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Sentenza — n. 5545/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5545/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5545/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Caneeileria SENTENZA ogg', 11 FEB. 2025 sul ricorso proposto dal CFIN SRL rapp. Legale Crescenzo Pellegrino; NZ1ONA I RIO nel procedimento a carico di Rotolo Rosario + altri ; Luana r avverso la ordinanza del 16/08/2024 del tribunale del riesame di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr.ssa Valentina Manuali che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 E

Regesto Legislator

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art. 321 comma 1 cod. proc. pen, art. 589 comma 2 cod. proc. pen; Sentenza — n. 5545/2025 — snpen · Corte di Cassazione: Avverso la predetta ordinanza CFIN SRL in persona del rappresentante legale Crescenzio Pellegrino, mediante il proprio difensore ha proposto, con un solo motivo, ricorso per cassazione.

Parole chiave

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ritiro della domanda di esecuzione contestazione della realizzazione restituzione della proprietà dissipazione dei beni revoca del trasferimento patrimoniale decadenza dal diritto di regresso

Disposizioni normative citate

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art. 321 comma 1 cod. proc. pen
art. 589 comma 2 cod. proc. pen
In data 22.1.2025 è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., da parte del difensore della ricorrente, con attestazione del sopravvenuto dissequestro.
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Testo completo

Caneeileria SENTENZA ogg', 11 FEB. 2025 sul ricorso proposto dal CFIN SRL rapp. Legale Crescenzo Pellegrino; NZ1ONA I RIO nel procedimento a carico di Rotolo Rosario + altri ; Luana r avverso la ordinanza del 16/08/2024 del tribunale del riesame di Reggio Calabria; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr.ssa Valentina Manuali che ha chiesto la dichiarazione di inammissibilità del ricorso. RITENUTO IN FATI-0 E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1.Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Reggio Calabria, adito nell'interesse della CFIN SRL in persona del rappresentante legale Crescenzio Pellegrino quale terza interessata, avverso il decreto di sequestro preventivo del gip del tribunale di Reggio Calabria del 1.07.2024 con cui era stato disposto tra !latro il sequestro preventivo ex art. 321 comma 1 cod. proc. pen. delle quote sociali e dell'intero patrimonio aziendale oltre che dei conti correnti, libretti di deposito contratti di acquisto di titoli di Stato, azioni; obbligazioni, certificati di deposito, assicurazioni di talune persone giuridiche tra le quali anche la Calabra Maceri Servizi SPA di cui la CFIN SRL è socia, nel quadro di indagini afferenti il reato ex art. 452 quaterdecies c.p., confermava il sequestro.

2. Avverso la predetta ordinanza CFIN SRL in persona del rappresentante legale Crescenzio Pellegrino, mediante il proprio difensore ha proposto, con un solo motivo, ricorso per cassazione.

3. Deduce vizi di violazione di legge contestandosi la tesi del tribunale secondo il quale la predetta società in quanto terza interessata non avrebbe potuto contestare elementi relativi alla tematica della sussistenza dei presupposti del disposto sequestro. E si aggiunge il vizio di omessa motivazione circa il fumus del sequestro e circa il periculum in mora nonostante la prospettazione al riguardo di doglianze difensive.

4. In data 22.1.2025 è pervenuta a questa Corte rituale dichiarazione di rinuncia all'impugnazione, ai sensi dell'art. 589 comma 2 cod. proc. pen., da parte del difensore della ricorrente, con attestazione del sopravvenuto dissequestro. Alla stregua della predetta rinuncia, il ricorso deve essere dichiarato pertanto inammissibile. Ricorre quindi in tal caso l'applicabilità del principio per cui in tema di impugnazioni, l'inammissibilità del ricorso per cassazione per sopravvenuta carenza di interesse derivante da causa non imputabile al ricorrente comporta che quest'ultimo non possa essere condannato né al pagamento delle spese processuali, né al versamento di una somma in favore della Cassa per le ammende, in quanto il sopraggiunto venir meno del suo interesse alla decisione non configura un'ipotesi di soccombenza. (Fattispecie di restituzione della cosa sequestrata dopo la proposizione del ricorso avverso il provvedimento di sequestro) (Sez. 4 - , n. 45618 del 11/11/2021 Rv. 282549 - 01).

5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile.

P.Q.M.

dichiara inammissibile il ricorso. Così deciso in Ro