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Sentenza — n. 5832/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls appeal sentence regarding tax fraud penalty calculation due to erroneous application of continuation rule.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5832/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the appeal court's sentence regarding the calculation of the penalty for tax fraud, while confirming the criminal liability. The appellant argued that the first-instance judge incorrectly applied the rule of continuation, which the appeal court wrongly claimed was absent from the record. The court found the appeal court's reasoning erroneous because the first-instance judgment explicitly referenced the continuation institution in two distinct passages, including the penalty determination, violating the specific statutory requirement for such references.

Regesto Legislator

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Art. 8, comma 2, d. Igs. n. 74 del 2000; Art. 81 cod. pen.: The appeal court's finding that the first-instance judge did not apply the rule of continuation is erroneous when the judgment text explicitly references this institution, necessitating annulment for violation of the statutory requirement.

Parole chiave

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tax fraud continuation of crimes penalty calculation erroneous application annulment with remittal legal representative liability lack of motivation errore di calcolo

Disposizioni normative citate

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Art. 8, comma 2, d. Igs. n. 74 del 2000
Con sentenza del 14/6/2024, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa il 18/9/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a Carmela Arzillo con riguardo al delitto di cui all'art. 8, d.
Art. 81 cod. pen.
La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio limitatamente al calcolo della sanzione, a cui non può provvedere questa Corte, non conoscendosi l'entità dell'aumento ex art. 81 cpv.
Art. 624 cod. proc. pen.
Visto l'art. 624 cod. proc. pen., peraltro, si dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
art. 624 cod. proc. pen
Visto l'art. 624 cod. proc. pen., peraltro, si dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Arzillo Carmela, nata a Santa Maria Capua Vetere il 16/9/1969 avverso la sentenza del 14/6/2024 della Corte di appello di Napoli; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Pietro Molino, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della sentenza

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza del 14/6/2024, la Corte di appello di Napoli, in parziale riforma della pronuncia emessa il 18/9/2020 dal Giudice per le indagini preliminari del locale Tribunale, rideterminava nella misura del dispositivo la pena inflitta a Carmela Arzillo con riguardo al delitto di cui all'art. 8, d. Igs. 10 marzo 2000, n. 74.

2. Propone ricorso per cassazione l'imputata, deducendo i seguenti motivi: - erronea applicazione dell'art. 8 citato, oltre che degli artt. 81 e 133 cod. pen. La Corte di appello, pur condividendo la censura relativa alla riduzione della pena per il rito abbreviato, non avrebbe accolto quella relativa all'erroneo aumento a titolo di continuazione, sostenendo che il primo Giudice non avrebbe applicato questo istituto. Tale decisione, tuttavia, sarebbe palesemente errata, in quanto il chiaro riferimento alla continuazione si ritroverebbe in due diversi passaggi della sentenza di primo grado, peraltro con radicale assenza di motivazione circa l'entità dell'aumento; - la stessa mancanza di motivazione è poi dedotta con riguardo alla misura complessiva della pena che, pur sensibilmente distante dal minimo edittale, non sarebbe sostenuta da alcun argomento nelle sentenze di primo e di secondo grado.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso, che non coinvolge l'affermazione di responsabilità, risulta fondato.

4. Le pronunce di merito hanno riconosciuto a carico della Arzillo il delitto di cui all'art. 8, d. Igs. n. 74 del 2000, perché - quale legale rappresentante della "Arzillo Trading s.r.l." - nel 2017 aveva emesso fatture per operazioni inesistenti al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto. 4.1. La contestazione, dunque, ha ad oggetto più fatture emesse tutte nel corso del medesimo periodo di imposta, così da dover essere considerate un solo reato ai sensi dell'art. 8, comma 2, decreto citato.

5. Tanto premesso, la ricorrente ha ben evidenziato che, erroneamente, la contestazione medesima conteneva un espresso riferimento - normativo e letterale - proprio all'istituto della continuazione, e che questo era stato riconosciuto dal primo Giudice nel calcolo della pena (fissata nella base di 4 anni di reclusione, "tenuto già conto dell'aumento a titolo di continuazione interna"). 5.1. Sollecitata con uno specifico motivo di gravame, la Corte di appello ha però affermato che il Tribunale non aveva - "di fatto" - operato alcun aumento per la continuazione, limitandosi a concedere le circostanze attenuanti generiche ed applicare la diminuente per il rito abbreviato (peraltro con calcolo sbagliato, poi corretto dalla sentenza impugnata).

6. Ebbene, questa motivazione è errata in quanto, come appena evidenziato, il testo della sentenza del Tribunale è chiaro - come il capo di imputazione - nel richiamo all'istituto della continuazione, in due distinti passaggi, compreso quello, qui decisivo, della determinazione della pena; con violazione, dunque, del citato art. 8, comma 2, d. Igs. n. 74 del 2000.

7. La sentenza impugnata, pertanto, deve essere annullata con rinvio limitatamente al calcolo della sanzione, a cui non può provvedere questa Corte, non conoscendosi l'entità dell'aumento ex art. 81 cpv. cod. pen. applicato dal Tribunale e, in parte qua, confermato in appello. Visto l'art. 624 cod. proc. pen., peraltro, si dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata limitatamente alla determinazione della pena, con rinvio ad altra sezione della Corte di appello di Napoli. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso in R