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Sentenza — n. 5541/2025 — snpen Generato dall'IA

Sentenza — n. 5541/2025 — snpen · Corte di Cassazione

Numero d'incarto Sentenza — n. 5541/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione

Sintesi Legislator

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Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Livorno, adito con atto di appello nell'interesse di Mandrich Vittorio Maria e Bomboi Marzia, avverso il provvedimento con cui il Gip del medesimo tribunale aveva rigettato la richiesta di restituzione di beni sequestrati relativi a cantieri ed immobili di proprietà della società Futura s.r.l. e in locazione alla società degli appellanti, nel quadro di ipotesi di reato inerenti abusi edilizi, accoglieva l'appello proposto.

Regesto Legislator

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Sentenza — n. 5541/2025 — snpen · Corte di Cassazione: e in locazione alla società degli appellanti, nel quadro di ipotesi di reato inerenti abusi edilizi, accoglieva l'appello proposto.

Parole chiave

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obbligo d'urbanizzazione legittimazione del comune obbligo comunale surrogazione delle Comunità terreno comunale zona urbana sfavorita
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto dal Procuratore della Repubblica del tribunale di Santa Maria Capua a Vetere; nel procedimento a carico di: Mandrich Vittorio Maria nato a Portoferraio il 18/10/1989; Bomboi Marzia nata a Portoferraio il 27/02/1989; avverso la ordinanza del 23/09/2024 del tribunale del riesame di Livorno; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Giuseppe Riccardi che ha chiesto l'annullamento con rinvio; lette le conclusioni dei difensori di Madrich Vittorio e Bomboi Marzia, avv.ti Domenico lana e Andrea Di Giuliomaria che hanno chiesto la dichiarazione di inammissibilità o il rigetto del ricorso oltre a depositare documentazione.

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il tribunale del riesame di Livorno, adito con atto di appello nell'interesse di Mandrich Vittorio Maria e Bomboi Marzia, avverso il provvedimento con cui il Gip del medesimo tribunale aveva rigettato la richiesta di restituzione di beni sequestrati relativi a cantieri ed immobili di proprietà della società Futura s.r.l. e in locazione alla società degli appellanti, nel quadro di ipotesi di reato inerenti abusi edilizi, accoglieva l'appello proposto.

2. Avverso la predetta ordinanza il Procuratore della Repubblica del tribunale di Livorno ha proposto ricorso per cassazione, deducendo un motivo di impugnazione.

3. Si contesta la decisione del tribunale, siccome fondata sulla tutela dell'affidamento del cittadino a fronte di un quadro normativo definito "intricato", e si rappresenta la mancata illustrazione del motivo della ritenuta scarsa chiarezza delle disposizioni di riferimento, pur a fronte dell'avvenuto riconoscimento del dato per cui le stesse consentirebbero solo lo svolgimento di attività commerciali, per prodotti agricoli, in area a prevalente funzione agricola, così da essere incompatibili con attività di commercio di materiale edile. Sarebbe assente anche la spiegazione del motivo del ritenuto affidamento del cittadino a fronte di una mera richiesta del Comune di pagamento di diritti di segreteria rispetto ad una istanza di sanatoria che non dimostrerebbe una anticipata comunicazione di accoglimento della istanza medesima.

4. Il ricorso è fondato, a fronte di una motivazione apparente, in quanto con essa il tribunale, da una parte, rinunzia ad ogni esame ed interpretazione del quadro normativo di riferimento, dall'altra, volge a sostenere un presunto affidamento del cittadino senza illustrare le ragioni del suo fondamento e di una sua prevalenza su disposizioni di legge (che, come prima rilevato, non risultano oggetto di analisi ed interpretazione, quand'anche, all'apparenza, secondo il tribunale, di eventuale difficile ricostruzione). Il collegio della cautela neppure spiega (cfr. pag.

3) se accanto alla richiesta di pagamento di diritti di segreteria sia intervenuto un provvedimento di sanatoria di irregolarità che lo stesso cittadino, secondo il tribunale, avrebbe inteso superare (per vero, in tal modo suffragando la tesi del ricorrente della assenza di ogni illustrazione delle ragioni a supporto del dissequestro, atteso che al quadro normativo "intricato" sembra seguire, attraverso la stessa citazione della iniziativa di sanatoria, invece, il riconoscimento di irregolarità). Né peraltro si illustra il quadro di riferimento normativo della "sanatoria" - ove intervenuta - delle irregolarità medesime, né tantomeno il tipo di provvedimento di sanatoria intervenuto, e le ragioni normative e di fatto di riferimento, se adottato.

Compito ineludibile per il giudice, come noto, ove si sottoponga al suo esame un provvedimento di sanatoria. Infine si rappresenta che la produzione di un atto operata in questa sede dalla difesa, come noto, costituisce documentazione, peraltro sopravvenuta alla decisione impugnata, non esaminabile come tale, in sede di legittimità.5. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata con rinvio per nuovo esame al tribunale di Livorno.

P.Q.M.

annulla la ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al tribunale di Livorno competente ai sensi dell'art. 324, co. 5, c. p. p. Così deci