Sentenza — n. 5841/2025 — snpen · Corte di Cassazione
Sintesi Legislator
Generato dall'IACon sentenza del 15/2/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona dichiarava Luigia Michela Epis colpevole del reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e la condannava - con rito abbreviato - alla pena di 4 giorni di arresto e 860 euro di ammenda.
Regesto Legislator
Generato dall'IAart. 25 cod. pen; Sentenza — n. 5841/2025 — snpen · Corte di Cassazione: ulteriore riduzione per la scelta del rito abbreviato a 4 giorni di arresto e 860 euro di ammenda. Così da pervenire ad una pena detentiva inferiore al limite minimo assoluto di 5 giorni, di cui all'art. 25 cod. pen.
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la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia nel procedimento a carico di Epis Luigia Michela, nata ad Orzinuovi (Bs) il 6/1/1969 avverso la sentenza del 15/2/2024 del Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto di rettificare la pena detentiva in 5 giorni di arresto
RITENUTO IN FATTO
1. Con sentenza del 15/2/2024, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Cremona dichiarava Luigia Michela Epis colpevole del reato di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380, e la condannava - con rito abbreviato - alla pena di 4 giorni di arresto e 860 euro di ammenda.
2. Propone ricorso per cassazione il Procuratore generale della Repubblica presso la Corte di appello di Brescia, deducendo - con unico motivo - la violazione dell'art. 25 cod. pen., per essere stata applicata una pena detentiva in misura inferiore al limite minimo assoluto di 5 giorni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso risulta fondato.
4. Occorre premettere che la pena irrogata all'imputata è stata individuata nei seguenti termini:
1) pena base pari a 12 giorni di arresto e 2.580 euro di ammenda;
2) riduzione per le circostanze attenuanti generiche a 8 giorni di arresto e 1.720 euro di ammenda;
3) ulteriore riduzione per la scelta del rito abbreviato a 4 giorni di arresto e 860 euro di ammenda. Così da pervenire ad una pena detentiva inferiore al limite minimo assoluto di 5 giorni, di cui all'art. 25 cod. pen.
4. Tanto premesso, costituisce costante principio, qui da ribadire, quello secondo cui la riduzione della pena per il rito abbreviato può condurre alla irrogazione di una pena inferiore al limite minimo fissato per il reato, ma non può condurre ad una sanzione inferiore al minimo di legge con riguardo alla specie di pena da irrogare (tra le altre, Sez. 7, n. 27674 del 15/3/2016, Diop, Rv. 267536. Tra le non massimate, successivamente, Sez. 7, n. 45310 del 18/11/2022, Plesoianu; Sez. 3, n. 34077 del 31/3/2021, Xu; Sez. 6, n. 1650 del 12/11/2019, Pg/Ayed).
5. La sentenza, quindi, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente alla pena detentiva, con rideterminazione della pena stessa, da parte di questa Corte, in cinque giorni di arresto.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena detentiva, che ridetermina in 5 giorni di arresto. Così deciso in Roma, il 16 gennaio 20