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Sentenza — n. 5695/2025 — snpen Generato dall'IA

Italian Supreme Court annuls appeal court verdict due to insufficient reasoning regarding tachograph data interpretation in fraud case.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5695/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Supreme Court of Cassation annulled the Bologna Court of Appeal's decision, ordering a retrial. The appellant argued for acquittal on two specific dates because the vehicle's tachograph indicated either a stop or a short break compatible with delivery duties rather than fuel fraud. The court found the lower court's reasoning insufficient for the July 25 incident and contradictory for the July 27 incident, as it failed to properly address the tachograph data against the prosecution's narrative.

Regesto Legislator

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Art. 61, n. 11, 81 cod. pen.; Art. 55, comma 9, d.lgs. 231/2007: A criminal judgment is void if the reasoning fails to adequately address the defense's arguments regarding the interpretation of technical evidence like tachograph records, rendering the decision insufficient or contradictory.

Parole chiave

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criminal procedure insufficient reasoning tachograph evidence fuel fraud acquittal retrial order Cassazione guida senza autorizzazione

Disposizioni normative citate

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Art. 61, n. 11, 81 cod. pen.
1.Con sentenza in data 10 ottobre 2023 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza in data 9 giugno 2022 del Tribunale di Bologna, ha assolto Sandro Picotti dal reato di cui agli art. 61, n.
Art. 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007 n. 231
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Testo completo

seguente SENTENZA sul ricorso di Picotti Sandro, nato a Bologna il 31/12/1964, avverso la sentenza in data 10/10/2023 della Corte di appello di Bologna, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; letta la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata

RITENUTO IN FATTO

1.Con sentenza in data 10 ottobre 2023 la Corte di appello di Bologna, in parziale riforma della sentenza in data 9 giugno 2022 del Tribunale di Bologna, ha assolto Sandro Picotti dal reato di cui agli art. 61, n. 11, 81 cpv cod. pen. e 55, comma 9, d.lgs. 21 novembre 2007n 231, con la recidiva speci fica dals. infraquinquennale, con riferimento all'episodios2 agosto 2013, e ha confermato la condanna per gli altri episodi del 25 e del 27 luglio 2013. 2.L'imputato ricorre per cassazione sulla base di un unico motivo per vizio di motivazione. Sostiene che doveva essere assolto per l'episodio del 27 luglio 2013 perché quel giorno il disco cronotachigrafo del veicolo era stato fermo per cui non era al lavoro e non aveva potuto utilizzare la scheda carburante.

E doveva essere assolto anche per l'episodio del 25 luglio 2013 dal momento che, secondo il cronotachigrafo, il veicolo era stato in movimento dalle 11 alle 12 con la sola pausa dalle ore 11,15 alle 11,28, compatibile con l'attività di consegna e non con la frode di carburante, tant'era vero che era stato effettuato un rifornimento di benzina mentre il veicolo era a gasolio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

3. Il ricorso, in origine assegnato alla Settima Sezione Penale e restituito con ordinanza del 21 giugno 2024 alla Terza Sezione Penale non essendo manifestamente infondato il motivo di ricorso legato all'attitudine probatoria del cronotachigrafo installato sul veicolo in uso al prevenuto, va accolto. La motivazione della sentenza della Corte di appello di Bologna è certamente insufficiente per l'episodio del 25 luglio 2013 ove non si dà conto della tesi difensiva secondo cui il fermo era giustificato dalla consegna degli oggetti trasportati e aderisce acriticamente alla prospettazione accusatoria, nonostante dall'analisi del cronotachigrafo emergesse che il veicolo condotto dall'imputato fosse in movimento nel momento del prelievo, mentre era fermo in un momento precedente.

La motivazione è, invece, congetturale e contraddittoria per l'episodio del 27 luglio 2013 perché il disco cronotachigrafo aveva attestato che il veicolo in uso all'imputato era fermo, circostanza questa che aveva invece portato all'assoluzione dell'imputato per l'episodio del 2 agosto. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che la sentenza impugnata vada annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna per un nuovo giudizio.

P.Q.M.

Annulla la sentenza impugnata con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Bologna Così deciso, il 17 ottobre 2024 Il Consigliere e