Cassation court dismisses appeal for lack of motivation regarding preventive seizure of storage deposits not challenged.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Procuratore della Repubblica appealed a Catania review court order reducing a preventive seizure, claiming the lower court failed to justify the impeditive seizure of storage deposits. The court found the appeal inadmissible because the review court only annulled the seizure of personal assets, leaving the seizure of the company's storage deposits untouched. Consequently, the prosecutor's complaint regarding the lack of motivation for the storage deposit seizure was deemed irrelevant to the actual grounds of the appeal.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 321 c.p.p.; Art. 600 c.p.p.: An appeal challenging a partial annulment of a preventive seizure is inadmissible if the specific measure alleged to be unmotivated was not the subject of the annulment and thus not under review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
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Generato dall'IATesto completo
iato la seguente SENTENZA Sul ricorso presentato dal Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Catania nel procedimento a carico di Falco Rosario, nato ad Agrigento il 16/06/1976, avverso l’ordinanza del Tribunale del riesame di Catania del 09/10/2024 visti gli atti e il provvedimento impugnato; esaminati i motivi del ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alberto Galanti; lette le conclusioni scritte del Procuratore generale, in persona della D.ssa Valentina Manuali, che ha concluso per l’annullamento con rinvio dell’ordinanza impugnata.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza del 09/10/2024, il Tribunale del riesame di Catania, accogliendo parzialmente il ricorso presentato da Rosario Falco, riduceva il sequestro preventivo del profitto del reato ed annullava nel resto il decreto impugnato.
2. Avverso tale ordinanza propone ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale distrettuale di Catania, lamentando mancanza di motivazione. Ed infatti, il decreto di sequestro preventivo era stato emesso: - ai sensi dell’articolo 321, comma 2, cod. proc. pen., anche per equivalente, in vista della confisca obbligatoria del profitto del reato, per la totalità del profitto a carico di tutti gli indagati; - ai sensi dell’articolo 321, comma 1, quale sequestro impeditivo, in relazione al deposito di stoccaggio del prodotto energetico riconducibile alla società «Falco Carburanti S.r.l.» (legalmente rappresentata da Falco Rosario).
Il Tribunale del riesame, nel procedere alla riduzione del quantum sequestrabile al ricorrente (da € 270.131,24 a € 45.021,87), in applicazione del principio di diritto sancito dalle Sezioni Unite della Cassazione in data 26/09/2024, secondo cui «esclusa ogni forma di solidarietà passiva, la confisca è disposta nei confronti del singolo concorrente limitatamente a quanto dal medesimo concretamente conseguito. Il relativo accertamento è oggetto di prova nel contraddittorio fra le parti. Solo in caso di mancata individuazione della quota di arricchimento del singolo concorrente, soccorre il criterio della ripartizione in parti uguali», ha annullato nel resto il provvedimento impugnato, dimenticando completamente di motivare in relazione al sequestro preventivo impeditivo del deposito di stoccaggio.
RITENUTO IN DIRITTO 1. Il ricorso è inammissibile.
2. A pagina 73 del decreto di sequestro preventivo del 9 settembre 2024, il Giudice per le indagini preliminari disponeva, nei confronti di Rosario Falco, in relazione al capo f), il sequestro preventivo a fini di confisca, fino alla concorrenza di euro 489.787,99 (da € 294.350,70 di Accisa+ € 195.437,29 di I.V.A.). A pagina 76 del decreto, disponeva altresì il sequestro preventivo – tra gli altri – del deposito di stoccaggio di prodotto energetico riconducibile alla società «Falco Carburanti S.r.l.», con sede legale ed amministrativa in Palma di Montechiaro (AG), via Aldo Capitini, 28, e luogo d'esercizio in Palma di Montechiaro (AG), Contrada Senia-Albanazzi s.n.c., esercente l'attività di «Commercio al dettaglio di carburante per autotrazione», Partita I.V.A. 02975380847 - Codice operatore accise AGB00085R - legalmente rappresentata da Falco Rosario.
Riteneva, il GIP, che, «avuto riguardo alla notevole quantità di prodotto petrolifero oggetto di indebita sottrazione alle imposte, alla serialità delle tecniche di frode, afferenti ad attività imprenditoriali, alla professionalità nei metodi di trasporto e stoccaggio, alla pericolosità del contesto di attuazione delle frodi, è concreto e ragionevolmente prevedibile il pericolo che la libera disponibilità dei depositi e dei beni strumentali ivi contenuti, ove lasciata ai rispettivi gestori e titolari o comunque a soggetti loro vicini e fiduciari, possa consentire la rinnovata commercializzazione di prodotto petrolifero con evasione delle accise e delle imposta sul valore aggiunto e comunque senza una piena tracciabilità dell'origine del prodotto petrolifero e persino della sua natura, e, dunque, protrazione dei reati di cui all'art. 40 L. 504/1995 e 8 d.lgs. 74/2000, nonché delle conseguenze dannose degli stessi reati, con compromissione dei beni di interesse pubblico da tutelare.
L’odierno ricorrente, in data 27/09/2024, per il tramite del proprio legale proponeva riesame avverso il «decreto di sequestro preventivo ex art. 321 c.p.p. a carico dei beni intestati al succitato Falco Rosario», chiedendo l’annullamento del provvedimento in relazione ai «beni intestati al Sig. Falco Roberto». Come appare evidente, l’odierno ricorrente non ha inteso impugnare, nella sua qualifica di legale rappresentante della società «Falco Carburanti S.r.l.», il sequestro operato dal GIP nei confronti di detta società, ma esclusivamente la parte del provvedimento che ha sottoposto a sequestro i beni personali dell’indagato.
Non coglie, quindi, nel segno il Procuratore della Repubblica di Catania laddove evidenzia la mancanza di motivazione in relazione al sequestro impeditivo, in quanto l’annullamento disposto dal Tribunale del riesame non concerne, in quanto non oggetto di impugnazione, il sequestro preventivo impeditivo del deposito di stoccaggio di prodotto energetico riconducibile alla società «Falco Carburanti S.r.l.», con sede legale ed amministrativa in Palma di Montechiaro (AG), via Aldo Capitini, 28, e luogo d'esercizio in Palma di Montechiaro (AG), Contrada Senia-Albanazzi s.n.c.. (in relazione al quale è caduta la preclusione cautelare).3.
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile in quanto manifestamente infondato.
4. La presente motivazione viene redatta in forma semplificata ai sensi del decreto n. 68 del 28/4/2016 del Primo Presidente de