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Sentenza — n. 5539/2025 — snpen Generato dall'IA

Cassation court annuls criminal sentence for lack of correlation between plea agreement terms and final judgment.

Numero d'incarto Sentenza — n. 5539/2025 — snpen
Autorità giudiziaria
Giurisdizione Italia (IT)
Data della decisione
Esito del giudizio Respinto (Dismissed)

Sintesi Legislator

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The Court of Cassation annulled the Crotone Tribunal's sentence without remittal due to a clear lack of correlation between the plea agreement and the final ruling. The defendants argued that the agreed fine was lower and the suspended sentence conditions differed from the judgment. The court held that this discrepancy violated procedural requirements, necessitating the annulment and remittal of the case.

Regesto Legislator

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Art. 444, Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.: A criminal judgment must strictly correspond to the terms of the plea agreement; any deviation regarding fines or suspended sentence conditions constitutes a fatal defect of correlation requiring annulment.

Parole chiave

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lack of correlation plea agreement suspended sentence conditions fine amount discrepancy procedural defect cassation annulment without remittal sanzioni pecuniarie pene condizionali pena convenzionale

Disposizioni normative citate

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Art. 444 cod. proc. pen.
Con sentenza del 17/7/2024, il Tribunale di Crotone applicava a Luigi Caligiuri e Domenico Caligiuri, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 6 mesi di arresto e 5.164 euro di ammenda ciascuno in ordine alla contravvenzione di cui all'art.
Art. 448, comma 2-bis, cod. proc. pen.
art. 444 cod. proc. pen
Con sentenza del 17/7/2024, il Tribunale di Crotone applicava a Luigi Caligiuri e Domenico Caligiuri, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 6 mesi di arresto e 5.164 euro di ammenda ciascuno in ordine alla contravvenzione di cui all'art.
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Testo completo

a seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da Caligiuri Luigi, nato a Catanzaro il 7/7/1985 Caligiuri Domenico, nato a Catanzaro 1'8/11/1998 avverso la sentenza del 17/7/2024 del Tribunale di Crotone; visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi; sentita la relazione svolta dal consigliere Enrico Mengoni; lette le conclusioni del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Simone Perelli, che ha chiesto l'annullamento senza rinvio della sentenza, con trasmissione degli atti

RITENUTO IN FATTO

E

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Con sentenza del 17/7/2024, il Tribunale di Crotone applicava a Luigi Caligiuri e Domenico Caligiuri, ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen., la pena di 6 mesi di arresto e 5.164 euro di ammenda ciascuno in ordine alla contravvenzione di cui all'art. 44, lett. b), d.P.R 6 giugno 2001, n. 380.

2. Propongono congiunto ricorso per cassazione i due imputati, deducendo - con unico motivo - la violazione degli artt. 444, 448, comma 2-bis, cod. proc. pen. La sentenza sarebbe viziata da un evidente difetto di correlazione tra richiesta e decisione. Per un verso, la pena pecuniaria oggetto di accordo con il Pubblico Ministero sarebbe stata pari a 3.343,00 euro per entrambi i ricorrenti, dunque inferiore a quella riconosciuta dal Giudice. Per altro verso, la sospensione condizionale della pena per entrambi sarebbe stata subordinata alla demolizione dell'opera abusiva e non, come invece contenuto nell'accordo, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività e da svolgersi presso il Comune di Petronà.

3. I ricorsi sono fondati. 3.1. Come documentato con gli stessi atti, e riscontrato da questa Corte, la richiesta di definizione del giudizio ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. - comune per i due imputati - prevedeva una sanzione finale pari a 6 mesi di arresto e 3.343,00 euro di ammenda, "subordinata alla concessione della sospensione condizionale della pena con prestazione di attività non retribuita in favore della collettività per la durata della pena sospesa, da svolgersi presso il Comune di Petronà che ha già dato la sua disponibilità". Su questa richiesta, il Pubblico Ministero aveva prestato il consenso. 3.2. Ciononostante, la pena pecuniaria applicata ad entrambi gli imputati è stata pari a 5.164,00 euro, ed il beneficio della sospensione condizionale è stato subordinato alla demolizione dell'opera abusiva, da eseguire entro 90 giorni dal passaggio in giudicato della pronuncia.

4. Risulta evidente, pertanto, il difetto di correlazione tra la richiesta e la sentenza, che legittima il ricorso per cassazione ed impone l'annullamento senza rinvio della decisione impugnata, con trasmissione degli atti.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata e dispone trasmettersi gli atti al tribunale di Crotone per l'ulteriore corso. Così deciso in Roma, il 16 ge