Cassation court dismisses appeal on tax fraud conviction, upholding territorial jurisdiction based on fiscal domicile.
Sintesi Legislator
Generato dall'IAThe Court of Cassation rejected Claudio Radici's appeal against the appellate court's confirmation of his conviction for tax fraud. Radici argued for territorial jurisdiction in Bergamo based on operational location and challenged the evidence regarding the use of fictitious invoices. The court ruled that for declaratory crimes, jurisdiction is strictly determined by the taxpayer's fiscal domicile, not the operational seat, and that the lower courts correctly assessed the evidence of irregular labor supply.
Regesto Legislator
Generato dall'IAArt. 18 comma 2 d.lgs. n. 74/2000; Art. 192 cod. proc. pen.: For declaratory crimes of tax evasion, territorial jurisdiction is fixed by the taxpayer's fiscal domicile, excluding operational location, while appellate courts' factual findings on evidence require specific grounds for cassation review.
Parole chiave
Generato dall'IADisposizioni normative citate
Generato dall'IAGiurisprudenza citata
Generato dall'IADecisioni correlate
Generato dall'IATesto completo
la seguente SENTENZA sul ricorso di Radici Claudio, nato a Grumello del Monte il 12/05/1952, avverso la sentenza in data 06/02/2024 della Corte di appello di Milano, visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Ubalda Macrì; udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale, Luigi Giordano, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso; udita per l'imputato l'avv. Mara Ratti, che ha concluso chiedendo raccoglimento del ricorso
RITENUTO IN FATTO
1.Con sentenza in data 6 febbraio 2024 la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza in data 2 maggio 2023 del Tribunale di Monza, ha revocato la confisca diretta del profitto del reato e ha confermato la condanna per il reato dell'art. 2 d.lgs. n. 74 del 2000 commesso in qualità di legale rappresentante della C.G.R. S.r.l. e consistente nellardichiarazione di otto fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Eurosistem S.r.l., per un ammontare complessivo di euro 347.696,00 a titolo di imponibile e di euro 76.493,12 a titolo di IVA. 2.L'imputato ricorre per cassazione deducendo la violazione di legge con riferimento all'art. 18 d.lgs. n. 74 del 2000 per essere competente il Tribunale di Bergamo (primo motivo), la violazione di legge per difetto di prova del reato (secondo motivo), il vizio di motivazione perché Eurosistem S.r.l. era stata considerata una cartiera ma si era ritenuto che avesse realizzato una somministrazione irregolare di manodopera (terzo motivo).
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è nel complesso infondato. I Giudici di merito hanno ricostruito in fatto che la C.G.R. S.r.l., di cui è legale rappresentante Claudio Radici, ha utilizzato nella dichiarazione per l'annualità 2014 otto fatture per operazioni inesistenti emesse dalla Eurosistem S.r.l., società cartiera, senza sede e uffici, attivata a giugno 2013 con un solo dipendente, diventati quattro a dicembre, che in pochi mesi aveva registrato un volume di affari di euro 500.000 con il triplo dei costi. Le sue scritture contabili erano incomplete ed erano depositate presso lo studio di un ragioniere commercialista che gestiva numerose altre cartiere che facevano parte della medesima organizzazione fraudolenta.
Le fatture utilizzate dalla C.G.R. avevano a oggetto le prestazioni lavorative di dipendenti che passavano da una società all'altra del gruppo di cartiere per pochi mesi e recavano indicazioni estremamente generiche. La C.G.R. aveva documentato i suoi rapporti commerciali con i clienti finali, ma non l'utilizzo del personale procurato dalla Eurosistem, e anzi era emerso che il Radici aveva saputo di questa società da un volantino consegnatogli da un procacciatore di affari ed era entrato in contatto con la stessa senza fare verifiche di alcun tipo.
I Giudici di merito hanno quindi accertato l'illecita somministrazione di manodopera, dissimulata attraverso fittizie e quanto mai generiche indicazioni inserite nelle fatture di prestazioni di servizi, che poi erano state utilizzate dal Radici nella dichiarazione dei redditi della C.G.R. Il primo motivo di ricorso attiene all'eccezione di incompetenza territoriale che è già stata respinta con corretta motivazione giuridica dalla Corte di appello. Il ricorrente ha dedotto che il domicilio fiscale della C.G.R. era in Verano Brianza, provincia di Monza, mentre la sede operativa era in Chiuduno, in provincia di Bergamo.
Pertanto, ha sostenuto che la competenza territoriale spettasse al Tribunale di Bergamo e non a quello di Monza. Sennonché l'art. 18, comma 2, d.lgs. n. 74 del 2000 stabilisce che per i delitti del capo I del titolo II, tra cui quello dell'art. 2, il reato si considera consumato nel luogo in cui il contribuente ha il domicilio fiscale per cui correttamente è stata ritenuta la competenza del Tribunale di Monza. La tesi difensiva secondo cui la competenza si radica nel luogo del domicilio fiscale solo se coincida con la sede operativa non ha riscontro normativo perché per i reati dichiarativi, quale quello in esame, non vi è spazio per derogare al criterio formale del domicilio fiscale (Sez. 3, n. 17702 del 30/01/2019, Gambarini, Rv. 275700 - 01).
Il secondo motivo inerisce alla valutazione della prova. Il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 192 cod. proc. pen., sostenendo che la condanna fosse fondata non su prove certe, ma su inammissibili presunzioni di secondo grado correlate alla natura di cartiera della Eurosistem. La censura non ha colto il punto focale della decisione. La Corte territoriale ha ribadito che l'istruttoria dibattimentale ha consentito di accertare che la C.G.R. non aveva utilizzato i dipendenti della Eurosistem di cui alle otto fatture. La C.G.R. aveva solo impiegati e non vi era giustificazione dell'utilizzo di ulteriore manodopera reclutata attraverso un meccanismo anomalo e cioè il contatto tramite un volantino di un procacciatore di affari con la Eurosistem con cui il Radici aveva avuto labilissimi rapporti.
La censura è quindi fattuale e generica e come tale esula dalla cognizione del giudice di legittimità. Il terzo motivo individua una contraddizione tra la fittizietà della cartiera e l'effettività della prestazione di manodopera da parte della Eurosistem, ma si fonda su un'errata interpretazione delle sentenze di merito che hanno, invece, accertato che la Eurosistem era una cartiera e che la C.G.R. non aveva mai utilizzato i dipendenti forniti dalla Eurosistem di cui alle otto fatture esposte in dichiarazione. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso vada rigettato con conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali ai sensi dell'art. 616 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condan