Sentenza — n. 6568/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza in data 8/7/2022 il Tribunale di Trieste ritenne Bombace Francesco responsabile dei reati ascritti ai capi c), d), f), g), n), o), p), q), r), s) dell'imputazione e, unificati i medesimi ex art. 81 cod. pen., concesse le attenuanti generiche, lo condannò alla pena di anni tre di reclusione, oltre pene accessorie. L'ipotesi ricostruttiva delineata dal Tribunale configurava una frode carosello realizzata al fine di evadere l'Iva attraverso interposizione di nove imprese cartiere in favore della ditta individuale Ergo Armonia e della Ergoarmonia S.r.1, gestite da Baiguera Stefano.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 81 cod. pen, artt. 110 cod. pen, art. 63 cod. proc. pen, art. 5 d.lgs. 74/2000, art. 8 d.lgs. 74/2000, art. 9 d.lgs. 74/2000; Sentenza — n. 6568/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Ponendo in ordine logico le questioni sollevate dal ricorso, va osservato che la Corte d'appello ha ritenuto che le deposizioni di Coppola e Burgio, le cui dichiarazioni erano state valorizzate dal Tribunale al fine di dimostrare che la Tecnotrade di Coppola Paolo e la Edil B di Burgio Leonardo erano delle cartiere create da Bombace al fine di consentire alla ditta individuale Ergo Armonia e a Ergoarmonia S.r.l. di sottrarsi al pagamento dell'IVA, erano inutilizzabili erga omnes in quanto assunte in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. essendo i testimoni i "titolari delle cartiere" che, quindi, "risultavano sin dall'origine indagabili sia per l'ipotesi di reato di cui all'art. 8 d.lgs. (...) sia sicuramente per l'art. 5...".
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a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: BOMBACE FRANCESCO nato a SALERNO il 22/11/1976 avverso la sentenza del 04/04/2024 della CORTE APPELLO di TRIESTEvisti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal Consigliere LORENZO ANTONIO BUCCA; uditi il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIULIO MONFERINI che ha chiesto l'annullamento senza rinvio con trasmissione degli atti al P.M. presso il Tribunale di Trieste per i capi c), d) ed e) con rigetto del ricorso per il resto e l'avv.to Angelo Flaccavento, difensore dell'imputato, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza in data 8/7/2022 il Tribunale di Trieste ritenne Bombace Francesco responsabile dei reati ascritti ai capi c), d), f), g), n), o), p), q), r), s) dell'imputazione e, unificati i medesimi ex art. 81 cod. pen., concesse le attenuanti generiche, lo condannò alla pena di anni tre di reclusione, oltre pene accessorie. L'ipotesi ricostruttiva delineata dal Tribunale configurava una frode carosello realizzata al fine di evadere l'Iva attraverso interposizione di nove imprese cartiere in favore della ditta individuale Ergo Armonia e della Ergoarmonia S.r.1, gestite da Baiguera Stefano.
Bombace fu quindi ritenuto responsabile di: concorso nel reato di dichiarazione fraudolenta mediante l'utilizzo di fatture soggettivamente inesistenti in relazione alle dichiarazioni Iva di Ergo Armonia relative agli anni 2015 (capo c), 2016 (capo d) e 2017 (capo e) e di Ergoarmonia S.r.l. in relazione all'anno 2017 (capo f); dei reati di cui agli artt. 110 cod. pen. e 8 d.lgs. 74/2000 perché aveva concorso con Baiguera e con altri nell'emissione delle fatture per prestazioni inesistenti da parte dell'impresa Edil B di Burgio Leonardo in favore di Ergoarnnonia S.r.l. per un importo imponibile di C 267.512,97 ed IVA per C 48.240,04 fino al 9.1.2018 (capo 9); dei delitti di cui agli artt. 110 cod. pen. e 5 d.lgs. 74/2000 per aver, in concorso con Baiguera ed altri soggetti, quali Giani e Molè, al fine di evasione, omesso la presentazione della dichiarazione IVA relativa alle imprese:
IT Distribution di Forzese Cinzia per gli anni 2015 (capo n) e 2016 (capo p); Tecnotrade di Coppola Paolo per gli anni 2015 (capo o), 2016 (capo q) e 2017 (capo r); EdilB di Burgio Leonardo per l'anno 2017 (capo s). In particolare, secondo l'ipotesi recepita dal Tribunale, Baiguera, quale amministratore di fatto della ditta individuale Ergo Armonia e di Ergoarmonia S.r.l., aveva gestito i rapporti con i fornitori comunitari e con le cartiere mentre Bombace aveva reperito i prestanome da far figurare come amministratori delle cartiere, ossia Forzese Cinzia, per la ditta IT Distribution, Coppola Paolo, per Tecnotrade di Coppola Paolo, e Burgio Leonardo per Edil B, nonché gestito le ditte individuali e consentito il trasferimento all'estero a favore dei concorrenti Giani e Molè dei proventi dei reati.
2. Con sentenza in data 4/4/2024 la Corte d'appello di Trieste, in parziale riforma della sentenza appellata, riqualificò i capi c), d) ed e) ai sensi dell'art. 5 d. Igs. 74/2000 e rideterminò la pena in anni due e mesi sette di reclusione revocando interdizione temporanea dai pubblici uffici con conferma nel resto.
3. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per Cassazione, Bombace a mezzo del difensore di fiducia denunciando, con il primo motivo, la violazione di legge sostanziale in relazione agli articoli 2, 5 e 8 del d.lgs. 74/2000 per contrasto con gli artt. 110 cod. pen. e 9 del citato d.lgs. nonché il deficit di motivazione. Si assume che le deposizioni dei testi Forzese, Coppola e Burgio erano inutilizzabili per violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. commi 1 e 2 e, comunque, inattendibili e, quindi, in forza delle dichiarazioni rese dai testi Argenti, Pastore e dall'imputato in procedimento connesso Molé, non poteva che pervenirsi alla conclusione che Bombace era rimasto estraneo alla frode carosello che era stata gestita da Baiguera, da una parte, e Molé e Giani, dall'altra, con conseguente insussistenza del concorso di Bombace nei reati di cui ai capi c), d),e) e f).Si deduce ancora che con uno specifico motivo di appello era stato sottolineato che il ruolo di procacciatore dei soggetti da far figurare quali amministratori delle cartiere, attribuito sin dall'ordinanza di custodia cautelare a Bombace, non giustificava la sua individuazione quale concorrente dei reati di cui agli artt. 2, 5 e 8 d.lgs. 74/2000 non essendo emersi collegamenti fra Bombace e Ergo Armonia o Ergoarmonia S.r.l. o Baiguera ed avendo: la teste Argenti, dipendente di Ergoarmonia, dichiarato che, in un'occasione, si era rivolta a tale Federico per richiedere una fattura mancante; le testi Argenti e Pastore, altra dipendente di Baiguera, dichiarato di non aver mai conosciuto Bombace e di non averlo mai visto in azienda; l'imputato in procedimento connesso Molè dichiarato che aveva lui stesso inoltrato gli ordini di acquisto dei prodotti provenienti da Ergo Armonia e da Ergoarmonia ai fornitori tedeschi ed emesso le fatture intestate alla IT Distribution, alla Tecnotrade e alla Edil B in favore di Ergo Armonia e Ergoarmonia compilando dei format predisposti da "Alessandro Giani, alias Luca Borghesi" il quale gestiva anche i conti correnti sui quali venivano accreditati da Baiguera i fondi da utilizzare per i pagamenti ai fornitori.
Tali risultanze, chiaramente dimostrative dell'insussistenza di un contributo fornito da Bombace all'illecita detrazione, nelle dichiarazioni di Ergo Armonia ditta individuale e Ergoarmonia S.r.l., dell'IVA esposta nelle fatture emesse dalle cartiere, ad avviso della difesa, erano state ignorare dalla Corte territoriale. In relazione ai reati di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, si lamenta che la Corte territoriale si era limitata a configurare la responsabilità di Bombace come concorrente morale senza però precisare in cosa fosse consistito l'apporto dato dell'imputato alla commissione dei reati, non potendo a tal fine assumere rilevo le dichiarazioni di Coppola e di Burgio, ritenute inutilizzabili.
Si deduce ancora che: Bombace non aveva mai ammesso di aver reclutato Burgio; le dichiarazioni rese da Forzese risultano del tutto irrilevanti ai fini della configurazione del delitto, non avendo la donna sostenuto che l'imputato l'avesse istigata a non presentare la dichiarazione annuale. In relazione al reato di cui all'art. 8 d.lgs. 74/2000, la difesa ribadisce che per effetto della ritenuta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese da Burgio e dell'insussistenza di contatti fra Bombace e Baiguera mancava qualunque prova del collegamento fra Bombace e le fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Edil B di Leonardo Burgio per cui la conferma da parte della Corte territoriale del giudizio di responsabilità in relazione al capo g) non risultava aderente alle risultanze probatorie acquisite.
4. Con il secondo motivo, si denuncia la violazione degli artt. 125, 192, 521 e 546 cod. proc. pen. per aver la Corte territoriale riqualificato i fatti contestati ai capi c), d) ed e) ai sensi dell'art. 5 d.lgs. 74/2000 ritenendo che le dichiarazioni IVA di Ergo Armonia relativa agli anni 2015, 2016 e 2017, non essendo state tempestivamente presentate, non potessero assumere rilevanza ai sensi dell'art. 2 del d.lgs., così come eccepito dalla difesa, ma ritenendo integrato il differente reato di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000, mai contestato a Bombace.
Si deduce che: la condotta ritenuta è di natura omissiva a fronte di quella commissiva contestata; il reato ritenuto differisce rispetto a quello contestato per il momento di consumazione, per la previsione di una soglia di punibilità e per l'elemento soggettivo; indefinito era rimasto l'apporto morale dato dall'imputato alla commissione del reato ritenuto. Tali differenze e lacune argomentative imponevano, ad avviso del ricorrente, l'annullamento dei capi della sentenza relativi alle condotte contestate alle lettere c), d) ed e) dell'imputazione.
5. Con il terzo motivo, si denuncia la violazione dell'art. 9 d.lsg 74/2000 nonché il difetto di motivazione in relazione ai reati di cui ai capi c), d),e) e f). Si assume che, a fronte di un compendio probatorio dal quale emergeva solamente che Bombace si era limitato a reperire i prestanome cui imputare le cartiere senza intrattenere rapporti con Ergo Armonia o Ergoarmonia, il concorso di Bombace nei reati di cui agli artt. 8 e 2 d.lgs. 74/2000 trovava ostacolo nella previsione dell'art. 9 d.lgs. 74/2000. Si precisa, anche, che inconferente era il richiamo, fatto dalla Corte territoriale, alla sentenza della Cassazione n. 35279 del 2013, in quanto l'insussistenza di rapporti fra Bombace e Baiguera impediva di configurare la "fitta rete di collegamenti tra coloro che si erano resi responsabili dell'illecita lievitazione dei costi dei diritti televisivi" valorizzata nella pronuncia per escludere l'applicazione dell'art. 9 d.lgs. 74/2000.
Si aggiunge, altresì che l'estraneità di Bombace "rispetto al ...meccanismo fraudolento" emergeva con evidenza dalle dichiarazioni di Mulè il quale aveva sostenuto che, quando aveva iniziato a lavorare con Giani, Ergo Armonia e Ergoarmonia S.r.l. già operavano avvalendosi di cartiere, diverse dalle ditte individuali che molto tempo dopo Bombace avrebbe reperito, per poter illecitamente sottrarsi al pagamento dell'IVA e che erano stati lui e Giani a gestire i rapporti fra Baiguera e i fornitori di Ergo Armonia e Ergoarmonia S.r.l..
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato nei limiti di cui oltre.
1. Ponendo in ordine logico le questioni sollevate dal ricorso, va osservato che la Corte d'appello ha ritenuto che le deposizioni di Coppola e Burgio, le cui dichiarazioni erano state valorizzate dal Tribunale al fine di dimostrare che la Tecnotrade di Coppola Paolo e la Edil B di Burgio Leonardo erano delle cartiere create da Bombace al fine di consentire alla ditta individuale Ergo Armonia e a Ergoarmonia S.r.l. di sottrarsi al pagamento dell'IVA, erano inutilizzabili erga omnes in quanto assunte in violazione dell'art. 63 cod. proc. pen. essendo i testimoni i "titolari delle cartiere" che, quindi, "risultavano sin dall'origine indagabili sia per l'ipotesi di reato di cui all'art. 8 d.lgs. (...) sia sicuramente per l'art. 5...".
La Corte d'appello ha ritenuto, però, di non doversi discostare dalla ricostruzione cui era pervenuto il Tribunale in relazione ai rapporti fra Bombace e le due cartiere sopra indicate, sostenendo che, anche espungendo dal compendio probatorio le dichiarazioni di Coppola e Burgio, il ragionamento probatorio conservava la sua validità risultando sufficiente l'apporto conoscitivo fornito dall'interrogatorio di Bombace, dal sequestro al medesimo di una carta di credito intestata a Coppola e dall'esame dell'imputato in procedimento connesso Molè.
Molè - come rivela lo stralcio dell'esame del 30/9/2019 inserito a pag. 10 della sentenza del Tribunale- sostenne che "il signor Bombace ha fornito IT Distribution di Cinzia Forzese, Tecnotrade di Paolo Coppola e Edil B di Leonardo Burgio". 1.a Orbene, in relazione alla Tecnotrade di Coppola Paolo, effettivamente, come sostenuto dalla Corte territoriale, le accuse di Molè trovano riscontyo nelle convergenti ammissioni di Bombace che, come è dato evincere dalla sentenza del Tribunale, che riporta ampi passi dell'interrogatorio, ha riconosciuto di aver proposto a Coppola "di intestarsi una partita IVA" in modo da creare una ditta individuale che potesse essere coinvolta "nel discorso delle fatturazioni intracomunitarie utilizzando società di comodo", e nel sequestro della carta di credito intestata a Coppola, sulla quale, secondo quanto dichiarato da Bombace, veniva a lui corrisposto il compenso mensile di € 1.200,00 che i gestori delle frodi carosello gli riconoscevano. 1.b In relazione alla Edil B di Burgio, invece, la sentenza impugnata non indica le risultanze istruttorie che assurgono a riscontri estrinseci delle dichiarazioni di Molè relative al reperimento, da parte di Bombace, della ditta individuale di Burgio Leonardo quale cartiera messa a disposizione di Giani e all'attività svolta da Bombace quale canale di collegamento fra Giani e Burgio.
L'inutilizzabilità della deposizione di Burgio, dichiarata dalla Corte distrettuale, lascia, nella trama argomentativa della sentenza impugnata, le accuse di Molè relative alla Edil B di Burgio Leonardo prive di riscontri estrinseci e, conseguentemente, comporta una frattura decisiva nel processo inferenziale che ha portato la Corte d'appello ad attribuire a Bombace i reati contestati ai capi g), s) e f), limitatamente alla fattura della predetta ditta individuale. In relazione ai capi relativi a tali ipotesi di reato, quindi, la sentenza va annullata con rinvio degli atti ad altra Sezione della Corte d'appello di Trieste.
2. Seconda questione da esaminare è il ruolo svoto da Bombace in relazione alle fatturazioni per operazioni inesistenti della Tecnotrade di Coppola Paolo e della IT Distribution di Forzese Cinzia.Il primo motivo del ricorso assume che l'imputato non poteva essere chiamato a rispondere dell'utilizzazione delle fatture per operazioni inesistenti da parte di Ergo Armonia e di Ergoarmonia S.r.l. o dell'omessa presentazione della dichiarazione IVA da parte della ditta individuale di Baiguera o dei reati di omessa dichiarazione relativi alle cartiere in quanto si era limitato a "procacciare" due o tre soggetti "disposti a intestarsi imprese individuali destinate a vivere solo sulla carta nonché ad aprire conti correnti intestate a tali imprese". 2.a Sennonchè non è questo il ruolo che le sentenze di primo e secondo grado attribuiscono all'imputato.
Il Tribunale ha sostenuto che dietro alle imprese individuali di Burgio, Coppola e Forzese vi era Bombace che "di fatto le aveva costituite e le aveva anche gestite, da solo ovvero in concorso con altri soggetti". Tale conclusione, in relazione alla Tecnotrade e alla IT Distribution, è stato fondato dal Tribunale sulle dichiarazioni di Molè e di Forzese. Molè, si legge a pag. 10 della sentenza, dichiarò che Giani contattata "tutti i giorni il sig. Bombace" dicendogli "quale conto dovevano aprire, quante carte occorrevano, quanto dovevano percepire i prestanome, le modalità di spedizione ...l'accesso al conto, il token, e le carte".
Forzese sostenne che non aveva mai gestito la IT Distribution, che era convinta che fosse inattiva e che tutto quello che riguardava la ditta era stato consegnato a Bombace che si era avvalso di un commercialista di Comiso per la gestione degli adempimenti burocratici (pag. 9 della sentenza). Il Tribunale, opportunamente, valorizza in chiave accusatoria anche l'interrogatorio dell'imputato avendo Bombace non soltanto ammesso che era al corrente che i prestanome che avrebbe reperito sarebbero stati impiegati nel "discorso delle fatturazioni intracomunitarie utilizzando società di comodo" ma anche confermato che riceveva una retribuzione mensile per l'attività svolta.
Ed effettivamente, se il contributo dell'imputato si fosse esaurito nel mettere in contatto Forzese e Coppola con Giani e Mulé, non è dato comprendere la ragione del compenso mensile percepito. Le conclusioni cui perviene il Tribunale in ordine alla rilevanza penale della condotta di Bombace sono del tutto consequenziali rispetto agli elementi probatori valorizzati e possono essere così sintetizzate: dietro le ditte individuali Tecnotrade di Coppola Paolo e IT Distribution di Forzese Cinzia vi era Bombace. i reati coinvolgenti le predette ditte individuali dovevano essere attribuiti a Bonnbace che aveva costituito la Tecnotrade e la IT Distribution proprio allo scopo di permettere a Baiguera di evadere le tasse e che, per effetto dei rapporti con Giani e della gestione dei conti correnti intestati ai prestanome, aveva consapevolezza degli obblighi dichiarativi relativi alle predette imprese individuali e alla rilevanza penale della loro violazione.La ricostruzione del Tribunale risulta in linea con il consolidato indirizzo di questa Corte in materia di amministratore di fatto che ritiene quale destinatario dell'obbligo la cui violazione viene assoggettata a sanzione penale l'effettivo titolare della gestione della società dovendo rispondere a titolo di concorso l'amministratore di diritto ( fra le tante Sez. 3, n. 1722 del 25/9/2019, Canali;Sez. 3, n. 38780 del 14/5/2015, Biffi, Rv. 264971 - 01;
Sez. 3, n. 25809 del 27/3/2013, Antonini). Tale orientamento costituisce "il recepimento sul piano positivo del cosiddetto criterio funzionalistico o dell'effettività in forza del quale il dato fattuale della gestione sociale deve prevalere sulla qualifica formalmente rivestita ovviamente quando alla qualifica non corrisponda l'effettivo svolgimento delle funzioni proprie della qualifica" (Sez. 3, n. 36619 dell'11/6/2019, Desideri). Principi del tutto simili sono stati affermati, in relazione alla persona fisica che svolga attività imprenditoriale avvalendosi di prestanome, sia dalla giurisprudenza (Sez. 3, n. 38788 del 23/6/2015;
Sez. 3, n. 20050 del 16/3/2022, Cristodaro) che dalla dottrina. 2.b Concorda con la posizione di prestanome di Forzese e Coppola anche la Corte d'appello che, al pari del Tribunale, riconduce "le cartiere a Bombace". Il ruolo di imprenditore occulto, però, che nella trama della sentenza appellata fondava la responsabilità per i reati di cui all'art. 5 d.lgs. 74/2000 contestati ai capi n), o), p), q) e r), non viene più valorizzato nel ragionamento probatorio sviluppato nella sentenza impugnata. La Corte distrettuale, infatti, ha confermato la condanna per tali delitti ma attribuendo a Bombace il ruolo di concorrente morale per aver istigato o rafforzato il proposito criminale del soggetto obbligato.
Lo sforzo argomentativo della Corte territoriale, che rievoca, sia pure implicitamente, da una parte, l'incompatibilità della funzione assolta dalle ditte individuali con gli obblighi dichiarativi rimasti inevasi e, dall'altra, l'attività determinatrice dell'imputato, che aveva indotto Forzese e Coppola, a fronte di una contenuta remunerazione, a fare da paravento all'attività delittuosa gestita da Giani, è però ultroneo risultando il ruolo svolto dall'imputato nelle cartiere, riconosciuto anche dal giudice di appello, sufficiente a giustificare l'attribuzione, per quanto già detto, dei reati in esame a Bombace.
La mancata specificazione delle forme di estrinsecazione del concorso morale lamentata in ricorso, pertanto, non è decisiva risultando il ruolo di gestore delle cartiere svolto da Bombace sufficiente a sorreggere la decisione contestata. Non è, quindi, ravvisabile alcuna violazione di legge o vizio motivazionale nel giudizio di responsabilità cui sono pervenuti i giudici di merito in relazione ai reati innanzi indicati. In ordine a tali capi, pertanto, il ricorso va rigettato.
3. Venendo, quindi, al contestato concorso di Bombace nell'utilizzazione delle fatture da parte di Ergo Armonia ditta individuale (capi c), d), ed e)) e Ergoarmonia S.r.l. (capo f), la sentenza impugnata recepisce il costante orientamento di legittimità secondo il quale "In tema di reati tributari, è configurabile il concorso nel reato di cui all'art. 2 D.Lgs. n. 74 del 2000 di coloro che - pur essendo estranei e non rivestendo cariche nella società a cui si riferisce la dichiarazione fraudolenta - abbiano, in qualsivoglia modo, partecipato a creare il meccanismo fraudolento che ha consentito all'amministratore della società, sottoscrittore della predetta dichiarazione, di avvalersi della documentazione fiscale fittizia, non ostando a ciò la natura istantanea del reato (Sez. 3, n. 14497 del 18/10/2016 (2017 ), Miccini, Rv. 269392 - 01;
Sez. 3, n. 14815 del 30/11/2016 (dep.2017 ), Palmiero, Rv. 269650 - 01; Sez. 3, 38126 del 6/6/2024, Amore). Non si ravvisa, pertanto, nel ragionamento probatorio fondante il giudizio di responsabilità relativo al capo f) alcuna discrasia, tanto meno manifesta, risultando essenziale per l'attuazione della frode carosello che ha permesso l'evasione dell'IVA da parte della Ergoarmonia S.r.l. il contributo assicurato dall'imputato mediante la fattura emessa dalla Tecnotrade di Coppola Paolo per l'imponibile di € 3.344.020,59, ditta che era stata creata ed era sotto il controllo di Bombace.
In ordine a tale capo, pertanto, limitatamente all'utilizzo della fattura della Tecnotrade, il ricorso va rigettato.
4. Venendo ai reati contestati ai capi c), d) ed e), una volta accertato che le dichiarazioni di Ergo Armonia erano state inoltrate oltre il novantesimo giorno dalla scadenza del termine per la presentazione della dichiarazione annuale previsto dalla legge tributaria, per cui non era più configurabile il delitto di cui all'art. 2 d.lgs. 74/2000, le condotte contestate, non risultando più applicabile l'art. 9 d.lgs. 74/2000, avrebbero dovuto essere sussunte nella previsione dell'art. 8 del predetto d.lgs. Secondo il prevalente orientamento di legittimità, infatti, il regime derogatorio dell'art. 9 presuppone la necessaria coesistenza di due distinte condotte criminose, perfette nei rispettivi elementi costitutivi, ossia l'emissione di una fattura per operazioni inesistenti e l'effettiva consumazione del reato di dichiarazione fraudolenta mediante false fatture, penalmente rilevante ai sensi dell'art. 2 d.lgs. 74/2000 (Sez. 3, n. 14862 del 17/03/2010, Perconti, Rv. 246967 - 01;
Sez. 3, n. 41124 del 22/05/2019, Grossi, Rv. 277978 - 01). La Corte territoriale, discostandosi dall'indirizzo appena richiamato, ha, invece, configurato il delitto di omessa dichiarazione e condannato Bombace quale concorrente. E', però, indubbio che l'art. 2 e l'art. 5 del d.lgs. 74/2000 delineano due differenti modelli tipici e preselezionati di aggressione al bene giuridico tutelato dal d.lgs, ossia il dovere di ciascuno di concorrere alle spese pubbliche, che si distinguono per l'elemento oggettivo, rappresentando, il reato di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti, un reato commissivo mentre, la condotta sanzionata dall'art. 5, una tipica ipotesi di reato omissivo proprio.
Né la configurazione dell'eccepita nullità, derivante dalla violazione del principio di correlazione fra accusa e sentenza, trova ostacolo nel fatto che la differente ipotesi delittuosa aveva trovato causa nel motivo di appello che aveva dedotto che le dichiarazioni fraudolente contenenti gli elementi passivi fittizi documentati dalle fatture emesse dalle cartiere dovevano ritenersi come non presentate. L'argomento difensivo, infatti, mirava a ottenere l'assoluzione dell'imputato dai reati di infedele dichiarazione contestati e non investiva i profili relativi al contributo dato da Bombace al reato poi ritenuto in ordine al quale, quindi, la difesa non ha avuto modo di interloquire.
La sentenza impugnata, in relazione ai capi c), d) ed e), va quindi annullata senza rinvio con trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trieste per l'ulteriore corso.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata relativamente ai capi c), d) ed e) dell'imputazione con trasmissione degli atti al Pubblico Ministero pr