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Sentenza — n. 5840/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal judgment on prescription grounds and re-sentences remaining crime.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5840/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Parzialmente accolto (Partially Allowed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal judgment regarding the contravention of building regulations due to expiration of the limitation period. The defendants argued the crime was prescribed based on the start of construction, while the court found the offense consummated only upon completion in 2017. Consequently, the court declared the specific charge extinguished by prescription but re-sentenced the remaining crime.

Regesto Legislator

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Art. 157 cod. pen.; Art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380/2001: The limitation period for prosecution begins upon the consummation of the offense, not the commencement of the illicit activity; if the period expires before the final judgment, the charge is extinguished by prescription.

Parole chiave

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prescrizione penale consumazione reato contravvenzione edilizia termine prescrizionale annullamento sentenza rideterminazione pena rito abbreviato contravvenzione per violazione edilizia

Disposizioni normative citate

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Art. 157 cod. pen.
Propongono distinto - ma identico - ricorso per cassazione i due imputati, deducendo, con unica censura, la violazione dell'art. 157 cod. pen. La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinta per prescrizione la contravvenzione di cui al capo A), essendo maturati i relativi termini.
Art. 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001
Per un verso, infatti, l'istruttoria avrebbe provato che i ricorrenti avrebbero svolto attività commerciale all'interno del manufatto da circa 10 anni prima dell'accertamento, così da doversi anticipare a quell'epoca il tempo di commissione dello stesso reato di cui all'art. 44, d.P.R.
Art. 159 cod. pen.
Ne consegue che la contravvenzione di cui al capo A) era estinta per prescrizione già alla data della pronuncia della sentenza di appello, e pur tenendo conto delle sospensioni intervenute ai sensi dell'art. 159 cod. pen.; con maturazione del termine, dunque, al 14/9/2023.
Art. 620, lett. I), cod. proc. pen.
La pena per il residuo delitto di cui al capo B), peraltro, ben può essere calcolata da questa Corte, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., nella misura di due mesi e venti giorni di reclusione (p.b.
art. 157 cod. pen
Propongono distinto - ma identico - ricorso per cassazione i due imputati, deducendo, con unica censura, la violazione dell'art. 157 cod. pen.
artt. 110 cod. pen
La contravvenzione di cui al capo A) - artt. 110 cod. pen., 44, comma 1, lett.
art. 159 cod. pen
Ne consegue che la contravvenzione di cui al capo A) era estinta per prescrizione già alla data della pronuncia della sentenza di appello, e pur tenendo conto delle sospensioni intervenute ai sensi dell'art. 159 cod. pen.; con maturazione del termine, dunque, al 14/9/2023.
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Testo completo

la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Fiore Massimiliano, nato a Palermo il 17/2/1983 Carcione Giovanna, nata a Palermo il 5/5/1985 avverso la sentenza del 21/3/2024 della Corte di appello di Palermo; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Giuseppe Riccardi, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza, limitatamente al capo A), con rideterminazione della pena

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 21/3/2024, la Corte di appello di Palermo, in parziale riforma della pronuncia emessa il 22/11/2021 dal locale Tribunale, dichiarava non doversi procedere nei confronti di Massimiliano Fiore e Giovanna Corcione in ordine al reato di cui al capo C), perché l'azione penale non poteva essere proseguita per mancanza di querela, e rideterminava nella misura del dispositivo la pena quanto ai reati di cui ai capi A) e B).

2. Propongono distinto - ma identico - ricorso per cassazione i due imputati, deducendo, con unica censura, la violazione dell'art. 157 cod. pen. La Corte di appello avrebbe dovuto dichiarare estinta per prescrizione la contravvenzione di cui al capo A), essendo maturati i relativi termini. Per un verso, infatti, l'istruttoria avrebbe provato che i ricorrenti avrebbero svolto attività commerciale all'interno del manufatto da circa 10 anni prima dell'accertamento, così da doversi anticipare a quell'epoca il tempo di commissione dello stesso reato di cui all'art. 44, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380. Per altro verso, ed anche volendo ancorare la consumazione del reato alla data dell'accertamento, ossia al 10/8/2017, il reato sarebbe comunque ormai prescritto, pur tenendo conto delle sospensioni intervenute.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. I ricorsi risultano fondati.

4. La contravvenzione di cui al capo A) - artt. 110 cod. pen., 44, comma 1, lett. b), d.P.R. n. 380 del 2001 - risulta accertata in Palermo il 10/8/2017; dalla sentenza di primo grado, emerge che le relative opere erano ultimate a questa data, con muri ormai intonacati all'interno e all'esterno, posa del pavimento e del solaio di copertura, delle finestre, e con impianto elettrico funzionante. 4.1. Dalle stesse sentenze di merito, peraltro, non risulta alcun elemento che consenta di portare la consumazione del reato ad un giorno successivo a quello dell'accertamento. 4.2. Ne consegue che la contravvenzione di cui al capo A) era estinta per prescrizione già alla data della pronuncia della sentenza di appello, e pur tenendo conto delle sospensioni intervenute ai sensi dell'art. 159 cod. pen.; con maturazione del termine, dunque, al 14/9/2023.

5. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata senza rinvio, limitatamente al reato di cui al capo A), per esser questo estinto per prescrizione. La pena per il residuo delitto di cui al capo B), peraltro, ben può essere calcolata da questa Corte, ai sensi dell'art. 620, lett. I), cod. proc. pen., nella misura di due mesi e venti giorni di reclusione (p.b. 6 mesi di reclusione, ridotta per le circostanze attenuanti generiche a 4 mesi di reclusione, ulteriormente ridotta per la scelta del rito abbreviato).

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché il reato contravvenzionale è estinto per prescrizione, e ridetermina la pena per il residuo delitto in mesi due, giorni venti di reclusione. Così deciso in R