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Sentenza — n. 6576/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 6576/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 6576/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza del 30 luglio 2024, il GIP del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione ex artt. 667 e 676 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza con la quale era stata respinta la richiesta di revoca parziale della confisca di somme di denaro, disposta ex artt. 322-ter e 640- quater cod. pen., con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.

Regesto Legislator

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art. 444 cod. proc. pen, art. 666 cod. proc. pen, art. 674 cod. proc. pen, art. 179 cod. proc. pen; Sentenza — n. 6576/2025 — snpen · Corte di Cassazione: La decisione di non procedere alla fissazione della trattazione dell'opposizione in udienza camerale è contraria alla legge processuale. La omessa fissazione dell'udienza camerale da parte del giudice dell'esecuzione deve considerarsi causa di nullità del provvedimento successivamente emesso. Il contraddittorio deve essere assicurato, a tutte le parti, nella opportuna sede processuale nella quale esso è previsto, poiché afferisce alla discussione delle questioni di fatto e di diritto che derivano dall'opposizione proposta avverso il provvedimento emesso. 2.1.

Parole chiave

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rinuncia al dibattimento orale immunità parziale censure procedurali procedura di rivendicazione nel pignoramento provvedimento semplice e adeguato diritto di ottenere una decisione

Disposizioni normative citate

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art. 444 cod. proc. pen
pen., con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.
art. 666 cod. proc. pen
Si è da tempo chiarito, sul punto, che avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione in materia di confisca, emessa irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen.
art. 674 cod. proc. pen
nel corso della quale, nel contraddittorio tra le parti, sarà esaminata l'opposizione avverso il provvedimento emesso ex art. 674 cod. proc. pen.
art. 179 cod. proc. pen
Il provvedimento va annullato con rinvio poiché «in tema di ricorso per cassazione, deve disporsi l'annullamento con rinvio nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio» (Sez.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Iannotta Antimo, nato a Casapulla il 22/07/1967; avverso l'ordinanza del 30/07/2024 del GIP del Tribunale di Napoli Nord; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Alessandro Maria Andronio; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha concluso chiedendo che l'ordinanza impugnata sia annullata senza rinvio, con restituzione degli atti al Tribunale di Napoli Nord.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 30 luglio 2024, il GIP del Tribunale di Napoli Nord, in funzione di giudice dell'esecuzione, ha rigettato l'opposizione ex artt. 667 e 676 cod. proc. pen. avverso l'ordinanza con la quale era stata respinta la richiesta di revoca parziale della confisca di somme di denaro, disposta ex artt. 322-ter e 640- quater cod. pen., con sentenza di applicazione della pena ex art. 444 cod. proc. pen.

2. Avverso l'ordinanza, l'imputato, tramite il difensore, ha proposto ricorso per cassazione, denunciando, con un unico motivo di doglianza, la violazione degli artt. 178, 179, 667 e 666 cod. proc. pen., sul rilievo che l'opposizione era stata decisa senza fissare l'udienza camerale in contraddittorio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato.

2. La decisione di non procedere alla fissazione della trattazione dell'opposizione in udienza camerale è contraria alla legge processuale. La omessa fissazione dell'udienza camerale da parte del giudice dell'esecuzione deve considerarsi causa di nullità del provvedimento successivamente emesso. Il contraddittorio deve essere assicurato, a tutte le parti, nella opportuna sede processuale nella quale esso è previsto, poiché afferisce alla discussione delle questioni di fatto e di diritto che derivano dall'opposizione proposta avverso il provvedimento emesso. 2.1.

Si è da tempo chiarito, sul punto, che avverso l'ordinanza del giudice dell'esecuzione in materia di confisca, emessa irritualmente nelle forme dell'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. ovvero de plano ai sensi del successivo art. 667, comma 4, l'unico rimedio previsto è l'opposizione davanti allo stesso giudice, con la conseguenza che come tale deve riqualificarsi l'eventuale ricorso per cassazione erroneamente promosso (Sez. 1, n. 36231 del 20/09/2007, Brugnami, Rv. 237897; Sez. 3, n. 48495 del 06/11/2013, Gabellone, Rv. 258079; Sez. 3, n. 49317 del 27/10/2015, Clark, Rv. 265538;

Sez. 2, n. 12899 del 31/03/2022, Crea, Rv. 283061). La giurisprudenza di legittimità è costante nell'affermare che la garanzia dell'opposizione è sperimentabile anche quando il provvedimento ablativo è stato disposto all'esito di procedura in contraddittorio, poiché ciò serve ad assicurare in concreto una doppia valutazione nel merito, a garanzia della compatibilità costituzionale del procedimento (Sez. 1, n. 52058 del 10/06/2014, Bimbola, Rv. 261604). 2.2. Del resto, «l'opposizione in sede d'esecuzione non ha in sé natura d'impugnazione, poiché essa consiste in un'istanza diretta al medesimo giudice, allo scopo d'introdurre il contraddittorio tra le parti ed ottenere una decisione più meditata, frutto del dibattito dialettico e, quindi, consapevole di ogni profilo valutabile» (in motivazione:

Sez. U, n. 3026 del 28/11/2001, dep. 2002, Caspar Hawke, Rv. 220577), sicché è essenziale che il contraddittorio sia garantito in tale specifica fase processuale. 2 Asn 3. L'ordinanza impugnata va, dunque, annullata con rinvio al giudice dell'esecuzione, perché provveda a fissare l'udienza camerale ex art. 666 cod. proc. pen. nel corso della quale, nel contraddittorio tra le parti, sarà esaminata l'opposizione avverso il provvedimento emesso ex art. 674 cod. proc. pen. Il provvedimento va annullato con rinvio poiché «in tema di ricorso per cassazione, deve disporsi l'annullamento con rinvio nei casi in cui il provvedimento impugnato sia affetto da nullità assoluta, ex art. 179 cod. proc. pen., per violazione del contraddittorio» (Sez. 1, n. 15636 del 24/01/2023, Rv. 284512;

Sez. 1, n. 21826 del 17/07/2020, Rv. 279397).

P.Q.M.

Annulla l'ordinanza impugnata, con rinvio, per nuovo giudizio, al GIP del Tribunale di Napoli Nord, in