del rilievo denunciabile in caso di conformi decisioni di condanna.

4. Con memoria tempestivamente trasmessa, il difensore replica al P.G. richiamando le considerazioni svolte e producendo la sentenza del Tribunale di Pistoia richiamata nei motivi di ricorso, munita dell'attestazione di irrevocabilità. Con altra memoria, il difensore evidenzia l'infondatezza delle eccezioni di inammissibilità del ricorso, evidenziando l'effettività del travisamento denunciato, l'omessa valutazione di atti ritenuti decisivi, l'illogicità della motivazione adottata in punto di elemento soggettivo. Si deduce conclusivamente, su tali basi, l'intervenuta estinzione del reato per prescrizione.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Come già ricordato nell'esposizione che precede, la sentenza oggetto dell'odierno ricorso ha confermato la condanna del DI SARTO in relazione al residuo delitto di dichiarazione fraudolenta ai fini IVA, per l'anno 2013, a lui ascritto quale legale rappresentante della CIPROS s.r.l. Tale reato era stato contestato con riferimento alle fatture, emesse dalla INFOGEST s.r.I., concernenti la rivendita alla CIPROS delle AIC che la stessa INFOGEST aveva precedentemente acquistato dalla BENEDETTI&CO s.p.a.: fatture registrate nelle scritture CIPROS, e ritenute soggettivamente inesistenti.

Si è visto anche, nella precedente esposizione, che l'impianto accusatorio è stato censurato dalla difesa ricorrente sotto una pluralità di aspetti. In particolare, la prospettazione dell'accusa, imperniata sul carattere fittizio della cessione delle autorizzazioni dalla INFOGEST alla CIPROS, è stata contestata ponendo in evidenza, con i vari motivi di ricorso: l'effettività sia di tale operazione (oggetto delle fatture per cui è causa) sia di quella, precedente, di vendita dalla BENEDETTI alla INFOGEST; la conseguente violazione, da parte dei giudici di merito, della normativa civilistica in tema di trasferimento della proprietà; il mancato apprezzamento della spiegazione alternativa, del tutto fisiologica in ambito commerciale, fornita dal DI SARTO in ordine al duplice passaggio delle autorizzazioni; la conseguente insussistenza del reato anche quanto alla necessaria configurabilità del dolo specifico di evasione; il riscontro offerto, alla ricostruzione difensiva, dalla sentenza di assoluzione emessa dal Tribunale di Pistoia nei confronti del DI SARTO.3.

Tali articolate censure appaiono, ad avviso di questo Collegio, suscettibili di una trattazione congiunta, essendo accomunate da un difetto di specificità rispetto alla "doppia conforme" di condanna. Deve infatti osservarsi che la difesa ricorrente, nel contestare il carattere fittizio del doppio passaggio - la vendita delle AIC dalla BENEDETTI alla INFOGEST era stata seguita, a distanza di poco più di due settimane, dalla rivendita delle medesime autorizzazioni alla CIPROS, la quale aveva corrisposto alla INFOGEST un prezzo maggiorato di circa 86.000 Euro - evita di confrontarsi con una serie di elementi cui i giudici di merito hanno attribuito, tutt'altro che illogicamente, una centrale ed anzi decisiva rilevanza.

Si allude, in primo luogo (cfr. pag. 7 della sentenza impugnata), al fatto che la INFOGEST - risultata priva di dipendenti, sedi secondarie, utenze attive anche presso la sede principale - non aveva mai presentato bilanci né dichiarazioni fiscali, né aveva risposto alle convocazioni degli operanti in sede di verifica tributaria. Tali condizioni, peraltro, non avevano impedito alla INFOGEST di emettere fatture nei confronti di varie società, ed in particolare, nel periodo di interesse per l'odierno procedimento (anni 2012 e 2013), nei confronti delle sole società facenti parte del "gruppo BENEDETTI": la capogruppo BENEDETTI&CO e la CIPROS (oltre ad una terza compagine sociale).

Inoltre, con riferimento a tali due società del gruppo, viene in rilievo non solo il fatto che la CIPROS, ovvero la cessionaria finale delle autorizzazioni, era partecipata al 60% dalla BENEDETTI&CO (originaria cedente), ma anche - ed anzi soprattutto - il fatto che entrambe le società, al momento delle operazioni per cui è causa, erano amministrate dal DI SARIO (cfr. pag. 7, cit.).

4. Appare superfluo sottolineare il dirompente rilievo che tale ultima circostanza viene ad assumere nella prospettiva accusatoria, rendendo addirittura ovvia la conclusione della Corte territoriale, secondo cui "non si comprende (né l'appellante lo allega) quale sia stato il ruolo in concreto svolto dalla INFOGEST, che le ha altresì consentito di conseguire, al momento della rivendita delle AIC, una maggiorazione rispetto al prezzo di acquisto, tanto più che detta società si è frapposta tra due società facenti parte del medesimo gruppo e che, dunque, evitando detta maggiorazione e comunque fissando un prezzo corrispondente all'effettiva utilità della controllata CIPROS, avrebbero potuto eseguire l'operazione senza tale dispendiosa interposizione e realizzando criteri di maggiore economicità" (cfr. pag. 7, cit.).

Non può in astratto escludersi che una doppia operazione, quale quella per cui è causa, possa rispondere ad una qualche logica imprenditoriale-commerciale: è certo però che la difesa ricorrente, nel lamentare il mancato apprezzamento di tale diversa ipotesi ricostruttiva nei termini precedentemente indicati, non poteva in alcun modo esimersi da un preliminare, adeguato confronto con le eclatanti anomalie che connotano la complessiva vicenda, in cui la INFOGEST si è di fatto interposta tra una capogruppo e una controllata (amministrate entrambe da un unico soggetto: il DI SARTO): anomalie che fondano la concorde valutazione dei giudici di merito circa l'inesistenza soggettiva dell'operazione di rivendita dalla INFOGEST alla CIPROS, espressa all'esito di un percorso argomentativo del tutto immune da profili di contraddittorietà o illogicità qui deducibili.

Il ricorso si limita invece a prospettare la plausibilità sul piano commerciale della doppia operazione, lamentandone il mancato apprezzamento, fino a dedurre una violazione delle disposizioni civilistiche da parte delle sentenze di merito in tema di trasferimento della proprietà: peraltro, il mancato confronto con le anomalie "di partenza" impone di ritenere tali doglianze prive della indispensabile specificità. Appare quindi ultroneo soffermarsi sia sulle incerte connotazioni dell'origine della prima cessione (a pag. 15 del ricorso si fa riferimento ad un interesse della BENEDETTI a privarsi di beni immateriali non più di interesse per il proprio portafoglio, mentre a pag. 18 si riporta quanto riferito dal DI SARIO all'Agenzia delle Entrate, secondo cui la decisione della BENEDETTI di cedere le autorizzazioni alla INFOGEST era stata determinata dal "particolare interesse all'acquisto" dimostrato da quest'ultima); sia anche sulla assoluta mancanza di riscontri documentali o testimoniali alla spiegazione fornita in quella sede dal DI SARIO - anch'essa riportata in ricorso (cfr. pag. 19) - circa la ratio della seconda cessione, stando alla quale la CIPROS aveva deciso il riacquisto delle autorizzazioni, a costo di corrispondere un plusvalore alla INFOGEST, essendo venuta a conoscenza dell'intenzione di quest'ultima di cedere le autorizzazioni a società "genericiste" concorrenti, le quali avrebbero senz'altro proceduto ad una revisione al ribasso dei prezzi al pubblico.

5. La mancanza di adeguato confronto con le anomalie di fondo che connotano la duplice operazione, con particolare riguardo alla inconsistenza strutturale della INFOGEST e alla concentrazione nel DI SARIO delle qualifiche di amministratore sia della capogruppo (originaria cedente), sia della controllata (cessionaria finale), impongono di pervenire ad analoghe conclusioni di inammissibilità anche per ciò che riguarda le censure formulate in punto di elemento psicologico. Al di là della citazione giurisprudenziale effettuata, deve invero ritenersi immune da censure qui deducibili la valutazione - operata dalla Corte d'Appello proprio su quegli anomali quanto incontroversi presupposti - in ordine all'essersi il DI SARIO consapevolmente avvalso a fini di evasione, nella dichiarazione presentata quale amministratore della CIPROS, di fatture per operazioni soggettivamente inesistenti: "tenuto conto dei frequenti rapporti tra le società del gruppo BENEDETTI e la INFOGEST (che, lo si ribadisce, negli anni 2012 e 2013 aveva emesso fatture solo nei riguardi delle tre società facenti parte del gruppo e per importi tutt'altro che irrisori), l'odierno appellante doveva essere anche a conoscenza delle caratteristiche della stessa (peraltro agevolmente verificabili data l'assenza di qualsivoglia struttura organizzativa, non avendo peraltro la INFOGEST mai depositato bilanci né presentato dichiarazioni fiscali) e, dunque, volontariamente si è avvalso di una 'scatola vuota' ai fini della predetta interposizione, realizzando in tal modo una evasione di IVA per importi in ogni caso apprezzabili" (cfr. pag. 8 della sentenza impugnata).

6. Occorre conclusivamente osservare che all'assoluzione del BENEDETTI da parte del Tribunale di Pistoia, con la sentenza ormai irrevocabile prodotta in allegato alla memoria conclusiva, non può in alcun modo attribuirsi il rilievo liberatorio - anche solo in una prospettiva di dubbio ragionevole - auspicato dalla difesa ricorrente, che su tali basi ha sollecitato l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione anche del residuo reato ascritto al DI SARIO. È invero evidente, da un lato, che la mancanza di un adeguato confronto con le anomalie già più volte richiamate ha impedito la costituzione di un valido rapporto processuale, impedendo l'apprezzamento di una causa estintiva maturata dopo la pronuncia della sentenza di appello.

D'altro lato, è comunque opportuno evidenziare che, anche volendo in ipotesi prescindere da tale pur assorbente rilievo, emerge dalla sentenza del Tribunale di Pistoia che il DI SARIO era stato tratto a giudizio per i delitti di cui gli agli artt. 2 e 8 d.lgs. n. 74 del 2000, a lui ascritti con esclusivo riferimento ad ulteriori rapporti tra la INFOGEST e la BENEDETTI, senza alcun riferimento alla duplice posizione di amministratore anche della CIPROS, che invece è risultata decisiva nella odierna sede. Deve pertanto ritenersi del tutto irrilevante, ai fini che qui specificamente interessano, il fatto che la spiegazione alternativa in ordine ai rapporti tra la BENEDETTI e la INFOGEST, offerta dal DI SARIO in quel procedimento (comunque relativo a vicende diverse da quella oggetto dell'odierna imputazione), sia stata ritenuta in quella sede meritevole di apprezzamento.

7. Le considerazioni fin qui svolte impongono una declaratoria di inammissibilità del ricorso, e la condanna del DI SARIO al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della Cassa delle Ammende che, tenuto conto della causa di inammissibilità, appare equo determinare in Euro tremila.

P.Q.M.

Dichiara inammissibil