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Sentenza — n. 5540/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls lower court order rejecting opposition due to wrong address, allowing paper filing at any competent office.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5540/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Accolto (Allowed)

Sintesi Legislator

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The Cassation Court annulled a lower court order that had declared an opposition inadmissible because it was sent to the wrong judicial address. The appellant argued that the law still permitted paper filings at the tribunal or the location of the opponent, not just the issuing office. The court ruled that the special provision for oppositions remains valid alongside general rules, allowing paper deposits at any competent office to ensure the right to be heard.

Regesto Legislator

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Art. 461 c.p.p.; Art. 582 c.p.p.; Art. 87-bis D.Lgs. 150/2022: The opposition to a criminal decree may be filed in writing at the preliminary investigation judge's office or the tribunal/peace judge's office where the opponent resides, regardless of the issuing office's choice of electronic filing.

Parole chiave

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opposition to criminal decree inadmissibility of opposition judicial address error paper filing opposition favor impugnationis principle scambio di atti giuridici per via elettronica validità della notifica postale voto per corrispondenza

Disposizioni normative citate

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Art. 461 c.p.p.
150/2022 non avrebbe abrogato e/o modificato l'art. 461 cod.
Art. 582 c.p.p.
laddove, se da una parte il novellato comma ha visto introdotto il richiamo alle forme di cui all'art. 582 cod.
Art. 87-bis D.Lgs. 150/2022
14/2024 emesso il 17.01.2024 dal tribunale di Pisa, proposta nell'interesse di Pannocchia Giacomo, dichiarava inammissibile l'opposizione siccome presentata a mezzo pec presso un indirizzo giudiziario di ricezione erroneo, ai sensi dell'art. 87 bis del Dlgs.
Art. 24 Cost.
Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art.
art. 461 cod. proc. pen
150/2022 non avrebbe abrogato e/o modificato l'art. 461 cod. proc. pen., laddove dispone che l'opposizione va proposta nella cancelleria del gip che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente.
art. 24 della Costituzione
Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art.
art. 461 comma 1 cod. proc. pen
285978 - 01).Tanto precisato, appare dirimente il dato di cui all'art. 461 comma 1 cod. proc. pen.
art. 582 cod. proc. pen
laddove, se da una parte il novellato comma ha visto introdotto il richiamo alle forme di cui all'art. 582 cod. proc. pen.

Giurisprudenza citata

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Sez. 5 - n. 4613 del 09/01/2024 Rv. 285978
arnplius Sez. 5 - n. 4613 del 09/01/2024 Rv. 285978 - 01).Tanto precisato, appare dirimente il dato di cui all'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sul ricorso proposto da Pannocchia Giacomo nato a Viareggio il 16/06/1967; nel procedimento a carico del medesimo; avverso la ordinanza del 17/01/2024 del tribunale di Pisa; visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione svolta dal consigliere Giuseppe Noviello; letta la requisitoria del Sost. Procuratore Generale dr. Raffaele Piccirillo che ha chiesto il rigetto del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza di cui in epigrafe, il Gip del tribunale di Pisa, a seguito di opposizione a decreto penale n. 14/2024 emesso il 17.01.2024 dal tribunale di Pisa, proposta nell'interesse di Pannocchia Giacomo, dichiarava inammissibile l'opposizione siccome presentata a mezzo pec presso un indirizzo giudiziario di ricezione erroneo, ai sensi dell'art. 87 bis del Dlgs. 150/2022.

2. Avverso la predetta ordinanza Pannocchia Giacomo, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di impugnazione.

3. Si contesta, con il primo motivo, il vizio di violazione di legge in ordine agli artt. 461 e 582 cod. proc. pen. 87 del Dlgs. 150/22 e DM 217/2023. In contrapposizione a quanto sostenuto dal Gip, si afferma che ai sensi dell'art. 87 prima citato e del DM 217/2023, sino al 31.12.2024 sarebbe rimasta la possibilità di deposito dell'atto di opposizione anche in modalità cartacea e non solo quindi telematica. Quanto poi alla tesi del Gip della impossibilità di depositare l'opposizione presso un ufficio giudiziario diverso da quello che abbia adottato il provvedimento opposto, si osserva che il Dlgs. 150/2022 non avrebbe abrogato e/o modificato l'art. 461 cod. proc. pen., laddove dispone che l'opposizione va proposta nella cancelleria del gip che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente. L'opponente avrebbe quindi proposto opposizione in modalità cartacea presso la cancelleria del tribunale ove in quel momento si trovava e, per quanto così sostenuto, legittimamente.

4. Con il secondo motivo deduce la violazione dell'art. 461 commi 2 e 4 cod. proc. pen. e il vizio di omessa motivazione. Si richiama la tassatività delle ipotesi di inammissibilità della opposizione a decreto penale ex art. 461 cod. proc. pen. e si rileva che tra esse non rientra il caso per il quale il Gip, con il provvedimento impugnato, ha dichiarato l'inammissibilità dell'opposizione. Il Gip inoltre, neppure avrebbe motivato circa le ragioni e le norme suffraganti la dichiarazione di inammissibilità.

5. Con il terzo motivo deduce la violazione dell'art. 24 della Costituzione e dell'art. 461 e 582 cod. proc. pen. Si contesta il richiamo giurisprudenziale operato dal Gip a supporto della propria decisione e si afferma il principio della validità del deposito non rituale in caso in cui l'atto sia stato comunque ricevuto in termini dall'ufficio competente, seppure per il tramite di altro ufficio.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il primo motivo è fondato e assorbente rispetto agli altri. Va premesso che l'esame complessivo della giurisprudenza conduce a ritenere che l'integrazione della disciplina speciale dell'opposizione con quella generale delle impugnazioni è consentita per garantire il favor impugnationis, o meglio oppositionis, cioè per consentire allo stesso opponente di raggiungere il risultato di attivare la fase del contraddittorio, fino al momento del decreto penale del tutto omessa. Le stesse norme proprie dell'opposizione sono state interpretate dalle Sezioni Unite sempre con la ratio di favorirla.

In sostanza, l'opposizione è rimedio impugnatorio ma speciale, perché funzionale alla rimozione del decreto penale e alla attivazione del contraddittorio, quest'ultimo precluso fino al momento della dichiarazione di opposizione: da qui la ratio ispiratrice che estende la disciplina delle impugnazioni, in aggiunta a quella propria del procedimento per decreto, solo in quanto favorevole al condannato (cfr. arnplius Sez. 5 - n. 4613 del 09/01/2024 Rv. 285978 - 01).Tanto precisato, appare dirimente il dato di cui all'art. 461 comma 1 cod. proc. pen. laddove, se da una parte il novellato comma ha visto introdotto il richiamo alle forme di cui all'art. 582 cod. proc. pen. quanto alle modalità di proposizione della opposizione, a partire da quella telematica, nonché con possibilità altresì di deposito in forma cartacea presso il giudice che ha emanato l'atto impugnato, dall'altra è rimasta inalterata la pregressa previsione per cui l'opposizione stessa può essere proposta presso la cancelleria del giudice delle indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente.

In altri termini, a partire dal 17.1.2024 oltre a prevedersi con la novella in precedenza citata, la proponibilità dell'atto di impugnazione e dell'opposizione a decreto penale anche a mezzo di deposito telematico, deve ritenersi ancora ammessa, quanto alla opposizione, la modalità di presentazione della stessa presso la cancelleria del giudice dell'indagini preliminari che ha emesso il decreto ovvero nella cancelleria del tribunale o del giudice di pace del luogo in cui si trova l'opponente. La specifica peculiarità dell'istituto in esame, come sopra evidenziato, fa sì che nonostante il richiamo alle forme di presentazione di cui all'art. 582 cod. proc. pen. - che contemplano il deposito telematico oltre che il deposito, personalmente o a mezzo di incaricato, dell'atto di impugnazione presso la cancelleria del giudice che ha emesso il provvedimento impugnato - conservi efficacia, senza alcuna possibilità di abrogazione, ancorchè implicita, la speciale previsione che amplia, per l'opposizione, gli uffici giudiziari presso cui procedere al possibile deposito cartaceo.

2. Sulla base delle considerazioni che precedono, la Corte ritiene pertanto che l'ordinanza impugnata debba essere annullata senza rinvio con trasmissione degli atti al tribunale di Pisa.

P.Q.M.

annulla senza rinvio il decreto impugnato e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Pisa per l'ulter