Cassation annuls preventive seizure due to insufficient motivation regarding risk of debt guarantee loss.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation annulled the preventive seizure order and the lower court's integration of the judge's report. The applicant argued the seizure lacked proper justification because the judge relied solely on the high value of confiscable debts without specific reasoning. The Court held that a generic reference to debt amounts is insufficient to prove the risk of losing guarantees, mandating a detailed explanation.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 309, 324 c.p.p.; Art. 606 c.p.p.: When a preventive seizure order lacks specific motivation regarding the risk of guarantee loss, the lower court cannot integrate the reasoning, and the measure must be annulled.
Parole chiave
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: CORRADINO MICHELE nato a GRAVINA DI PUGLIA il 19/04/1956 avverso l'ordinanza del 16/07/2024 del Tribunale di Roma udita la relazione svolta dal Consigliere Lorenzo Antonio Bucca; lette le conclusioni del PG Giulio Monferini che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso e dell'avv.to Arcangela Campilongo, difensore di Corradino Michele che ne ha chiesto l'accoglimento.
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza in data 16/7/2024 il Tribunale del Riesame di Roma confermò il decreto di sequestro preventivo adottato dal GIP del Tribunale di Civitavecchia il 10/6/2024 nei confronti di Corradino Michele, indagato per i reati di cui agli artt. 2 e 10 quater d. Igs. 74/2000.
2. Avverso il decreto ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del difensore, Corradino che, con unico motivo, deduce la "violazione degli artt. 125, 309 comma 9 e 324 comma 7 in relazione all'art. 606 lett.
c) cod. proc. pen." eccependo la nullità del decreto di sequestro preventivo e, conseguentemente, dell'ordinanza del Tribunale del Riesame. Si deduce che: il GIP aveva sostenuto che vertendosi in tema di confisca obbligatoria, ogni valutazione in ordine al periculum in mora era "ultronea" per poi aggiungere che, comunque, in "considerazione dell'ingente ammontare dei debiti erariali", vi era il fondato timore che nelle more del giudizio potessero "venire a mancare le garanzie del credito"; I dinanzi al Tribunale del riesame era stato eccepito, con riferimento al sequestro finalizzato alla confisca obbligatoria, che la motivazione del GIP era mancante, laddove si sosteneva che non era necessario "alcuno sforzo" argomentativo, e apparente, laddove si giustificava il vincolo con la possibilità di dispersione delle garanzie del credito, in quanto fondata "su un indicatore (debito erariale=entità profitto confiscabile) ritenuto da tempo non sufficiente per legittimare la misura in essere" e, comunque, priva delle necessarie specificazioni, avendo il decreto attinto il patrimonio di differenti persone fisiche e di tre differenti società; il Tribunale del riesame aveva ritenuto che la motivazione del GIP, in relazione all'esigenza di impedire che nelle more del giudizio potessero venir meno le garanzie dei crediti, era insufficiente e non apparente e, quindi, aveva proceduto alla sua integrazione; tale conclusione non teneva conto del consolidato orientamento di legittimità secondo il quale "una motivazione che si fondi unicamente sull'...entità delle somme confiscabili rispetto a garanzie patrimoniali dei soggetti colpiti dalla misura è da considerarsi apparente e non insufficiente" (Sez. 4, n. 14047 del 13/2/2023); la nullità del decreto di sequestro per mancanza di motivazione in relazione al periculum non avrebbe consentito l'esercizio del potere di integrazione cui si era avvalso il Tribunale.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
1. Il decreto adottato dal GIP del Tribunale di Civitavecchia in data 10/6/2024 dispose: "il sequestro diretto e impeditivo dei crediti d'imposta non ancora utilizzati" vantati da tre distinte società, A.C. Group S.r.l., My S.r.l. e Corradino Immobiliare S.r.l.; "il sequestro indiretto, finalizzato alla confisca diretta e per equivalente, di quelli già utilizzati che costituiscono prodotto dai reati di cui all'articolo 10 quater d.lgs. 74/2000", stimati in C 728.919,39 per A.C. Group S.r.l. e in C 344.049,62 per MY S.r.l.; "il sequestro finalizzato alla confisca diretta e per equivalente del profitto dei reati cui all'art. 2" del d.lgs. citato, stimato in:
C 690.000,00 per AC Group S.r.l., C 78.200,00 per Corradino Immobiliare S.r.l. ed C 598.000,00 per My S.r.l. In relazione al sequestro del prodotto e del profitto dei reati di cui agli artt. 10 quater e 2 d.lgs. 74/2000, il decreto giustificava la misura ablativa con la motivazione di seguito riportata: "...trattandosi di confisca obbligatoria, ogni valutazione sul periculum in mora che giustifica l'apposizione del vincolo appare ultronea. Ad ogni buon conto, tenuto conto dell'ingente ammontare dei debiti erariali, può fondatamente ritenersi che, in difetto di idonea misura cautelare, nelle more del giudizio possano venire a mancare le garanzie del credito".
2. Con il ricorso in valutazione Corradino Michele eccepisce la nullità del decreto di sequestro sostenendo che il sequestro finalizzato alla confisca era privo di motivazione. 01.Non viene, quindi, attinto dalle doglianze difensive il capo del decreto che ha disposto il sequestro "impeditivo" dei crediti di imposta aventi cod. 6937 e 6869, tutt'ora presenti nei cassetti fiscali della A.C. Group S.r.l., della Corradino Immobiliare S.r.l. e della My S.r.l.
3. Tanto precisato, la valutazione delle doglianze difensive non può che muovere dai principi enunciati dalla Sezioni Unite nella sentenza n. 36959 del 24/06/2021, Ellade, Rv. 281848 - 01. La sentenza ha precisato che "il provvedimento di sequestro preventivo di cui all'art. 321, comma 2, cod. proc. pen., finalizzato alla confisca di cui all'art. 240 cod. pen., deve contenere la concisa motivazione anche del "periculum in mora", da rapportare alle ragioni che rendono necessaria l'anticipazione dell'effetto ablativo della confisca rispetto alla definizione del giudizio, salvo restando che, nelle ipotesi di sequestro delle cose la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisca reato, la motivazione può riguardare la sola appartenenza del bene al novero di quelli confiscabili "ex lege". È evidente che il presupposto in esame non può che riguardare il pericolo di dispersione del bene prima del giudizio.
4. Da tale principio il decreto del GIP del Tribunale di Civitavecchia si discosta allorquando sostiene che, vertendosi in tema di beni suscettibili di confisca obbligatoria, non è necessaria alcuna motivazione in relazione al periculum in mora. I beni sottoposti a vincolo, infatti, non rientrano fra quelli la cui fabbricazione, uso, porto, detenzione o alienazione costituisce reato per cui il provvedimento di sequestro avrebbe dovuto spiegare le ragioni che giustificavano l'anticipazione dell'effetto ablativo. Con riferimento, poi, al rilievo dato all'ammontare del debito, questa Corte ha ripetutamente sostenuto che il riferimento all'incapienza del patrimonio del soggetto colpito rispetto all'entità del debito tributario o, comunque, al valore sino al quale la confisca dovrebbe operare non costituisce argomento idoneo a soddisfare l'obbligo motivazionale di cui il giudice risulta gravato.
Si segnalano in tal senso: Sez. 3, n. 31025 del 6/4/2023, Benzoni, Rv. 285042 01, secondo cui in tema di sequestro preventivo finalizzato alla confisca per equivalente del profitto del reato, è illegittimo il provvedimento di sequestro che non contenga una, sia pur concisa, motivazione circa la ritenuta sussistenza del "periculum in mora", anche nel caso in cui il patrimonio del soggetto passibile di ablazione sia di consistenza inferiore alla somma sino alla cui concorrenza questa dovrebbe operare, non coincidendo il suo presupposto applicativo con quello della mancanza/insufficienza della garanzia patrimoniale, previsto per solo il sequestro conservativo;
Sez. 3, n. 47914 del 18/10/2023, Galafati che precisa, con riferimento al sequestro di denaro e al pericolo di dispersione delle garanzie, che "la maggiore o minore solidità patrimoniale del soggetto destinatario della misura è elemento da tenere in debita considerazione... nel giudizio in esame... [in quanto ] se appare logicamente predicabile - anche qui, senza che se ne possa però trarre una regola assoluta - che la consistenza e solidità del patrimonio del soggetto passibile di confisca ragionevolmente riduce il pericolo di dispersione dei beni e valori confiscabili (si pensi a patrimoni e/o redditi in misura largamente superiore all'importo assoggettabile ad ablazione), [ma] non si può invece ritenere che, a fronte della titolarità di un patrimonio inferiore a quello suscettibile di confisca, il periculum in mora sia per ciò solo esistente, così da esonerare il giudice della cautela dall'obbligo di rendere la necessaria motivazione";
Sez. 6, n. 43552 del 4/10/2023, Bibbiano, che statuisce che l'obbligo di motivazione non è soddisfatto dalla generica affermazione secondo cui "la misura è strumentale ad impedire il depauperamento del patrimonio societario".
5. Venendo al decreto del GIP, deve concludersi che la misura ablativa ha trovato giustificazione in un apparato argomentativo privo dei requisiti minimi di coerenza, completezza e ragionevolezza necessari a spiegare le ragioni per le quali si riteneva indispensabile l'anticipazione dell'effetto ablativo nelle more del giudizio (Sez. U, n. 25932 del 29/05/2008, Ivanov, Rv. 239692; Sez.2, n.18951 del 14/03/2017, Napoli, Rv. 269656; Sez.6, n. 6589 del 10/01/2013, Gabriele, Rv. 254893), con conseguente illegittima integrazione della motivazione ad opera del Tribunale.
6. Costituisce, infatti, espressione di un consolidato orientamento di legittimità il principio secondo cui l'omissione assoluta, nel decreto di sequestro preventivo, di motivazione in ordine al periculum in mora non consente al Tribunale di esercitare i poteri di correzione e rettifica attribuitigli dall'art. 309 cod. proc. pen. richiamato dall'art. 324 cod. proc. pen. (Sez. U, n. 18954 del 31/03/2016, Capasso, Rv. 266789 - 01; Sez. 3, n. 23400 del 14/2/2024, Urbani. Rv. 286545- 01; Sez. 3, n. 3038 del 14/11/2023, dep. 2024, Emme Ci Tre X, Rv. 285747 - 01; Sez. 6, n. 10590 del 13/12/2017, dep. 2018, Liccardo, Rv. 272596 - 01).
7. Essendo stata eccepita dinanzi al Tribunale la nullità del decreto di sequestro per la mancanza assoluta di motivazione in punto di periculum in mora (Sez. 3, n. 23400 del 14/2/2024, Urbani, Rv. 286545 - 01) vanno annullati senza rinvio l'ordinanza impugnata e il decreto del GIP del Tribunale di Civitavecchia in data 10/6/2024 limitatamente al sequestro di denaro o beni mobili o immobili nella disponibilità di Corradino Michele e va ordinata la restituzione all'avente diritto di quanto sequestrato.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché il decreto di sequestro del GIP del Tribunale di Civitavecchia del 10/6/2024 nei confronti di Corradino Michele e ordina il dissequestro e la restituzione all'avente diritto di quanto in sequestro. Manda alla cancelleria per l'immediata comunicazione al Procuratore