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Sentenza — n. 5838/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court dismisses appeal for lack of motivation and failure to prove facts, ruling appeal inadmissible.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5838/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Inammissibile (Inadmissible)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation declared the appeal by Hymeti Klodian inadmissible, rejecting his claim that the appellate court's reasoning was contradictory regarding drug use and the source of cocaine. The court found the lower court's decision adequately supported by evidence, including the testimony that the defendant had ceased drug use in 2018 and the exclusion of a co-accused as a mere occasional guest. Consequently, the appeal was dismissed for genericity and lack of specific allegations, resulting in a fine for the appellant.

Regesto Legislator

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Art. 616 cod. proc. pen.; Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.: The Court of Cassation declares an appeal inadmissible when the grounds are generic, lack specific allegations, or fail to demonstrate a contradiction in the lower court's reasoning without proper evidentiary support.

Parole chiave

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inadmissible appeal lack of motivation generic allegations drug possession contradictory reasoning procedural penalty onus of proof dipendenza da sostanze stupefacenti

Disposizioni normative citate

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Art. 616 cod. proc. pen.
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.
Art. 360, n. 1, lett. b) c.p.p.
Art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309
Con sentenza del 9/4/2024, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa 1'8/6/2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno, con la quale Klodian Hymeti era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R.
art. 616 cod. proc. pen
186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod.

Giurisprudenza citata

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Sentenza 13 giugno 2000, n. 186, Corte costituzionale
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Testo completo

la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Hymeti Klodian, nato in Albania il 1°/7/1982 avverso la sentenza del 9/4/2024 della Corte di appello di Ancona; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto dichiarare inammissibile il ricorso

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 9/4/2024, la Corte di appello di Ancona confermava la pronuncia emessa 1'8/6/2022 dal Tribunale di Ascoli Piceno, con la quale Klodian Hymeti era stato giudicato colpevole del delitto di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309, e condannato alla pena di sei mesi di reclusione e 1.032 euro di multa.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputato, deducendo - con unico motivo - il vizio di motivazione. La sentenza risulterebbe contraddittoria in quanto, per un verso, avrebbe dato credito alla convivente dell'Hymeti, Teresa Macrì, nella g e parte in cui questa aveva riferito che il ricorrente nel 2018 non faceva più uso di stupefacenti, e, per altro verso, non avrebbe creduto alla stessa quando aveva dichiarato che la cocaina qui in esame sarebbe stata portata dal coimputato Gjon Krepi, assolto in primo grado. La Corte di appello, inoltre, non si sarebbe pronunciata sul motivo di gravame relativo alla mancata indagine tossicologica sulla sostanza, che avrebbe anche potuto riscontrare un valore pari a zero.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso risulta manifestamente infondato.

4. Con riguardo al primo motivo, in punto di responsabilità, la Corte rileva che la sentenza impugnata non merita censura, in quanto sostenuta da una motivazione del tutto adeguata e priva di ogni contraddizione, come invece denunciato. 4.1. In particolare, il Giudice di appello ha in primo luogo sottolineato che il 17/5/2018, all'esito di una perquisizione nell'abitazione dell'imputato, all'interno dei mobili della cucina erano stati rinvenuti due involucri di cocaina, dal peso netto complessivo di circa 12 grammi. La Corte ha poi escluso la responsabilità del coimputato Krepi, in quanto l'istruttoria aveva provato che questi era soltanto un ospite occasionale nell'appartamento.

Non poteva essere accolta, peraltro, la tesi dell'uso personale in capo al ricorrente, in quanto la compagna di lui (la teste Macrì) aveva sì riferito che l'uomo, in passato, aveva fatto uso di sostanze, ma aveva anche aggiunto che nel 2018 questa condizione era cessata. 4.2. A tale proposito, peraltro, il Collegio non è stato posto nella condizione di riscontrare le dichiarazioni della stessa testimone, secondo cui la cocaina sarebbe stata portata nell'appartamento dal Krepi: questa censura, infatti, è proposta in termini generici, con mero richiamo alla pagina del verbale di fonoregistrazione che, tuttavia, non è allegata al ricorso, cosicché la questione è proposta in termini inammissibili ed in violazione di precisi oneri di allegazione.

5. Alle stesse conclusioni, infine, la Corte giunge con riguardo alla mancata indagine tossicologica sulla sostanza. Se la censura è corretta laddove contesta l'assenza di motivazione sul punto, la stessa appare comunque evidentemente inammissibile per genericità: il ricorso, infatti, non sostiene che un accertamento tecnico avrebbe consentito di riscontrare l'assenza di principio attivo, ma si limita ad affermare - in termini soltanto congetturali ed indimostrati, dunque del tutto astratti - che, se sottoposta a perizia, la cocaina avrebbe potuto evidenziare un principio attivo anche pari a "zero e/o uno", così da rendere possibile anche un uso esclusivamente personale, "di nascosto dalla moglie".

6. Il ricorso, pertanto, deve essere dichiarato inammissibile. Alla luce della sentenza 13 giugno 2000, n. 186, della Corte costituzionale e rilevato che, nella fattispecie, non sussistono elementi per ritenere che «la parte abbia proposto il ricorso senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità», alla declaratoria dell'inammissibilità medesima consegue, a norma dell'art. 616 cod. proc. pen., l'onere delle spese del procedimento nonché quello del versamento della somma, in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro tremila in favore della Cassa delle ammende. Così de